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CORTE COSTITUZIONALE, DIRITTI FONDAMENTALI E VINCOLO ESTERNO- STAVOLTA "CONTA" (2)

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La seconda parte dello studio di Francesco su Corte costituzionale, diritti fondamentali e vincolo esterno, parte direttamente dal paragrafo 7 dell'unitaria trattazione.
E' particolarmente interessante portare a termine una lettura complessiva perché, al di là del tema che appare quasi "specialistico" per giuristi, la seconda parte si raccorda alla prima mostrandosi essenzialmente il risvolto dell'attività giurisdizionale (ma, abbiamo visto, inevitabilmente anche "politica") della Corte costituzionale rispetto alla realtà interpretativa della stessa Costituzione che compie il mondo dei costituzionalisti.
La trattazione, al riguardo, non vuole essere esauriente di un panorama che, pure,  Azzariti definisce "eccessivamente diviso e distratto", ma enfatizzare l'unità e la coerenza di pensiero che, incentrato sul superamento del liberismo e sul rigetto della "naturalità del mercato", muove dalla Costituente, - incarnata da Mortati, Moro, Basso, Caffè, Calamandrei, Ruini- e giunge fino a figure come Luciani e Azzariti.
Le loro voci, e non solo, mostrano come non si debba ricorrere a criteri extratestuali rispetto alla Costituzione, e ideologico-economici, - cioè alla confutazione incessante che la scienza economica cerca di compiere della democrazia sociale, rendendosi per lo più strumentale agli interessi dominanti (come evidenzia Galbraith proprio per segnalare la pur breve eccezione costituita dal prevalere della visione keynesiana)-, per rendere nitida una elementare conclusione interpretativa: quella, cioè, della consapevolezza della "non comparabilità" e non "concorrenzialità" tra valori normativamente assoluti (e incomprimibili), cioè i diritti sociali fondamentali caratterizzanti la nostra Costituzione, e parametri e strumenti ad essi strettamente funzionali, come "l'efficienza economica" (sempre variamente e controvertibilmente misurabile) e la "compatibilità" finanziaria e fiscale, strettamente connesse al concetto (variabile) di moneta, di sovranità - democratica ovvero dei mercati-, e di massimizzazione del potere politico in inevitabile distribuzione del potere economico, che si vuole o non si vuole realizzare, anche a costo di rinnegare l'armonia complessa della Costituzione.
Il processo di "rimozione"di questa elementare conclusione interpretativa è molto avanzato...dunque è in gioco la democrazia: e delle sue vestigia l'€uropa della sovranità dei mercati farà presto la finale "piazza pulita".

7. Limiti di spazio, ovviamente, non consentono di districare in modo compiuto quello che pare essersi rivelato nel tempo un autentico “ginepraio concettual-giuridico”, in una materia drammaticamente essenziale per la vita dei cittadini e pur in presenza di un testo costituzionale a dir poco cristallino. Tuttavia, sia consentito esprimere alcune osservazioni a minima integrazione di quanto già altrove approfondito negli anni da Quarantotto e che, almeno per i frequentatori del blog, si spera costituisca un patrimonio acquisito.

