#Weidmann, Bundesbank: governi spendano ma poi #debito andrà ridotto Politica fiscale espansiva serve ma non sostenibile per sempre pic.twitter.com/7rFUhVtlrR— Tg La7 (@TgLa7) April 17, 2020
1. L'evoluzione della crisi del covid-19 si avvicina alla fase in cui non potrà più funzionare, in tutta la sua "geometrica" potenza finora manifestata, l'inibizione, psicologica ed emotiva di massa, a riflettere su cosa stia veramente accadendo intorno a noi e nelle proprie rispettive esistenze. Un'inibizione di massa creata dalla capillare insistenza mediatico-televisiva sui pericoli alla salute (col contorno del balletto delle cifre sui morti giornalieri e il battibecco continuo dei virologi "di Stato"in chief, insofferenti a qualsiasi interrogativo sull'attendibilità dei dati e delle informazioni, pure ondivaghe, che hanno alimentato la strategia).
Insomma, entro poche settimane, gli italiani saranno posti a confronto con la durezza del vivere senza alcun diaframma di protezione, non dico materiale e legalitario quale offerto dal "fu" Stato democratico costituzionale (con il welfare e l'intervento dello Stato nell'economia), ma neppure mediatico-virtuale; cioè quello innnescato dal clima da serial televisivo, distopico horror, in cui la comunicazione ufficiale li aveva immersi a reti unificate.
2. Il fatto è che occorrerà affrontare i due ordini di problemi economici e sociali che, connessi ma distinti (qui, pp. 6-8), si stanno per rivelare come i compiti prioritari che gli Stati dovranno, giocoforza, affrontare per evitare una depressione economica e una destabilizzazione sociale devastanti: il ripristino conservativo, mediante trasferimenti incondizionati di liquidità, della capacità produttiva e dei livelli occupazionali, e, immediatamente dopo, la riorganizzazione delle filiere produttive riconsiderate (in profondità) come strategiche e essenziali e, come tali, da riaccentrare e rilocalizzare nel territorio degli Stati stessi.
Si tratterebbe della riedizione, sia pure in condizioni eccezionali, epocali, dello Stato inverventista: l'eccezionalità della situazione fa molto vulgata neo-keynesiana non priva di ambiguità su cosa veramente significhi "cambio di paradgima".
3.Ma, al di là della giustificazione sul piano macroeconomico, dal punto di vista istituzionale, (e, se vogliamo, geo-politico), si profila il recupero della funzione essenziale di ogni Stato sovrano: quella di tutela dell'ordine pubblico economico.
Questa tutela, variabile nel suo contenuto a seconda delle forme di Stato, contrappone gli ordinamenti liberal-liberisti, - come quelli forgiati a colpi di "fate presto!" dall'adesione alla moneta unica- a quelli democratici in senso sostanziale.
Nei primi tipi di ordinamento, l'ordine pubblico economico si proietta essenzialmente nell'imponente repressione poliziesca delle classi subalterne (i famosi "agitati sociali" di Einaudi, laudator dell'ordoliberismo tedesco come fondamento dell'europa federale di mercato) per il disturbo arrecato alla (presunta) libertà dell'iniziativa economica e all'assetto della proprietà che fotografano uno status quo timocratico.
Invece, l'ordine pubblico economico in senso democratico, assunto come consapevolezza normativa di livello supremo, cioè costituzionale, dell'esigenza di risolvere il conflitto sociale come primo obiettivo del processo ordinativo Costituente, è sostanzialmente definibile come potere, spettante alla sovranità popolare e, per essa, alle sue istituzioni democraticamente rappresentative, di perseguire, in piena autonomia da condizionamenti esterni provenienti da potenze politico-militari e poteri privati economico-finanziari, di perseguire lo sviluppo più ampiamente condiviso dalla comunità sociale, in base al principio di eguaglianza sostanziale.
4. Ora, a questo tipo democratico, e non privatizzato e incentrato sull'assetto proprietario dominante, di ordine pubblico economico, pare fare riferimento, in un curioso crescendo privo di ogni traccia di autocritica, persino Macron: peraltro vagheggiando un federalismo europeo solidale come ultima spiaggia di una "idea" destinata altrimenti a dissolversi nel perdurare dell'attuale assetto dei trattati, cioè quello dell'economia di mercato fortemente competitiva e della stabilità dei prezzi e della "religione" della moneta unica (sempre starring Einaudi e, in degna successione, Carli) come disciplinatrice degli Stati corrotti e distorsivi dell'efficiente allocazione delle risorse.
