Nella prima metà dello scorso marzo, avrebbe dovuto uscire un mio nuovo libro dedicato alle "politiche economiche di salvezza", praticabili dall'Italia pur all'interno delle regole dell'eurozona (naturalmente sfruttando dei margini normativi concessi dai trattati che finora l'Italia non ha inteso attivare...).
La pubblicazione del libro è stata però rinviata a causa delle notorie difficoltà che, certamente non per il solo settore editoriale, sono insorte nel proseguire l'attività produttiva e di distribuzione.
Questa fase di "stasi", peraltro, ha reso sia opportuno che necessario por mano a una nuova "Parte", introduttiva del tema affrontato nel libro, che tenesse conto e aggiornasse le prospettive economiche e sociali italiane alla luce della subentrata crisi economica determinata dal lockdown e dalla ancor permanente emergenza sanitaria.
Nel capitolo 3 di questo nuova parte introduttiva, si affronta, in un apposito paragrafo, il tema della tanto "attesa"sentenza della Corte costituzionale tedesca del prossimo 5 maggio. Ve la anticipiamo, anche per comprendere come e quanto sia arduo definire l'evoluzione dell'eurozona nella tempesta sia economica che istituzionale che sta ora attraversando e che rischiano di travolgerla; a causa delle molte, e per lo più insormontabili, difficoltà,
...
8- Un’analisi preliminare delle eventuali conseguenze di una sentenza della corte costituzionale tedesca che dichiarasse delle condizioni restrittive, non previste dalla decisione della BCE, in assenza delle quali i programmi di acquisto non risulterebbero conformi alla Costituzione tedesca.
La Corte tedesca, secondo le aspettative che si stanno addensando, dovrebbe ritenere legittimi (per la Costituzione tedesca) i programmi di acquisto secondo condizioni che, come nel caso dell’OMT, sarebbero talmente restrittive da renderli privi di utilità pratica; la Corte, cioè, potrà fare tutto un conto e chiudere la partita della "solidarietà" finanziaria tra Stati dell'eurozona che, vietata dall'art.125, si tenta di far rientrare dalla finestra della violazione, tacita e de facto, dell'art.123.
In prima battuta, secondo il “metro” del senso comune, non rigorosamente giuridico, la decisione di una Corte nazionale di tal genere implicherebbe, per coerenza logica e giuridica (di diritto interno), che la Germania debba, mediante il proprio rappresentante all’interno del Board BCE, ritirare il proprio consenso alla deliberazione, già presa, in ordine ad un programma di acquisti che non fosse conforme alle condizioni considerate legittime (dalla Germania, appunto, ed in base al proprio diritto costituzionale).
Ma risulta che tale rappresentante avesse già manifestato, a settembre 2019, il proprio voto contrario sul nuovo QE che può essere intero come “il lascito di Draghi”..
E, per quanto riguarda la deliberazione successiva, relativa all’allargamento del programma di acquisti in via emergenziale, c.d. “pandemico” (PEPP) occorrerebbe verificare, in astratto (poiché, giuridicamente, come vedremo, le conseguenze inconcreto non sono affatto scontate) se la maggioranza necessaria alla sua adozione sarebbe raggiungibile anche nel caso della sopravvenuta “revoca” dell’eventuale voto approvativo tedesco (ipotetica “prova di resistenza”).
Si tenga conto che, ai sensi dell’art.10, paragrafi 10.2 e 10.3, dello Statuto del SEBC e della BCE, protocollo 4 allegato ai trattati, la deliberazione nella materia in questione dovrebbe essere adottabile a maggioranza semplice.
Peraltro, dato il principio dell’indipendenza, della BCE e delle banche centrali nazionali formati il SEBC, dai governi(cioè dagli organi complessi che, sul piano dei rapporti internazionali, rappresentano gli Stati ed attuano, se necessario previo coordinamento coi rispettivi parlamenti nazionali, le sentenze delle proprie corti costituzionali), - principio sancito dall’art.130 TFUE nonché dall’art.7 del suddetto Statuto -, la revocabilità dell’efficacia del voto e comunque, (a maggior ragione), della operatività della pregressa deliberazione del consiglio direttivo della BCE, non è una conseguenza né automatica (derivante dai principi del diritto dei trattati internazionali), né comunque prevista dallo Statuto: si tratterebbe di una manifesta violazione del principio dell’indipendenza della BCE (e della stessa Bundesbank, in quanto articolazione del SEBC, organo regolato dal diritto europeo).
E dunque, poiché tale principio di indipendenza postula l’irrilevanza delle sopravvenute prese di posizione governative statuali, derivanti da qualsivoglia applicazione (o interpretazione ex post, quale quella che sarebbe resa dalla Corte di Karlsruhe) del diritto nazionale, la funzionalità giuridica, e la (perdurante) validità dell’attività deliberativa, della BCE, quale organo la cui azione è per definizione rapportabile al solo diritto dell’Unione europea, dovrebbe, a rigore, rimanere intatta.