7.1 Si comincerà col ribadire che le costituzioni democratiche del secondo dopoguerra - segnando una insanabile e definitiva frattura rispetto al pregresso ordine liberale che aveva lasciato del tutto irrisolto il conflitto della società capitalistico-borghese – non si sono accontentate di ridislocare il potere, consegnandolo nelle mani del popolo, ma si sono preoccupate di “funzionalizzare” il potere medesimo in vista della piena realizzazione dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona [35], senza i quali, come precisato da Gaetano Azzariti, non può parlarsi in nuce nemmeno di “costituzione[36].
Nel caso dell’Italia, l’opera che attese l’Assemblea Costituente non fu quindi limitata nel suo oggetto solo alla regolamentazione della forma di governo, ma si estese al più vasto campo dei rapporti economico-sociali, come ci spiega Costantino Mortati “… L’esigenza di tutela dello sviluppo della personalità umana, da questo fatta valere, non può ritenersi appagata dalla semplice affermazione del diritto di libertà e di quello di uguaglianza, avendo l’esperienza storica offerto la dimostrazione del come tali diritti siano destinati a rimanere sterile affermazione per tutti coloro che l’assetto economico capitalistico individuale poneva fatalmente nella condizione di non poterne praticamente usufruire …
Si affermò pertanto nella coscienza comune il bisogno di un’uguaglianza fra gli uomini non più meramente formale ma sostanziale, ad ottenere la quale si rendevano necessari interventi di varia natura… In modo riassuntivo il rapporto cui si accenna fra la forma politica e quella economica-sociale si può esprimere come rapporto di reciproca condizionalità fra democrazia politica e democrazia economica… L’elemento di verità dell’osservazione riportata sta in questo: che IL SUPERAMENTO DEL LIBERISMO... obbligando ed un intervento nel campo dei rapporti economici, amplia la sfera della regolamentazione costituzionale” [37].
Tale svolta storica consente di sostenere senza dubbio che l’essenza primordiale e la stessa ragion d’essere di una costituzione che voglia qualificarsi democratica non possono che identificarsi con la garanzia e l’irrinunciabile realizzazione dei diritti (e principi)fondamentali (nei quali rientrano sia le c.d. libertà negative, cioè i diritti di libertà civile e politica, sia le c.d. libertà positive, cioè i diritti sociali).
Nella Costituzione italiana, anzi, le libertà negative si giustificano solo come aspetto e sul fondamento di quelle positive, nel senso che la sovranità e la democrazia sono esse stesse la proiezione più piena delle libertà positive, in grado di fornirne il nucleo primigenio nonché il loro originario elemento categoriale, gli autentici “assiomi fondamentali” dello Stato sociale [38], espressione non a caso associata da Mortati al concetto di “democrazia necessitata[39].

7.2 I diritti (e principi) fondamentali costituiscono, in definitiva, condizionelogicamente necessaria per la stessa democrazia, sono categorie a priori, in quanto individuano i valori basilari ed imprescindibili in assenza dei quali non è possibile una compiuta costruzione della personalità umana o, che è lo stesso, di uno Stato realmente democratico.
Volendo essere concisi, la sovranità democratica (art. 1 Cost.) ha veramente senso solo se la stessa è fatta coincidere con i diritti fondamentali sociali (con in testa il diritto al lavoro, art. 4 Cost.),essendo questi ultimi la vera ed unica connotazione della prima; tanto che o si ammette che nell’originale disegno costituzionale la sovranità coincide di necessità con la tutela dei diritti fondamentali sociali (intesi come regolazione del conflitto sociale e pluriclasse cui è obbligato il legislatore ex art. 3, comma II, Cost.) oppure bisogna convenire che la sovranità e la democrazia sono tamquam non essent[40].

7.3 I diritti (e principi) fondamentali si distinguono, per tutte le suddette ragioni, sia per il loro significato, nel senso che essi formalmente sono stati ritenuti intangibili da parte di qualsiasi soggetto o potere (ivi compreso il potere di revisione costituzionale, v. art. 139 Cost.), sia per il loro valore speciale, nel senso che, dal punto di vista sostanziale, sono stati posti dal Costituente al di sopra di altri, cioè sono stati privilegiati rispetto ad altri mediante la fissazione di una (sia pur implicita) gerarchia nell’ambito della quale i valori posti in posizione apicale (e quindi supremi) hanno la funzione di contraddistinguere la forma stessa di un dato regime[41]. Come tali, l’abrogabilità alla quale sono sottratti è sia formale che sostanziale [42].