Macron, nel suo misterioso ravvedimento (che, c'è da temere, non andrà oltre il Consiglio Ue del prossimo 23 aprile, dove presumibilmente riconquisterà l'aplomb instillatogli dal suo maestro Attali), ha comunque il pregio di individuare proprio nelle regole dell'eurozona, con tanta solerzia edificate, per decenni e decenni, dalla Francia, per non apparire da meno della Germania nella gara all'ordoliberismo elitario transnazionale, l'ostacolo principale, per il continente intero, alla soluzione (secondo le due predette "fasi", conservativa e riorganizzativa) del colossale problema di recessione, disoccupazione, distruzione massiccia di unità produttive e di coesione sociale che sta per abbattersi su tutti noi.
5. L'Italia, invece, con regolarità statistica degna dell'asseverazione, in chiave orwellian-comunicativa, della Legge di Murphy, si distingue per essere il paese in cui persino l'appello (o editto enfatico) di Draghi, affidato al megafono del Financial Times, è stato metabolizzato e poi rimosso, nell'inconscio collettivo di un solidarismo europeo del tutto immaginario.
In Italia, i media mainstream e la larga maggioranza dei partiti, nonché le stesse associazioni corporative dei principali interessi economici, continuano a ragionare come se le regole dell'eurozona, e il suo assetto istituzionale unico al mondo, basato sulla banca centrale indipendente pura, non siano IL problema e come se, anzi, non esistano affatto, pensando che, - pur in presenza di un vincolo da diritto €uropeo impostoci in forma di travolgente prevalenza su qualsiasi limite legalitario costituzionale-, istituti, soluzioni di politica finanziaria ed economica pubblica, misure anticicliche adeguate, siano liberamente proponibili e negoziabili!
Ma così non è: e, appunto, lo conferma (lo ribadiamo perché ci pare importante, al di là della sua natura tattica o...autentica) proprio il discorso di Macron.
6. Prendiamo ad esempio, gli articoli selezionati e enfatizzati da questi twit
segnalo 3 articoli notevoli sul sole24 da leggere assolutamente.— andrea bellini (@andrebellins) April 17, 2020
questo il primo, dove tra le soluzioni non è esclusa... #italexit❗️🥁🥁🥁
per di più unica via sensata prospettata è monetizzazione del debito... 😈@Musso___@MinutemanItaly@markorusso69@ayurbeapic.twitter.com/mU6MGy2N1D
terzo, un ottima analisi su come dovrebbe fare ue per proteggere titoli di stato (di tutta €Z) e che €Z al momento è l’unica che soffre per mancanza di una vera banca centrale. da pagina 22 quanto di metteranno questi articoli ad arrivare a pagina 1? 😈 pic.twitter.com/eSmz5iaiPf— andrea bellini (@andrebellins) April 17, 2020
Cosa li accomuna in un'omogeneità di presupposti che li rende espressione dello stesso atteggiamento culturale, pur essendo delle più che ragionevoli indicazioni di misure e vie d'uscita sensate (per cui pure ne consigliamo la lettura)?
L'inconsapevolezza, o la non realistica considerazione, che esistono delle regole, a partire da quelle contenute dei trattati, che pongono divieti e limiti molto espliciti e che sono state, e sono più che mai tutt'ora, considerate essenziali per la partecipazione all'Ue e all'eurozona della Germania (e dei suoi paesi "satellite"), regole per cambiare le quali occorre l'unanimità. Un'unanimità che non sarà mai raggiungibile e in assenza della quale i principi inesorabili dell'eurozona possono essere mutati cosmeticamente tramite un diverso nomen o essere proposti in un apparente e lambiccato adattamento, ma senza mai mutare nella sostanza applicativa.
