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IL FEMMINICIDIO:L'APOTEOSI IPOCRITA DEI "DIRITTI COSMETICI"

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La spesa pubblica va tagliata; la pressione fiscale demenziale che ci governa a seguito del "divorzio" tesoro-bankitalia, rafforzata dalle misure di "austerità espansiva" dettate dall'UE, ci porta a invocare, per esasperazione, la distruzione dello Stato; addirittura si vogliono abolire i giudici che possano sindacare la pubblica amministrazione assoggettata alla riduzione hayekkiana del "perimetro". Scontenti?
Niente paura: ci pensano i diritti cosmetici. A costo zero. E le cui norme non risolvono alcun problema. Semmai ne creano di nuovi.
Perchè la ipocrisia e la insensibilità istituzionalizzata verso gli "inutili privilegi" del popolo indolente e, a priori, "colpevole" (di essere indebitato e di...esistere), vengono offerte come una cosa "correct" e "efficiente".
Ma dovete gioire della "cosmesi": altrimenti, sarete dei sorpassati e retrivi assistenzialisti...Ce ne parla Sofia, raccontandoci per bene il "meraviglioso mondo" del femminicidio


I giornali hanno dato molto risalto alla notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo di decreto legge sul femminicidio: l’ennesimo slogan dell’ennesimo diritto cosmetico?
Breve parentesi: come si giustifica il ricorso allo strumento del decreto legge (che ai sensi dell’art. 77 Cost. va utilizzato solo in presenza di improrogabilità ed urgenza) a fronte di un testo che è semplice reiterazione di norme già esistenti? Tra le altre disposizioni, vi è quella che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione di Istambul, ossia la Convenzione del Consiglio d’Europa n. 210 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne che è stata adottata l’11 maggio 2011, quindi oltre due anni fa! Lo stato di necessità ed urgenza continuamente rappresentato ai cittadini in forma di rischio della caduta del Governo e di elezioni anticipate, non avrebbe giustificato l’impiego delle forze parlamentari, ad esempio, per modificare la legge elettorale?
Che si tratti della celebrazione di un diritto cosmetico emerge dal fatto che il DL ora in approvazione alle Camere contiene disposizioni la maggior parte delle quali esistono già.
Nel testo originario la norma è costituita da 36 articoli, ma questo testo è stato ridotto a 12 articoli nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri. Limitando l’analisi ai contenuti riportati dai mezzi di stampa, quest’ultimo testo contiene disposizioni che consentono l’allontanamento del coniuge violento (si noti come la stampa non parli quasi mai di allontanamento, ma usa termini come “via di casa”” o “cacciare di casa”, quasi a voler sottolineare di più l’effetto patrimoniale che consegue in capo alla donna a seguito della denuncia, piuttosto che la conseguenza di una misura di prevenzione che tende a salvaguardare la salute psico-fisica di chi ha subito violenze), l’impossibilità di ritirare la querela da parte della vittima una volta che questa l’abbia presentata alle forze dell’ordine (per evitare che la persona offesa subisca ulteriori ricatti e violenze al fine di ritirare la denuncia). Viene colpito maggiormente lo stalking attraverso strumenti informatici o telematici. Anche senza querela di parte il questore può intervenire con un “ammonimento” nei confronti dell’autore di violenze (l’articolo non lo specifica ma dovrebbe riferirsi solo alle violenze da stalking) con eventuale sospensione della patente (con aumento di pena per chi era stato ammonito).
Ebbene, tutte queste disposizioni (ripeto, almeno quelle riportate dai giornali), esistono già e sono contenute:
- nel Capo I titolo IX del Libro II del codice penale che contiene le norme sulla violenza sessuale;
- nella Legge 66/96 ed in questa legge, in particolare, si trovano le disposizioni che prevedono la non revocabilità della querela di parte (art. 8 della legge che modifica l’art. 609 septies del c.p.);
- nella Legge 154 del 2001 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari). Prevede l’allontanamento dalla casa familiare del soggetto violento sia in ambito penale (introducendo l’art. 282-bis al c.p.p.), sia in ambito civile (introducendo nel libro I del codice civile il titolo IX-bis);
- nella Legge 38/09 – legge sullo stalking. Ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori” e di interferenza nella vita privata di una persona (gli atti persecutori sono quelli effettuati con “qualunque mezzo”, quindi anche quello informatico ora esplicitato – in maniera superflua – nel DL sul femminicidio). Mentre l’istituto dell’ammonimento che oggi si attribuisce al DL sul femminocidio, è già contenuto nell’art. 8 della medesima legge, così come all’art. 9 è reiterata la possibilità per la magistratura di applicare l’istituto dell’allontanamento, e l’art. 11 prevede obblighi di informazione che attengono ai centri antiviolenza nei confronti delle vittime (altra disposizione contenuta pure nel DL sul femminocidio);
- nelle diverse norme su: immigrazione, sfruttamento della prostituzione, parità di trattamento in materia di lavoro, pedofilia, maternità, divieto di pratiche di mutilazione.
Tutte norme piuttosto esaurienti, che oltretutto si indirizzano a uomini e donne senza alcuna distinzione (come se vittime delle violenze in famiglia non possano essere anche gli uomini).
Insomma, dove sta, oltre che l’urgenza, la novità?