8. Alla luce di quanto sopra, in un approccio ermeneutico “normativo-sostanziale” e presupponendo l'esistenza in concreto di un conflitto tra valori, se di bilanciamento vuol proprio parlarsi in sede di controllo di legittimità costituzionale, esso non può che operarsi, semmai, tra valori potenzialmente omogenei e pariordinati (cioè tra diritti tutti fondamentali) e non tra valori gerarchicamente eterogenei o addirittura tra valori supremi e non-valori.
Se, infatti, al privilegiareun valore non corrisponde uno specifico trattamento giuridico, che di quello costituisca una sorta di rifrazione istituzionale nei vari settori dell’ordinamento, il “…valore superiore resta poco più che una vuota parola…[43].
Ai fini che qui interessano, quindi, è del tutto discutibile il contemperamento, operato dalla Corte Costituzionale in sede di tutela di diritti fondamentali, tra diritti sociali ed equilibrio finanziario dei bilanci dello Stato, dal momento che secondo Luciani “… l’efficienza economica non è, in sé,un valore… la disciplina dell'economia che la Costituzione vuole sia dettata dal legislatore ordinario, non può essere ispirata solo dall'intento di perseguire scopi immediatamente economici (aumento della produzione, equilibrio finanziario, ecc.), ma deve essere invece guidata dalla necessità di attivare e favorire il processo di trasformazione sociale le cui grandi linee sono tracciate dall'art. 3, comma 2 ...[44]. Nell’intera prospettiva costituzionale, sempre secondo la stessa dottrina … l’efficienza economica non è mai uno scopo, ma è solo un mezzo” per lo sviluppo della persona [45]
NdQ.: Con la non secondaria precisazione che l'efficienza economica predicata dal neo-ordoliberismo che guida l'€uropa non è volta alla maggior crescita, intesa nel senso di "democrazia economica", cioè della "crescita"del "prodotto"condivisa da tutti i cittadini, (quale indicata da Mortati), sebbene alla "competitività", cioè alla crescita, definita "sostenibile", esclusivamente dovuta all'aumento delle esportazioni, anche a scapito della cooperazione economica con gli Stati più "prossimi", cioè quelli della stessa UE - come dimostra il "fortemente competitiva" che caratterizza l'economia (sociale) di mercato, appunto, all'interno di un "mercato unico", nel quale il benessere generale e il livello di occupazione non sono la priorità, ma degli obiettivi del tutto complementari e subordinati ai valori competitivi della stabilità finanziaria e monetaria; cfr; art.3, par.3, TFUE, anche in relazione all'art.119 TFUE)

8.1. Sarebbe necessario, nello specifico, fare ancora tesoro degli insegnamenti di Mortati il quale, in materia di diritti fondamentali sociali, nell’argomentare esclusioni di limiti alle dichiarazioni di incostituzionalità per omissioni legislative quando da esse possano discendere maggiori oneri di bilancio ex art. 81 Cost., affermò infatti che l’opinione contraria “… non ha fondamento, poiché la maggiore spesa, per il fatto di essere richiesta dall’osservanza di un imperativo costituzionale (artt. 3, comma II, e 4 Cost., N.d.R.), assume un carattere obbligatorio[46].

9. In aggiunta a quanto detto, analogo discorso è da farsi per ciò che riguarda il concetto di nucleo essenziale dei diritti fondamentali. E’ stato notato, in proposito, che “… Quando la Costituzione vuole porre al riparo dal potere di revisione costituzionale un diritto nella sua specifica consistenza di posizione soggettiva di libertà, non si pone ovviamente un problema di convivenza di tale diritto con altri valori costituzionalmente tutelati, ma al contrario lo considera svincolato da legami o relazioni con altri interessi, lo considera cioè come posizione assoluta. Per tale ragione, l’unica accezione di contenuto essenziale può venire in questione sotto tale profilo.
non si può pensare di scoprire un nocciolo duro fisso e predeterminato intorno al quale si muovono come satelliti le mutevoli forme di attuazione di quella sostanza… un diritto soggettivo non è minimamente scomponibile in una sostanza e in una forma esteriore, poiché in quanto possibilità giuridicamente riconosciuta…è tanto poco analiticamente divisibile in un nucleo essenziale e in manifestazioni accidentali[47].
In ogni caso, come detto, non può accettarsi la concezione “relativistica” e regressiva di un diritto (cioè un valore) supremo nel confronto (potenziale antinomia) con un non-valore qual è quello dell’equilibrio di bilancio in qualunque modo lo si voglia declinare. Assunto il predicato dell’essenzialità, esso non può quindi essere inteso in rapporto a vincoli economici, ma agli obiettiviirrinunciabili di benessere sociale ed uguaglianza sostanziale che si pongono su un piano del tutto differente rispetto a quello economico-finanziario.