7. In sintesi estrema, consapevoli che, tanto, di fronte alla cieca fiducia nel diritto europeo immaginario, qualsiasi accurata analisi normativa, fondata su approfonditi elementi letterali e sistematici è del tutto vana: comunque, il permeismo aggressivo la butterà in caciara):
- i "paesi la cui moneta è l'euro"non dispongono di una banca centrale che abbia il potere/dovere di ricorrere alla monetizzazione;
- infatti, il finanziamento diretto degli Stati ad opera di tale banca centrale è vietato (art.123 TFUE);
- in aggiunta, gli Stati (e le stesse istituzioni Ue) non possono avere alcun accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie (art.124 TFUE), e pertanto possono ricevere credito soltanto secondo i criteri prudenziali, usati dal prestatore, ai quali sono assoggettati tutti gli ordinari debitori, ed in funzione della concreta garanzia patrimoniale che gli Stati stessi possono offrire ai fini della restituzione;
- Gli impegni assunti da uno Stato non possono in alcun caso essere estesi agli altri Stati (fatte salve le "garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico": art.125 TFUE).
Da ciò deriva che non può aversi (cioè è vietata) una finanza federale comune, volta a operare trasferimenti compensativi (delle differenze di crescita, di competitività, e di conseguente livello di indebitamento fiscale e verso l'estero) all'interno dell'eurozona. E, dunque, non può aversi neppure la condivisione del debito pubblico, che implica, quantomeno, la sopportazione da parte di uno Stato-membro di parte dell'onere finanziario legato al servizio del debito (interessi) di un altro Stato: cioè non possono essere emanati gli eurobond, comunque li si voglia denominare; a meno che non li si inserisca in uno dei due sistemi di finanziamento oneroso ed espropriativo che stiamo per esaminare; e che ricomprendono pure la foglia di fico delle garanzie per un progetto economico in comune, che daranno pur sempre luogo a un pesante credito privilegiato all'istituzione Ue prestatrice.
Da ciò deriva che non può aversi (cioè è vietata) una finanza federale comune, volta a operare trasferimenti compensativi (delle differenze di crescita, di competitività, e di conseguente livello di indebitamento fiscale e verso l'estero) all'interno dell'eurozona. E, dunque, non può aversi neppure la condivisione del debito pubblico, che implica, quantomeno, la sopportazione da parte di uno Stato-membro di parte dell'onere finanziario legato al servizio del debito (interessi) di un altro Stato: cioè non possono essere emanati gli eurobond, comunque li si voglia denominare; a meno che non li si inserisca in uno dei due sistemi di finanziamento oneroso ed espropriativo che stiamo per esaminare; e che ricomprendono pure la foglia di fico delle garanzie per un progetto economico in comune, che daranno pur sempre luogo a un pesante credito privilegiato all'istituzione Ue prestatrice.
E non possono, questi, a loro volta, ed inoltre, essere finanziati direttamente dalla creazione monetaria della BCE alla loro emissione (vi ostano gli artt.123 e 124 appena menzionati).
8.Da questo complesso, intenzionale e sistematico, di regole intangibili, discendono una serie di meri corollari vincolati e inevitabili (in primis il c.d. fiscal compact e le regole di sorveglianza condensate nei regolamenti del twopacks), che nessuna escogitazione negoziale politica di facciata potrà mai eludere nella sostanza.
E ciò vale per tutti gli istituti e organismi finanziari esistenti in Ue (ad es; il quadro finanziario pluriennale, la Bei), anche specificamente mirati all'area euro (ESM), nonché tutti gli strumenti regolatori della politica monetaria (Target-2, Outright Monetary Transaction, programmi di acquisto variamente sintetizzati in complessi acronimi e riconducibili al c.d. Quantitative Easing). Tutte queste soluzioni possono solo essere più o meno riprodotte con un cambio di nomen, ma non variate nella sostanza.
E ciò vale per tutti gli istituti e organismi finanziari esistenti in Ue (ad es; il quadro finanziario pluriennale, la Bei), anche specificamente mirati all'area euro (ESM), nonché tutti gli strumenti regolatori della politica monetaria (Target-2, Outright Monetary Transaction, programmi di acquisto variamente sintetizzati in complessi acronimi e riconducibili al c.d. Quantitative Easing). Tutte queste soluzioni possono solo essere più o meno riprodotte con un cambio di nomen, ma non variate nella sostanza.