L’unione delle camere penali, ossia gli avv. penalisti, sostengono che si tratti di misure demagogiche, che si possono prestare ad accuse strumentali che portano i soggetti in galera senza un filtro preliminare, che determinano l’imbarbarimento del sistema.
Ma oltre a questo, come non vedere che si tratta di principi e diritti già contenuti nella Costituzione che richiederebbero, non tanto le sterili specificazioni del DL su visto, quanto la presenza dello Stato, che si faccia promotore del rispetto degli stessi.
Di fronte alla chiarezza e ampiezza della nostra Carta Costituzionale, non è offensivo, in un paese civile, che una legge sia costretta a stabilire che nelle scuole va fatta educazione al rapporto, che nelle forze dell’ordine ci deve essere personale specializzato ad accogliere le denunce delle vittime di violenza, che ci devono essere case di accoglienza per le vittime di violenza (quelle esistenti, infatti, si reggono tutte sul volontariato) e comunque un rafforzamento dei servizi sociali? Non si tratta forse di prerogative tipiche di un normale sistema democratico?
La relazione di accompagnamento al testo originario del decreto legge in commento, espone argomentazioni molte delle quali sono condivisibili e a cui, però, non segue un testo di legge coerente. Se la violenza sulle donne non è soltanto frutto di arcaismi, ma è un fenomeno che si è trasformato con le modifiche intervenute nella società, allora:
- un Governo che vuole realmente combattere un così grave fenomeno, non dovrebbe affatto trascurare le cause che hanno portato ad un incremento così drammatico dello stesso, dato che gli Stati di diritto privilegiano la prevenzione alla repressione;
- se in maniera superficiale attacca l’effetto senza preoccuparsi della causa, almeno dovrebbe avere l’accortezza di non sottovalutare gli effetti distorsivi di una norma ad effetto placebo come quella di specie.
Quanto al primo aspetto non può ignorarsi come la violenza familiare (www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/kolb/cap1.htm) funge da canalizzazione di conflitti, aggressività e tensioni a cui si impedisce di irrompere nel pubblico. La famiglia è un luogo di confinamento dell’aggressività, di contenimento e di patologizzazione ed espressione di vissuti conflittuali e frustranti che hanno origine, spesso, al di fuori della famiglia stessa. E’ un sistema complesso dove agiscono individui, ruoli, responsabilità, mansioni che inevitabilmente riflettono le condizioni socio-economiche in cui esternamente questi si formano. La famiglia è proprio la micro realtà nella quale più di tutte si manifestano i fenomeni patologici e distruttivi del sistema circostante.
Ad esempio, dove pensate che si manifestino i primi effetti della disoccupazione (in crescente aumento) o della deflazione salariale, se non sulla famiglia? ……La difficoltà a mantenere l’abituale tenore di vita, l’impossibilità a far fronte agli impegni assunti (es; pagamento del mutuo), la dipendenza economica di un coniuge dall’altro (che lo pongono in una situazione di maggiore debolezza anche psicologica), l’apprensione che debbano essere assolutamente entrambi i coniugi a lavorare per avere figli (con tutto ciò che, tra l’altro, ne consegue in termini economici ed organizzativi:: asilo nido, baby sitter ecc), le difficoltà ad avere finanziamenti per le piccole aziende familiari…….sono solo alcuni degli esempi che si possono citare e che certamente determinano un aumento delle tensioni familiari che possono arrivare a sfociare in violenza.

Quanto al secondo aspetto, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità di individuare e correggere le cause per arginare gli effetti. E invece non si cura neppure degli effetti distorsivi che provocano norme come quelle esaminate che, senza dire nulla di nuovo, finiscono per esasperare ancora di più i già precari equilibri familiari.
Non solo tutti i fenomeni su visti rischiano di essere ancora di più esasperati, ma ad essi si aggiungerà una maggiore propensione ad evitare il matrimonio come forma di convivenza, a non avere figli, a non avere immobili di proprietà, a non essere titolari di aziende ed attività, insomma ad evitare tutte quelle situazioni che possono essere compromesse da un uso strumentale di leggi demagogiche che non prevedono idonei strumenti di filtro.
Insomma sotto la luce dei riflettori è posta la violenza (domestica o meno), il femminicidio, come fenomeni da combattere a tutti i costi, senza andare ad incidere preventivamente sui fenomeni che ne costituiscono l’origine, tra cui le tensioni sociali, la disoccupazione, le frustrazioni che derivano da preoccupazioni economiche legate ai più vari fattori. Ed è invece su questi che dovrebbe agire lo Stato. Ma dovrebbe e potrebbe, realisticamente, farlo con un aumento della spesa pubblica, una bestemmia!
E quindi come alleviare o assopire una parte di quelle frustrazioni? Sparandoci in faccia psichedeliche ed ipnotizzanti leggi cosmetiche.




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