10. Quanto alla discrezionalitàdel legislatore nell’attuazione dei diritti fondamentali, essa deve persino ritenersi superata ed esclusa dal concetto stesso di Costituzione rigida
E’ infatti sufficiente l’analisi dei lavori della Costituente, allorché si discusse della formulazione dei principi inviolabili e sacri di autonomia e di dignità della persona(futuro art. 2 Cost., che annovera per il Costituente anche e senz’altro i diritti sociali) per rendersi conto della correttezza di quanto qui sostenuto.
Fu l’onorevole Aldo Moro, tra gli altri, a spiegare gli effetti dell’inviolabilità di detti diritti, ovvero “quello di vincolare il legislatore, di imporre al futuro legislatore, di attenersi a questi criteri supremi che sono permanentemente validi. Ciò significa stabilire la superiorità della determinazione in sede di Costituzione di fronte alle effimere maggioranze parlamentari … 
Abbiamo bisogno perciò di questo sicuro criterio di orientamento, per una lotta che non è finita adesso e che non può finire, lotta per la libertà e per la giustizia sociale[48].

10.1 Di conseguenza, mutuando ancora le parole di Mortati, si può dire che se permangono residui argomentativi che invocano la discrezionalità del legislatore in materia di garanzia e tutela dei diritti fondamentali, lo si deve imputare ad un “pregiudizio proprio del legalismo positivistico, ligio al dogma dell’assoluta sovranità del Parlamento, superato ormai dalla sovranità della Costituzione e dal principio che ne discende del dovere della legittimità costituzionale” e sorpassato dal “principio di effettività sancito dal secondo comma dell’art. 3 Cost.; principio che indubbiamente si rivolge al legislatore…” [49]. Se così non fosse, il costituzionalismo “democratico” finirebbe per identificarsi in tutto con quello “politico[50] (cioè con il mutevole gioco della prevalenza degli interessi sociali più forti, capaci sempre di organizzare una teoria generale dello Stato che ratifichi l'inevitabile prevalere delle classi economicamente prevalenti e di imporre "culturalmente" un "senso" politico e, soprattutto, morale: tipicamente quello della "efficienza economica" che risponderebbe alla razionalità intrinseca dei mercati ed alla "Legge" naturale, o quasi metafisica", della efficiente allocazione delle risorse scarse, presenti in un'intera società, che proceda per equilibri che l'intervento dello Stato non potrebbe altro che alterare e peggiorare).

11. A questo punto, ed alla luce di tutto quanto sopra esposto,è possibile svolgere anche alcune riflessioni conclusive sulla teoria dei controlimiti.
Detta teoria, elaborata per salvaguardare la sovranità popolare (oggi ritenuta per lo più in dissoluzione) dall’invadenza del diritto euro-unitario, innanzi tutto sconta ab imis quella che Massimo Lucianidefinisce una “finzione giuridica” impostasi ormai di fatto in ordine al primato del diritto comunitario su quello nazionale [51]. Ma sconta, altresì, un “equivoco” la cui mancata e non difficile rivisitazione (attualmente più che mai urgente) ha fatto sì che non fosse portata dalla Corte Costituzionale alle sue estreme e dovute conseguenze.
L’equivoco risiede nell’analogia predicata dalla Corte Costituzionale tra la dottrina dei controlimiti ed i soli principi fondamentali(artt. 1-12 Cost.), quasi che il rimanente ordito costituzionale fosse un corpo separato dai primi e quindi nella completa disponibilità modificativa del legislatore sotto le influenze del diritto comunitario. 
Dovrebbe tuttavia rammentarsi, come affermò Mortati, che “… la costituzione non è solo un insieme di articoli, un puro affare di invenzione, ma un organismo vivente[52], ovvero – per usare ancora le espressioni di Lelio Basso - una “armonia complessa… dove tutto ha un suo significato, e dove ogni parte si integra con le altre parti[53].
Come avverte anche Gaetano Azzariti, l’idea che si possa “cambiare… l’intera seconda parte della costituzione lasciando indenne la prima e tutti i principi fondamentali espressi dal testo costituzionale … non ha più abbandonato la politica dominante e il sentire comune, né è stata sufficientemente contestata da una cultura costituzionale sempre più divisa ed eccessivamente distratta, nonostante le smentite di fatto: basta pensare all’influenza sull’effettiva garanzia dei diritti e sulla concezione stessa della costituzione, che ha provocato l’introduzione del principiodi sussidiarietà, ovvero, più di recente, dell’equilibrio di bilancio[54].