8.1. Questo insieme di mezzi di finanziamento, sempre in sintesi, si contrappone, come polarizzazione (c.d. divieto di bail-out degli Stati, considerato fondante della nuova europa federale fin dall'Atto Unico; v. qui, p.7), alla vietata monetizzazione.
E tale meccanismo polarizzato si condensa, sul piano istituzionale ed organizzativo dell'Ue-Uem, in due meccanismi impositivi di oneri che conformano ed esauriscono la finanza pubblica "comune" dell'eurozona.
Finanza €uropea che, lungi dal presentare qualsiasi traccia del vietatissimo solidarismo, è in realtà null'altro che una finanza di prelievo - ex ante o ex post, o, più spesso, in entrambe le modalità - sui singoli Stati; cioè un onere finanziario che questi gestiscono prelevando dalle tasche dei propri cittadini e in assenza della sinergia con un tesoriere emittente della moneta e un prestatore di ultima istanza.
8.2. I due meccanismi di finanziamento (volutamente) oneroso sono:
E tale meccanismo polarizzato si condensa, sul piano istituzionale ed organizzativo dell'Ue-Uem, in due meccanismi impositivi di oneri che conformano ed esauriscono la finanza pubblica "comune" dell'eurozona.
Finanza €uropea che, lungi dal presentare qualsiasi traccia del vietatissimo solidarismo, è in realtà null'altro che una finanza di prelievo - ex ante o ex post, o, più spesso, in entrambe le modalità - sui singoli Stati; cioè un onere finanziario che questi gestiscono prelevando dalle tasche dei propri cittadini e in assenza della sinergia con un tesoriere emittente della moneta e un prestatore di ultima istanza.
8.2. I due meccanismi di finanziamento (volutamente) oneroso sono:
a) il principio di bilancio (tendenziale) o della (quasi) neutralità contabile e finanziaria dell'azione gerarchica dell'Ue:
- cioè l'Ue trae una provvista finanziaria esattamente pari alla contribuzione pro-quota imposta ai singoli Stati e sempre pro-quota restituisce tali contribuzioni con un duplice limite di oneri a carico degli Stati:
- cioè l'Ue trae una provvista finanziaria esattamente pari alla contribuzione pro-quota imposta ai singoli Stati e sempre pro-quota restituisce tali contribuzioni con un duplice limite di oneri a carico degli Stati:
a1) la quota di restituzione non è necessariamente pari a quella di contribuzione ed inoltre quanto restituito è soggetto all'ulteriore impegno finanziario di co-finanziamento a carico dello Stato contribuente;
a2) in ogni caso, e ancorché la restituzione comporti (come nel caso dell'Italia) un deficit rispetto alla contribuzione (posizione del contribuente netto), la disciplina di questo bilancio si accompagna all'imposizione di ulteriori condizionalità (rispetto delle regole di bilancio dell'eurozona e, più in generale, vincolo "di scopo" cioè la predeterminazione politica centralizzata, e obbligatoria per lo Stato contribuente, delle finalità economiche e sociali a cui va rivolta la spesa pubblica relativa...e cofinanziata!);
b) il principio del creditore (euro-federale) privilegiato e pre-finanziato dal debitore:
- cioè, lo Stato, non solo è sempre un debitore inesorabilmente condizionato da parte dell'istituzione federale creditrice, ma, prima ancora, è chiamato a costituire con la propria finanza (cioè contraendo debito sul mercato finanziario privato ovvero inasprendo l'imposizione o tagliando la spesa pubblica in servizi, a carico dei propri cittadini) -e quindi in forma di versamento diretto di liquidità monetaria o di garanzia (di tipo fideiussorio "a prima richiesta") - il capitale operativo di un istituto federale, erogatore di credito in senso lato.
- cioè, lo Stato, non solo è sempre un debitore inesorabilmente condizionato da parte dell'istituzione federale creditrice, ma, prima ancora, è chiamato a costituire con la propria finanza (cioè contraendo debito sul mercato finanziario privato ovvero inasprendo l'imposizione o tagliando la spesa pubblica in servizi, a carico dei propri cittadini) -e quindi in forma di versamento diretto di liquidità monetaria o di garanzia (di tipo fideiussorio "a prima richiesta") - il capitale operativo di un istituto federale, erogatore di credito in senso lato.
