

Dopo 5 anni di "trattamento trojka", una disoccupazione passata, nel quinquennio, dall'11 a oltre il 25%, una distruzione di PIL concomitante del 27%, - tutte conseguenze inevitabili dell'adesione alla moneta unica ed alle "restrizioni" (vocabolo che vedremo non è usato a caso) della sovranità da essa derivate-, la Grecia sta come sta.
La "proposta" di nuovo accordo, per la restituzione di un debito pacificamente insolvibile, non farebbe che ripristinare la consueta recessione, con relativi errori, ormai dichiaratamente ammessi e altrettanto ignorati, di calcolo del moltiplicatore fiscale.
Insomma, nuova recessione e ulteriore disoccupazione e caduta dei redditi.
Allora Tsipras, volendo, e sottolineo volendo, potrebbe pure pensare alla liceità costituzionale, - ovviamente secondo la Costituzione greca- di tutto questo.
Stranamente, invece, sottopone la prospettiva di nuova recessione e di ampliamento della disoccupazione, - con evidenti conseguenze peggiorative dei diritti umani e delle condizioni più elementari di tutela della dignità umana-, a un referendum.
Una simile iniziativa avrebbe il singolare effetto, in caso di accettazione da parte dell'elettorato, di prestare consenso ad una sostanziale abrogazione (o sistematica disapplicazione: l'effetto è lo stesso e in Italia iniziamo, forse, faticosamente, a capirlo) di tutte le clausole fondamentali della stessa Costituzione greca.
Ma gli obblighi fondamentali dello Stato di proteggere la dignità della persona, di garantire lapiena occupazione, di accettare "restrizioni" alla sovranità nazionale solo per un"importante interesse nazionale"e purchè ciò non leda"i diritti fondamentali dell'uomo e i fondamenti del regime democratico", quali sanciti dalla Costituzione cui Tsipras ha giurato fedeltà e osservanza, non dovrebbero essere indisponibili persino al processo elettorale?
Come potrebbe, con un referendum, apportarsi una revisione alla Costituzione ellenica al di fuori delle forme e dei limiti di cui all'art.110?
Insomma, dati alla mano, e Varoufakis li conosce bene e li ripropone nelle varie sedi negoziali, basterebbe che il governo greco rimettesse alla "Corte Suprema Speciale" di cui all'art.100 della Costituzione, (v. più sotto), il giudizio di legittimità costituzionale sulle varie leggi di ratifica dei trattati e su quelle di conversione in norme interne dei vari accordi coi creditori.
Non averlo fatto, e neppure ipotizzato finora, limita molto la posizione del governo ellenico.
Questo stesso governo, d'altra parte, potrebbe ANCHE direttamente sottoporre una votazione al Parlamento in cui enunciasse non solo il rigetto verso il nuovo accordo proprio per la sua palese contrarietà alla Costituzione, ma che ESTENDESSE tale valutazione a tutta la serie di vincoli assunti in nome dell'€uropa.
Una votazione che, conseguentemente, fosse in grado di far emergere, davanti a tutto il popolo greco, quali forze politiche siano fedeli agli obblighi fondamentali della Costituzione e quali no.
Raggiunta una sufficiente chiarezza sul punto, potrebbe notificare la propria denunzia dei trattati all'UE e convenire, di fronte al Tribunale dell'Aja, le "istituzioni" per gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani...
Eppure solidi spunti in questa direzione non mancherebbero, come si può immediatamente percepire dalle clausole costituzionali greche che riportiamo:
Art. 2. – 1) Il rispetto e la protezione della dignità della persona umana costituiscono l’obbligo fondamentale dello Stato.
2) La Grecia, conformandosi alle regole universalmente riconosciute del diritto internazionale, persegue il consolidamento della pace e della giustizia, nonché lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i popoli e gli Stati
Art. 22. – 1) II lavoro costituisce un diritto ed èposto sotto la protezione dello Stato, che vigila per creare delle condizioni di piena occupazione per tutti i cittadini e per il progresso morale e materiale della popolazione attiva, rurale ed urbana...