11.1 Posti quindi i diritti (e i principi) fondamentali, individuati dal Costituente come oggetto e scopo di incondizionata realizzazione, tutto il restante articolato costituzionale rappresenta lo strumento necessario al perseguimento di quel fine. 
Ciò vale soprattutto - per quanto rileva in questa sede – con riferimento alle disposizioni della c.d. Costituzione economica (artt. 37-45), che, secondo Massimo Luciani, lungi dal costituire una parte autonoma, si ricollega invece in modo coerente “a quella disposizione evocativa di un progetto di generale trasformazione socialeche è l’art. 3, comma II, Cost.[55].
Progetto da attuare in primo luogo mediante politiche economiche-fiscali di stampo keynesianoa sostegno della domanda aggregata in vista della piena occupazione (art. 4 Cost.), e non certo mediante politiche ispirate alla “intransigente visione "supply side" propugnata dai Trattati neoliberisti.
E che “l’universo culturale dei Costituenti” fosse intriso della teoria economica keynesiana è del tutto incontroverso, come ha spiegato anche LucianiAll’atmosfera culturale nella quale si mossero i Costituenti, dunque, era largamente estranea l’idea della naturalità del mercato e della inevitabile distorsività dell’intervento pubblico, oggi diffusa da quel “recente riflusso neoliberista” sulla cui debolezza teorica richiamava l’attenzione già Federico Caffè[56].

11.2 Ne deriva come corollario che lo strumento principale per l’attuazione delle politiche di piena occupazione è da individuarsi nel c.d. deficit spending, concetto da assumersi in modo corretto non in termini di meri calcoli aritmetici, ma in senso propriamente normativo-costituzionale, perché ricavabile, nella sostanza, da tutte le norme della Carta Fondamentale. 
Il deficit spendingè comprensibile solo sottoponendo ad attento studio scientifico la "contabilità nazionale", la quale descrive le correlazioni esistenti tra i vari elementi che contribuiscono a formare il PIL come risultante annuale di risparmio privato e saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti [57].

11.3 Ora, guardando alla teoria dei controlimiti dalla prospettiva elaborata dalla Corte, è stato notato come il processo di integrazione europea, a stretto rigor di termini, non ha limitato ed inciso formalmente ed in modo diretto sulla sovranità e sui diritti fondamentali dei cittadini italiani (anche perché non soggetti a revisione), né ha formalmente compresso altre forme di manifestazione della sovranità popolare, ma li ha in via indiretta svuotati di senso politico:
“… Mi riferisco in modo particolare, alla decisione di bilancio, ormai quasi interamente attratta nell’orbita sovranazionale della c.d. governance economica europea”. 
E’ indubbio “… che sottraendo questa decisione alla rappresentanza politica nazionale si svilisce indirettamente il significato politico del voto popolare (che sopravvive nella sua versione “idraulica”, N.d.R.), cioè la sua capacità di contribuire effettivamente alla determinazione della politica nazionale con riguardo alle questioni cruciali della politica economica…[58].
In sintesi, e per quanto si è detto, dovrebbe essere compreso che in presenza di vincoli europei che impongono politiche nazionali di bilancio improntate ad austerità, in uno con vincoli derivanti da una moneta unica priva di un’unione fiscale [59], non può esservi spazio per il programma costituzionale del “pieno sviluppo della persona umana, ma tutt’al più per un’eguaglianza caritativa di stampo hayekiano.