Questo organismo, alla stregua di una sorta di banca cooperativa, erogherà credito ai propri partecipanti, disponendo di un plafond complessivo formato dalle quote di partecipazione al capitale (degli Stati contribuenti ma anche futuri debitori) e dalla propria capacità di raccolta di ulteriore liquidità, mediante emissione di obbligazioni, (peraltro garantite, in un certo rapporto, dai versamenti di capitale liquido e dalle garanzie di versamento degli Stati contribuenti).
8.3. La piena restituzione di ogni linea di credito, comprensiva di interessi e di rate di capitale fino all'estinzione a una data complessiva scadenza, viene garantita dalle previsioni minuziose di una normativa pattizia - come il trattato ESM e le sue linee guida applicative e attuative -, ovvero, comunque (e anche cumulativamente), di una disciplina regolamentare Ue; es; il reg.n.472 del 2013, braccio in executivis del c.d. twopacks, a presidio del pieno rispetto del fiscal compact e delle regole di bilancio dell'eurozona.
Questa minuziosa e gravosa disciplina complessiva sull'erogazione del credito secondo una severa valutazione preventiva della capacità di restituzione dello Stato-debitore, ed attributiva all'organismo prestatore della condizione di creditore privilegiato, prioritario su ogni altro, implica la continua sorveglianza e interferenza orientativa sull'attività funzionale pubblica del debitore-Stato, e quindi una vasta e penetrante discrezionalità decisionale che sostituisce l'esercizio delle scelte di indirizzo politico fondamentale degli organi costituzionali democratici di governo dello stesso Stato-debitore.
8.4. In pratica, con un potere di modifica unilaterale delle condizioni di restituzione e di garanzia imponibili da parte del creditore privilegiato, questo tipo di creditore degli Stati- membri dell'eurozona, (priva di una banca centrale facoltizzata al finanziamento monetario, diretto o indiretto, degli Stati), aggiorna e allarga costantemente la propria scelta degli assets dello Stato-debitore da assoggettare come garanzie e, successivamente , da sottoporre a espropriazione, cessione e/o assegnazione in pagamento; e questo, come insegna la vicenda della Grecia, fino alla completa e irrinunciabile restituzione comprensiva, oltre che del capitale, di tutti gli interessi e oneri che il creditore stesso ha il potere di inasprire periodicamente e unilateralmente nel corso della durata del credito, in funzione della situazione reddituale e patrimoniale del debitore (deteriorata proprio dall'aggravamento della propria situazione fiscale e, di conseguenza, dalla conseguenze sulla crescita dell'austerità connessa alla restituzione: si vedano, come norme emblematiche, gli artt.13, parr. 6, 7 e 8, nonché 14, parr.6 e 7, del testo dell'ESM riformato, attualmente in fase approvativa finale; nonché il famigerato art.7, par.4, del reg. 2013/472).
9. Questo schema, ridotto all'essenziale, è comune:
a) a qualsiasi linea di credito in qualunque "nome" e forma, erogabile dall'ESM (ad es; la linea ECCL proposta per l'emergenza sanitaria secondo un'attenta (e non incompleta) lettura del comunicato finale dell'Eurogruppo del 9 aprile 2020;
b) a qualunque altra forma di concessione di credito a uno Stato da parte di un qualsiasi organismo €uropeo, già esistente e facoltizzato a fare il prestatore, - come ad es. la Commissione nel caso del Recovery Fund, ed a latere della sua gestione del bilancio comune pluriennale, rispetto all'emissione dello strumento mirato emergenziale e finanziabile, inizialmente con quote dell'imposizione statale (e poi "centralizzata" europea) sui profitti delle società e poi con raccolta obbligazionaria sul mercato, mentre l'art.123 TFUE vieta, come abbiamo visto, la diretta sottoscrizione dei titoli da parte della BCE. Comunque,il fondo raccolto mediante tali obbligazioni, - i cui interessi sarebbero finanziati dagli Stati col loro contributo costante- fonderebbe pur sempre una provvista rivolta poi alla concessione di crediti e di liquidità agli Stati, a rigorose condizionalità predeterminate e con obblighi draconiani di restituzione della sorte capitale (il modello, se non è proprio il FMI, rimane sempre quello dell'ESM);
c) a qualunque altro "strumento" erogato da organismi o "meccanismi" di eventuale ulteriore creazione; ad es; il fondo Sure, sempre finanziato dagli Stati contribuenti e sempre prestatore con diritto privilegiato di restituzione di interessi e sorte capitale.