Art. 28. – 1) Le regole del diritto internazionale generalmente accettate, come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica da parte della Camera e la loro entrata in vigore conformemente alle disposizioni di ciascuno di loro, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno un valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge. L’applicazione delle regole del diritto internazionale generale e dei trattati internazionali nei confronti degli stranieri èsempre sottoposta alla condizione della reciprocità.
2) Allo scopo di servire un importante interesse nazionale e di promuovere la collaborazione con altri Stati, èpossibile attribuire, per via di trattato o d’accordo internazionale, talune competenze previste dalla costituzione ad organi di organizzazioni internazionali. Per la ratifica del trattato o dell’accordo èrichiesta una legge votata dalla maggiorana dei tre quinti del numero complessivo dei deputati.
3) La Grecia può liberamente apportare, con una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati, delle restrizioni all’esercizio della sovranità, nazionale, purché tali restrizioni siano imposte da un interesse nazionale importante, non ledano i diritti dell’uomo e i fondamenti del regime democratico e siano compiute nel rispetto del principio di uguaglianza ed in condizioni di reciprocità. Art. 100. - 1) È costituita una Corte Suprema Speciale, alla quale spettano: a) i giudizi sui ricorsi previsti nell’art. 58; b) la verifica della validità e dei risultati dei referendum tenuti conformemente all’art. 44 paragrafo 2); c) i giudizi sulle incompatibilità o la decadenza dei deputati conformemente agli artt. 55paragrafo 2), e 57; d) i giudizi sui conflitti fra i tribunali e le autorità amministrative, o fra i tribunali amministrativi ordinari, da una parte, ed i tribunali civili e penali, dall’altra parte, o, infine, fra la Corte dei Conti e gli altri tribunali; e) il giudizio relativo alle contestazioni sull’incostituzionalità di una legge formale, ovvero sull’esatta interpretazione delle disposizioni di una legge nei casi in cui il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione o la Corte dei Conti abbiano emesso al riguardo delle decisioni fra loro contraddittorie; f) il giudizio sulle controversie riguardanti la sussistenza della qualità di «norma del diritto internazionale universalmente riconosciuto», secondo l’art. 28 paragrafo 1).
Art. 110. – 1) Le disposizioni della Costituzione possono essere sottoposte a revisione, tranne quelle che stabiliscono che la forma di governo dev’essere quella della Repubblica parlamentare e quelle degli articoli 2 paragrafo 1), 4 paragrafi 1), 4) e 7), 5 paragrafi 1) e 3), 13 paragrafo 1) e 26.
2) La necessità della revisione della Costituzione èaccertata con una decisione presa dalla Camera dei deputati, su proposta di almeno cinquanta deputati ed a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei membri della Camera, in due scrutini separati da un intervallo di almeno un mese. Le disposizioni da revisionare sono specificatamente determinate da tale decisione.
3) Quando sia stata decisa con la menzionata delibera parlamentare la revisione costituzionale, la successiva Camera dei deputati si pronuncia, nel corso della sua prima sessione, sulle disposizioni da revisionare a maggioranza assoluta del numero complessivo dei suoi membri.
4) Se la proposta di revisionare la Costituzione ottiene la maggioranza del numero complessivo dei deputati, ma non quella dei tre quinti dello stesso numero, come èrichiesto nel paragrafo 2) del presente articolo, la Camera dei deputati successiva può, nel corso della sua prima sessione, deliberare sulle disposizioni da revisionare; la sua decisione dev’essere presa a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei suoi membri.
5) Ogni revisione delle disposizioni della Costituzione che sia stata votata viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro i dieci giorni che seguono il voto da parte della Camera dei deputati ed entra in vigore con una decisione speciale della stessa Camera.
6) Nessuna revisione costituzionale è permessa prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l’attuazione della revisione precedente.