11.4 L’augurio è che detta comprensione (nella sordità assoluta mostrata dal legislatore) sia soprattutto appannaggio della Corte Costituzionale la quale, interrompendo l’assunzione di pronunce come quelle recenti, improntate ad un “equilibrismo tra “austerità fiscale…e tutela effettiva di diritti costituzionalmente sanciti”, affronti al più presto e risolva “il problema logico pregiudiziale che è inscindibilmente legato alla ratio ed alla giustificazione della norma censurata[60].
Nell’assoluta inerzia legislativa e, anzi, nel materializzarsi ordoliberista di una rottura costituzionale definita da Luciani come “… fenomeno generale della consapevole rimozione della forza normativa di alcune disposizioni della costituzione da parte delle istituzioni di governo dell’ordinamento, perpetrata onde perseguire una finalità politica ritenuta più “alta”” (ovvero la cancellazione della democrazia sociale costituzionale), è evidente, che “il compito di applicare la Costituzione deve essere assolto anche dalla giurisdizione. È la stessa supremazia della Costituzione che lo impone [61]. Si tratta di quella “supplenza” che Vezio Crisafulli ha definito “a rime obbligate”, poiché dalla Corte verrebbe soltanto palesato qualcosa che è comunque già presente nel sistema.
E ciò affinchè quella che sempre Massimo Luciani ha definito una “patologia” non diventi fatalmente una “normalità”:
… i controlimiti stanno lì per impedire che questo accada e il “predominio assiologico della Costituzione”… ha il logico destino di dover essere operativo anche in riferimento al diritto dell’Unione, non accontentandosi di proclamazioni meramente formali, ma pretendendo ch’esse ne assicurino la realizzazione in tutte le ipotesi in cui - davvero - conta. E stavolta conta[62].
In caso contrario, il rischio è che un supremo organo di garanzia costituzionale finisca per essere percepito dai cittadini come uno qualsiasi degli strumenti per “… autorizzare la classe dominante a limitare l’azione riformatrice alle sole riforme che essa stessa ritiene di poter accettare…[63].
___________________
[1] In proposito, si veda V. ONIDA, Spunti in tema di Stato costituzionale e di diritti fondamentali, in L. Lanfranchi (a cura di), Lo Stato costituzionale. I fondamenti e la tutela, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma, 2006, 59-61
[2] Così U. ROMAGNOLI, Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Principi fondamentali, art. 3 Cost., Roma, 1975, 179-185
[3] L. BASSO, La Corte del controllo, Il Contemporaneo, 10 dicembre 1955, n. 49, 4
[4] Cfr.  Corte Cost. n. 1/1956, n. 2/1956, n. 120/1957, n. 9/1959
[5] L. BASSO, Intervento a Un importante convegno milanese sul diritto di sciopero, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, luglio-ottobre 1963, n. 4/5, 292-296
[6] Con riferimento a detta sentenza,ha parlato non a caso di motivazione “contraddittoria” e “perplessa” C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore, in Foro italiano, 1970, V, 964
[7] “… La gradualità si presenta come modo di essere necessario e internamente coerente del fenomeno visto nel suo pratico atteggiarsi, e appare come caratteristica del pari necessaria e comunque compatibile del fenomeno stesso nella sua rilevanza costituzionale …” così Corte Cost. n. 128/1973
[8] Il diritto all’assistenza e quello alla previdenza presentano identità strutturale. Trattasi di diritti sociali, ovvero diritti soggettivi pubblici in senso proprio e come tali inviolabili, cfr. in tal senso Corte Cost. n. 22/1969, n. 80/1971 e n. 160/1974
[9] Cfr. Corte Cost. n. 128/1973 cit., n. 57/1973
[10] Si vedano in proposito le argomentazioni di Corte Cost. n. 160/1974
[11] Così M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della corte costituzionale, in Rivista AIC, 4, reperibile all’indirizzo http://www.rivistaaic.it/diritti-sociali-e-livelli-essenziali-delle-prestazioni-pubbliche-nei-sessant-anni-della-corte-costituzionale-631.html
[12] Si rimanda a A. S. BRUNO, Diritto alla salute e riserva del possibile. Spunti dal contesto brasiliano per osservare il “federalismo fiscale, in Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8-9 giugno, 2012, in www.gruppodipisa.it, 1 ss.