9.1. In nessun caso, e in nessun modo, le regole fondamentali sopra enunciate, e tutti i meccanismi e apparati-corollario che li attuano e li specificano, pur nei frangenti e negli sviluppi differenti delle crisi registratesi all'interno dell'eurozona, sarebbero derogabili: l'impianto di sorveglianza e di poteri in executivis del reg.n.472 del 2013, sarebbe comunque o direttamente applicabile o, inevitabilmente, richiamato, o riprodotto, nella disciplina regolatoria di qualsiasi forma di erogazione di fondi o crediti da parte di organismi dell'unione europea.
Non la otterranno, finché non verrà formalizzato un piano di aggiustamento macroeconomico lacrime e sangue (cioè la famosa e inevitabile condizionalità ex post)...ma se anche la ottenessero, non sarebbe affatto il vantaggio che, imprudentemente, pensano che sia...Come stiamo per vedere...
mettono su anche un WARNING SYSTEM per monitorare che li paghi in modo "puntuale"— pippocamminadritto (@guado77) April 17, 2020
Non appena hai preso il primo €uro loro [#mes+#ecb+ce] possono decidere anche AUTONOMAMENTE di CAMBIARTI PROGRAMMA ->ART 7 comma 3
C&G vogliono ECCL per avere OMT MA NON E' DETTO LO OTTENGANO pic.twitter.com/imte2905Pl
Non la otterranno, finché non verrà formalizzato un piano di aggiustamento macroeconomico lacrime e sangue (cioè la famosa e inevitabile condizionalità ex post)...ma se anche la ottenessero, non sarebbe affatto il vantaggio che, imprudentemente, pensano che sia...Come stiamo per vedere...
10. E, in definitiva, questo vale pure per l'OMT, cioè per il programma di assistenza della BCE mediante acquisto di titoli del debito pubblico, mirato su un singolo Stato con difficoltà di accesso al mercato nel finanziarsi: come abbiamo visto:
a) qui, nel 2014, sulle modalità peculiari di rimessione alla CGUE della questione della sua legittimità, da parte della Corte tedesca di Kalrsruhe, la quale ha immediatamente e autonomamente fissato le condizioni di restrizione/svuotamento dello stesso OMT (assegnandogli limiti quantitativi, di durata e di modalità di intervento che ne vanificano ogni seria efficacia originariamente ipotizzabile, in base alla facciata del whatever it takes di Draghi del 2012, già comunque imprigionato nel regolamento effettivamente emanato, nello stesso anno, dal Board della BCE);
b) condizioni e limiti poi sostanzialmente accettati nelle conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte Ue;
c) infine, ratificati, dalla sentenza della stessa CGUE del 2015, e, per converso, ulteriormente tipizzate e rese vincolanti dalla simmetrica risposta della Corte tedesca remittente,
Si veda, in particolare, il "decalogo" di limitazioni, specificative del dictum della CGUE, secondo Kalrsruhe, qui, al punto e).
Si veda, in particolare, il "decalogo" di limitazioni, specificative del dictum della CGUE, secondo Kalrsruhe, qui, al punto e).
In conclusione: l'OMT non conduce a un'eccezione al principio dell'onerosità di qualsiasi beneficio finanziario concesso dalle istituzioni Ue ad uno Stato appartenente all'eurozona, ma anzi, essa culmina in un intervento non illimitato, per tipologia di titoli acquistabili (scadenze a breve termine) e loro ammontare delimitato dall'inizio, con pronta rivendita sul mercato dei titoli stessi non appena venuta meno l'esigenza agevolativa. Tali misure, prima restrittive e poi addirittura "restitutorie" della liquidità in precedenza concessa, pongono lo Stato "aiutato" in una condizione immediata e durevole di obbligo rafforzato di disciplina di bilancio, e quindi di austerità fiscale a prescindere dal ciclo economico e dall'effettivo ritorno alla crescita.