Certo, l’influenza tedesca all’interno delle istituzioni Ue, e il ruolo fondamentale che, sul piano politico, spetta alla Germania nel dar vita e nel mantenere in vita la moneta unica, aprirebbe la via ad una crisi, appunto primariamente politica, di esiziale importanza. Senza precedenti nella storia della costruzione europea a partire dall’Atto Unico. La Germania, infatti, su un piano pratico molto incisivo, porrebbe in discussione quel superamento della teoria dualistica dei rapporti tra diritti nazionali e diritto dell’Ue, che la Corte europea aveva superato affermando una (mai ben spiegata) teoria monistica; che peraltro la Germania, a partire dalle sentenze Solangee Lissabon della sua Corte, si era sempre riservata di contestare, quantomeno sul piano della prevalenza del suo diritto costituzionale[1].
Non di meno, la principale conseguenza della sentenza tedesca, a fronte del fisiologico mantenimento in vita di deliberazioni di un organo dell’Unione economica e monetaria europea contrarie al diritto costituzionale tedesco, dovrebbe essere quella della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi federali tedesche che hanno, a loro tempo, introdotto l’euro come moneta avente corso legale all’interno della Germania (e/o eventualmente autorizzato la ratifica della decisione di entrare nella moneta unica).
In pratica, non potendosi, per via di una sentenza di diritto nazionale, ottenere effetti caducatori e abrogativi degli atti di un organo dell’Ue, legittimi alla stregua dell’ordinamento giuridico europeo (i programmi di acquisto sono stati già ritenuti legittimi dalla Corte di giustizia Ue, con sentenza dell’11 dicembre del 2018), la conformazione della Repubblica federale tedesca al dictumdella sua corte costituzionale, dovrebbe (giuridicamente) indirizzarsi verso la sua uscita dalla moneta unica.
Karlsruhe potrebbe dunque tentare di liquidare entrambi i censurati "espedienti" (il QE e la sua indiretta funzione di finanziamento strisciante, a vocazione discrezionale e condizionale, operato dalla BCE) che, dal punto di vista della Germania, “aggirano” le norme dei trattati, violandole.
Peraltro, la gravità e la imprevedibilità della crisi che seguirebbe sul piano politico, potrebbe aprire una fase di difficoltà decisionale e di instabilità funzionale interna alla BCE, che potrebbe arrivare a paralizzarne l’operatività o, quantomeno, a provocare un forte disorientamento dei mercati finanziari rispetto ai titoli del debito pubblico denominati in euro.
Un altro aspetto va segnalato: l’analoga vicenda dell’OMT, poiché quest’ultimo istituto, non ha poi trovato più applicazione (sia per la sua vanificazione dovuta alle condizioni che ormai lo caratterizzano, sia perché il sostegno della BCE si è orientato ad agire attraverso i vari QE), non ha obbligato a uno showdown tra Corte europea e Corte di Kalrsruhe, per stabilire quale linea interpretativa e regolatoria, tra quella Ue e quella nazional-germanica, dovesse prevalere.
Il caso dei programmi di acquisto BCE è, nei fatti, nettamente diverso, dunque, dal “precedente OMT”: i programmi di acquisto sono in vigore e in piena applicazione; e, anzi, ritenuti fondamentali nell’economia delle risposte alla crisi per i paesi dell’eurozona.
Pertanto, la crisi “politica” - che nell’applicazione dei trattati porta normalmente all’attivazione di negoziati, in questo caso in un clima drammatico - dovrà, nell’attuale frangente, trovare una qualche composizione. Ci saranno cioè dei vincitori e dei vinti e possibili prese di posizione “traumatiche” da parte degli Stati che sono gli stakeholders principali dell’eurozona.
Questa precarietà politica di contestoin cui si collocherà presumibilmente l’azione della BCE, fintanto che non si chiariscano le conseguenze della crisi aperta dalla Germania tra gli Stati aderenti alla moneta unica, potrebbe anche favorire un nuovo assetto dell’eurozona: più favorevole alla garanzia del debito pubblico da parte della banca centrale comune. E ciò in connessione ad un disimpegno della Germania (e forse di Olanda e Austria, “a seguire”) dalla moneta unica.
Si deve infatti rammentare che la fuoriuscita dalla moneta unica, l’adesione alla quale non è obbligatoria, ai sensi dell’art.3, par.4 del TUE e del combinato disposto degli artt. 139 e 140 del TFUE[2], non implica in alcun modo un recesso dall’Unione ai sensi dell’art.50 del TUE: la condizione di Stato-membro Ue, con pieno accesso al mercato unico, permarrebbe.
Ma non si può ignorare che un riassetto di tal tipo, esigerebbe una fase di “assestamento” che potrebbe durare dei mesi (e forse degli anni); e ciò potrebbe condurre a un drammatico innalzamento degli spread, a seguito dell'indebolimento del pur “sottile” ombrello della BCE,costringendo l'Italia a scegliere tra il “trattamento Grecia”, immediato e senza pretenziose finzioni di eccettuazione, per via dell’accettazione dell’intervento dell’ESM nella sua piena condizionalità, e l'assumersi la responsabilità di attivare il potere spettante allo Stato membro, anche dell'eurozona, in base all'art.65 TFUE...
[1] Sul punto si veda Luciano Barra Caracciolo, “Euro e (o?) democrazia costituzionale”, 2013, Parte II, capitolo 1, pagg.211 e seguenti.
[2] Sulla non obbligatorietà, ex trattati, a carico degli Stati-membri dell’Ue, di aderire alla moneta unica, in un’interpretazione letterale e sistematica dell’art.3.4 del TUE, cfr; Luciano Barra Caracciolo, “La Costituzione nella palude”, 2015, pagg.285-300, ove è riportata la conforme analisi di Guarino.