[13] Cfr. Corte Cost. n. 180/1982 e n. 78/1988 nella quale, in particolare, si è argomentato che “… La determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse, sulla base di un razionale contemperamentodelle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti anche costituzionalmente garantiti da un lato, e delle disponibilità finanziarie dall'altro, rientra nella discrezionalità del legislatoreche non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità costituzionale se non quando emerge la manifesta irrazionalità della relativa normativa …”; in tema di diritto alla salute si vedano Corte Cost. n. 104/1982, n. 175/1982, n. 226/1983, n. 342/1985 e n. 1988
[14] Così G. AMATO, Democrazia e redistribuzione, Bologna, 1983, 7
[15] Così L. PEGORARO, La Corte e il Parlamento, Padova, 1987, 87
[16] Si veda per tutte Corte Cost. 260/1990
[17] Parla di “ponderazione dei valori in gioco” Corte Cost. n. 260/1990, cit.; sui diritti “finanziariamente condizionati”, si veda in particolare Corte Cost. n. 248/2011
[18] Così G. CONSO, Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81, u.c., della Costituzione, Milano, 1993, 215
[19] Così F. MERUSI, Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990, 30
[20] F. MERUSI, sub art. 47, in Comm. della Cost. Branca, Bologna-Roma, 1980, 154 ss.
[21] Cfr. G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in AA.VV., La Costituzione economica, Padova, 1997, 17 e G. Bognetti, La costituzione economica italiana: interpretazioni e proposte di riforma, Milano, 1995, 91
[22] Cfr. Corte Cost. n. 417/1996
[23] Cfr. Corte Cost. ord. n. 18/2001 e n. 319/2001
[24] Così Corte Cost. 316/2010; ancor prima, in materia si veda Corte Cost. n. 62/1999
[25] Cfr. in materia di diritto alla salute e ad un ambiente di lavoro salubre Corte Cost. n. 85/2013
[26] Si veda in tal senso, in senso critico, M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica: la prospettiva della Costituzione repubblicana, in Diritto e società, n. 4, 2011, 635-719
[27] Si veda, per tutte, Corte Cost. n. 354/2008 nonché Corte Cost. n. 111/2005
[28] Così F. MODUGNO, Principi generali dell’ordinanamento, in Enciclopedia giuridica, 11-12; si veda sull’argomento anche O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento, inGiurisprudenza Costituzionale, fasc.2, 1998, 1170 ss.
[29] Con riferimento, per esempio, al diritto di abitazione (art. 47 Cost.) che deve essere garantito ai cittadini meno abbienti mediante l’edilizia residenziale pubblica, la Corte, con la sentenza n. 121/2010 ha individuato il nucleo essenziale nella mera attribuzione di una posizione preferenziale compatibilmente con l’effettiva disponibilità degli alloggi
[30] Così O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento, cit..
[31] L’espressione è di S. GIACCHETTI, Profili problematici della cosiddetta illegittimità comunitaria, reperibile all’indirizzo http://www.lexitalia.it/articoli/giacchetti_illegittimita.htm
[32] Cfr. Corte di Giustizia, sent. 15 luglio 1964, in causa C-6/64, Costa c. Enel
[33] Cfr. , tra le più importanti, Corte Cost. n. 238/2014 commentata su http://orizzonte48.blogspot.it/2014/10/corte-costituzionale-sentn238-del.html, Corte Cost.n. 170/1984 (nota come sentenza Granital), n. 1146/1988, n. 203/1989, n. 232/1989, n. 168/1991, n. 117/1995, n. 93/1997
[34] Così M. LUCIANI, I controlimiti e l’eterogenesi dei fini, 1, reperibile all’indirizzo http://www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2015-1_15.pdfnonché Integrazione europea, sovranita statale e sovranita popolare, reperibile all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/integrazione-europea-sovranita-statale-e-sovranita-popolare_(XXI-Secolo)
[35] Al riguardo, si vedano le pregevoli argomentazzioni di M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Rivista di diritto costituzionale, Torino, n. 1/1996, 158-161
[36] Come affermato da G. AZZARITI, Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, 1, reperibile all’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/gaetano-azzariti-revisione-costituzionale-e-rapporto-tra-prima-e-seconda-parte-della-costituzione/… È l’articolo 16 della Dichiarazione del 1789 ad affermare che non vi è costituzione se non sono presenti almeno due elementi tra loro interrelati: assicurare i diritti (fondamentali, N.d.R.) e garantire la divisione dei poteri. La salvaguardia dei primi dipendendo dall’organizzazione dei secondi, e viceversa …
[37] C. MORTATI, La Costituente, Roma, Darsena, 1945, 199-200
[38] Così A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Diritti della persona e valori costituzionali, Torino 1997, 123 ss.