11. E limitazioni analoghe, mutatis mutandis, - cioè sempre tese a garantire che non derivi, dalla stessa azione della BCE, alcun tipo di stabile e incisivo sollievo della situazione finanziaria degli Stati in difficoltà - la stessa Corte di Kalrsruhe si accinge a imporle, a definitivo regolamento dei conti con la gestione Draghi, anche rispetto al già ondivago programma di acquisti del Quantitative easing, sia"bis" che da emergenza sanitaria.
La Corte tedesca potrà fare tutto un conto e chiudere la partita della "solidarietà" finanziaria tra Stati dell'eurozona che, vietata dall'art.125, si tenta di far rientrare dalla finestra della violazione, tacita e de facto, dell'art.123.May 5th, and during the court hearings last July, it looked like a more restrictive ruling regarding PSPP than regarding OMT - surprisingly.— Lars P Feld (@Lars_Feld) April 17, 2020
Karlsruhe liquiderà entrambi questi "espedienti" (il QE e la sua indiretta funzione di finanziamento strisciante a vocazione discrezionale e condizionale operato dalla BCE), costringendo l'Italia (a seguito del dilagare degli spread, per l'indebolimento dell'ombrello - tutt'altro che un bazooka- della BCE), a scegliere tra il trattamento Grecia, immediato e senza pretenziose finzioni di eccettuazione, e l'assumersi la responsabilità di attivare il potere spettante allo Stato membro, anche dell'eurozona, in base all'art.65 TFUE...
Vi direte: l'art.65 TFUE? "Chi era costui?".
Ecco, se ve lo state chiedendo, non è un caso.
Non è un caso, che siamo sull'orlo del baratro e nell'incapacità di fare la cosa giusta (prevista dai trattati!).
Si tratta del potere di adottare misure che possono arrivare fino al blocco dei movimenti dei capitali giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non difficili da prevedere come imminenti, in caso di profonda recessione e disoccupazione accoppiata a difficoltà di accesso al finanziamento sui mercati della Repubblica e alla simultanea costrizione proveniente da istituzioni dell'eurozona di inasprire l'austerità fiscale ampliando le difficoltà di ripresa dal già tremendo ciclo economico).
PS. Inutile dire che, per fronteggiare l'intero spettro dei problemi di policies posti dalla recessione post-corona virus, la semplice attivazione dell'art.65 non è sufficiente: ma è certamente necessaria, perché consente intanto di evitare il disastro irreversibile dell'assoggettamento ai "finanziamenti espropriativi" dell'€uropa. Subito dopo, poi, consente pure almeno di porsi il problema di "cosa fare" con il finanziamento dello Stato che verrebbe pienamente ripristinato, riattivando il circuito dell'investimento del risparmio nazionale (delle famiglie e dei soggetti non finanziari) nei titoli di Stato.
Ma questo "cosa fare" pertiene ad un'altra partita: che tutti dovremmo augurarci di potere presto giocare...
Si tratta del potere di adottare misure che possono arrivare fino al blocco dei movimenti dei capitali giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non difficili da prevedere come imminenti, in caso di profonda recessione e disoccupazione accoppiata a difficoltà di accesso al finanziamento sui mercati della Repubblica e alla simultanea costrizione proveniente da istituzioni dell'eurozona di inasprire l'austerità fiscale ampliando le difficoltà di ripresa dal già tremendo ciclo economico).
PS. Inutile dire che, per fronteggiare l'intero spettro dei problemi di policies posti dalla recessione post-corona virus, la semplice attivazione dell'art.65 non è sufficiente: ma è certamente necessaria, perché consente intanto di evitare il disastro irreversibile dell'assoggettamento ai "finanziamenti espropriativi" dell'€uropa. Subito dopo, poi, consente pure almeno di porsi il problema di "cosa fare" con il finanziamento dello Stato che verrebbe pienamente ripristinato, riattivando il circuito dell'investimento del risparmio nazionale (delle famiglie e dei soggetti non finanziari) nei titoli di Stato.
Ma questo "cosa fare" pertiene ad un'altra partita: che tutti dovremmo augurarci di potere presto giocare...