[39] C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, capitolo V, Padova, 1975, 142-143
[40“…Negli ordinamenti costituzionali contemporanei…la sovranità è vista come un mezzo vincolato di tutela e perseguimento attivo dei diritti umani. Diritti umani che includono, senza arretramenti, i diritti di prestazione sociale”, così L. BARRA CARACCIOLO, Euro e (o?) democrazia, Dike Giuridica Editrice Roma, 2013, 47; per questo lo stesso autore spiega in La Costituzione nella palude, 62, che “…il popolo è sovrano ma proprio in quanto immediatamente definito nella sua dimensione prioritaria, cioè identitaria, di comunità sociale impegnata nell’esplicazione di un’attività lavorativa, come fondamento della sua dignità umana e sociale
[41] Si veda A. BARBERA, Pari dignità sociale e valore della persona umana nello studio del diritto di libertà personale, in Iustitia, 1962, 117 ss.; M. LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome di valori, in La giustizia costituzionale a una svolta(Atti del seminario di Pisa, 5 maggio 1990) a cura di R. ROMBOLI, Torino, 1991, 176 ss.; P. CASAVOLA, La regola costituzionale come valore, in Foro nap., 1995, II, 191 ss.; A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc. giur., XI, 1989
[42] In questi termini P. BARILE,Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953, 168 ss.
[43] Così A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, cit., 31
[44] Così M. LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, in Digesto, IV edizione, vol. V, Torino, 1991, 376
[45] Così M. LUCIANI, La produzione della ricchezza nazionale, 8, reperibile all’indirizzo www.costituzionalismo.it/pdf/?pdfId=267
[46] Così C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore, cit., 963-964
[47] Così A. BALDASSARRE, voce Diritti inviolabili, cit., 36
[48] Così l’on. Aldo Moro nella seduta del 13 marzo 1947, reperibile all’indirizzo http://www.nascitacostituzione.it/05appendici/03principi/01/index.htm. Si veda anche il discorso in Assemblea Costituente dell’on. Ghidini riportato da L. BARRA CARACCIOLO, in La Costituzione nella palude, Reggio Emilia, Imprimatur, 2015, 92 ss.
[49] Così C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore, cit., 992 e 967
[51] Parla di “finzione giuridica” M. LUCIANI, Integrazione europea, sovranita statale e sovranita popolare, reperibile all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/integrazione-europea-sovranita-statale-e-sovranita-popolare_(XXI-Secolo)/
[52] Così C. MORTATI, La Costituente, cit., 198
[53] Così Lelio Basso in Assemblea Costituente riportato da L. BARRA CARACCIOLO in La Costituzione nella palude, cit., 91
[54] Così G. AZZARITI, Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, cit., 2
[55] Così M. LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, cit., 373
[56] Così M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, 40, reperibile all’indirizzo http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/relazione-luciani.html
[57] Per una analisi sintetica ma chiara dei “saldi settoriali” della contabilità nazionale, cfr. L. BARRA CARACCIOLO, Euro e (o?) democrazia, cit., 195-196
[58] Così O. CHESSA, Meglio tardi che mai La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, 3, nota 3 http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/chessa.pdf
[59] Si veda, in tal senso il contributo di O. CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, https://www.academia.edu/19561060/Pareggio_strutturale_di_bilancio_keynesismo_e_unione_monetaria_in_corso_di_pubblicazione
[60] Ci si riferisce a Corte Cost. n. 275/2016 commentata su http://orizzonte48.blogspot.it/2016/12/chiarimenti-sulla-sentenza-n275-del.html
[61] Così M. LUCIANI, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della costituzione repubblicana, 4 e 9, reperibile all’indirizzo http://www.rivistaaic.it/dottrina-del-moto-delle-costituzioni-e-vicende-della-costituzione-repubblicana.html
[62] Così M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, 20, reperibile all’indirizzohttp://www.rivistaaic.it/il-brusco-risveglio-i-controlimiti-e-la-fine-mancata-della-storia-costituzionale.html]
[63] Così U. ROMAGNOLI, Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Principi fondamentali, art. 3, Roma, 1975, 186

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