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IL MUTAMENTO €XTRA ORDIN€M: LA "COSTITUZIONE FINALE" E' GIA' QUI (proprio perché non ve ne accorgete)

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1. Il punto di partenza è molto semplice (almeno per chi segue questo blog): la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art.1, comma 2, Cost.). 
La Costituzione si assicurò che questa titolarità non fosse espropriabile, o in qualunque modo "revocabile", fissando di una serie di diritti e principi fondamentali (artt.1-12) che determinano un indirizzo decisionale di vertice, cioè che costituisce un obbligo di attuazione (art.3, comma 2, Cost.), perenne e costante, a carico degli organi di indirizzo politico (parlamento e governo: designati in raccordo con la volontà popolare espressa dal voto, eguale e libero di ciascun cittadino). 
Dunque, per garantire la sovranità popolare nella sua "effettività", la Costituzione viene posta al di sopra della "politica", intesa come risultante, nella composizione dei corpi rappresentativi del popolo medesimo, del mutevole esito del processo elettorale.
Questo "indirizzo costituzionale"(su cui il PdR ha, o avrebbe, un potere generale di vigilanza), quindi, si pone al di sopra dell'indirizzo politico in modo tale che il secondo debba essere, nelle circostanze storiche ed economiche, la costante realizzazione concreta del primo: i margini di differenziati indirizzi politici, nel tempo, sono ristretti alla scelta di come realizzare i valori-principi fondamentali posti negli artt.1-12
Non può, tuttavia, tale indirizzo politico, mettere in discussione il "se" realizzare l'indirizzo costituzionale.

2. Il voto popolare è dunque la prima "forma" di realizzazione della sovranità popolare e, al tempo stesso, è la forma di designazione di coloro che, vincolati dai principi fondamentali inderogabili della Costituzione, sono tenuti a realizzarla. 
Il primo di questi principi è il fondamento stesso della Repubblica democratica, cioè il lavoro (art.1, comma 1), inteso come diritto a quella prestazione, dovuta dal plesso governo-parlamento, consistente nell'attuare politiche di "pieno impiego", utilizzando, altrettanto obbligatoriamente, gli strumenti di politica fiscale, industriale e monetaria appositamente previsti nella c.d. "Costituzione economica" (questo è proprio il tema de "La Costituzione nella palude").

3. Ma se la Costituzione viene mutata introducendo l'obbligo degli organi di indirizzo politico di attuare le politiche europee, la funzione di indirizzo costituzionale non è più attuabile perché l'indirizzo politico viene esplicitamente vincolato a realizzare "politiche", (termine che equivale a quello di "indirizzo politico") che sono attuative di trattati, liberoscambisti e fondati non sul lavoro ma sul "libero mercato" e sulla stabilità dei prezzi (e monetaria)
Quindi la prima e più importante forma di manifestazione della sovranità popolare viene resa inoperante e la stessa sovranità del popolo italiano privata di "effettività": i principi fondamentalissimi, imperniati sul lavoro, sono sostituiti da quei diversi e incompatibili valori cardine dei trattati europei che devono essere perseguiti a prescindere da qualsiasi orientamento espresso dal corpo elettorale (sovrano). 
Attualmente, non va sottaciuto, le cose stanno già così, essenzialmente perché:
a) da un lato, in sede elettorale, i cittadini non sono stati informati di questi effetti, derivanti dall'applicazione vincolata di principi-valori incompatibili ed opposti a quelli fondamentali della Costituzione, quali quelli €uropei della "economia sociale di mercato"
b) dall'altro, perché la nostra Corte costituzionale ha assunto una posizione di solo astratta, e mai in concreto verificabile, sindacabilità dei trattati alla luce dei principi dell'art.11 Cost.(che rientra, appunto, tra i principi fondamentalissimi ad attuazione obbligatoria). 

3.1. E la Corte lo ha fatto ragionando, per antica inerzia, sulla base di una inconfigurabile estraneità, o "neutralità", dell'applicazione di trattati economici e neo(ordo)liberisti, rispetto ai rapporti sociali ed a quelli politici: come se il conflitto distributivo, insito nell'economia di mercato e nell'ossessione deflattiva, non influisse sul livello dell'occupazione (art.4 Cost.) e della tutela del lavoro (artt.35 e 36 Cost.), nonché sulla capacità fiscale dello Stato di erogare prestazioni di welfare tali da risultare dignitose per la persona umana (artt.32, 34 e 38 Cost., su tutti).
Questo stato di cose, è stato evindenziato, in particolare con riferimento alla introduzione, nel 2012, della norma costituzionale relativa al pareggio di bilancio (su imposizione di un trattato europeo diretto a salvare l'eurozona), come una forma di "disattivazione" o "messa in sospensione" dell'essenza inderogabile della nostra Costituzione, fino al punto di svuotarla.

4. Protraendosi questo stato di sospensione e di svuotamento della Costituzione, per via del crescente e quasi totale assorbimento di ogni indirizzo politico (costituzionalmente conforme) nelle politiche economico-fiscali dettate dall'appartenenza alla moneta unica, si è ora deciso, essenzialmente in sede €uropea, un "adeguamento" della Costituzione stessa, appunto per conformarla all'evoluzione della governance €uropea e ratificare che l'indirizzo politico non discenda più da quello costituzionale e dal voto del popolo sovrano.

In modo implicito, ma obliquamente palese, si afferma, piuttosto, che questo indirizzo politico eteronomo proceda, in modo praticamente esclusivo - dati i settori socio-economici preponderanti su cui incidono le "politiche europee"-  dalle decisioni vincolanti delle c.d. "istituzioni europee", per la realizzazione del modello socio-economico dei trattati
E questi ultimi attribuiscono la titolarità della sovranità (che reclamano in erosione di quella popolare degli Stati democratici) a organi decidenti in nome dei "mercati": quindi in nome della competizione economica tra Stati e della stabilità dei prezzi, cui è obiettivamente subordinata la piena occupazione (in senso neo-classico, p.5), come obiettivo secondario (o mero corollario), dell'economia sociale di mercato (si tratta di un livello di disoccupazione ritenuto "naturale": cioè QUALUNQUE livello compatibile col livello di inflazione desiderato; v.qui, p.3).

5. In conclusione di questa panoramica riassuntiva, possiamo affermare che:
a) la sospensione de facto della Costituzione è un mutamento costituzionale extraordinem(di natura eversiva), già in corso da decenni, attribuibile al "vincolo esterno" dei trattati in quanto mai sottoposti (qui, p.5.1.) a un vaglio, accurato e consapevole, di costituzionalità;
b) tuttavia, ciò porta irresistibilmente a voler "sanare" questa situazione di fatto, a fini conservativi di uno status quo illegittimo, formalizzando l'Unione europea e le sue politiche tra le norme della Costituzione relative alle fonti di determinazione dell'indirizzo politico, e quindi mutando in via indiretta lo stesso art.1 della Costituzione circa l'appartenenza al popolo della sovranità;
c) questo processo di formalizzazione normativa del mutamento radicale della sovranità, è solo agli inizi delle sue spinte "riformatrici", dovendo proseguire, come abbiamo visto nell'introduzione a questo post, almeno finché non saranno espunti dall'ordinamento italiano, tutti i principi e diritti sanciti dalla Costituzione del 1948 ritenuti in contrasto con i principi ordoliberisti dei trattati;
d) la formalizzazione normativa a livello costituzionale, a rigore, non vale a sanare la contrarietà ai principi fondamentali della Costituzione(artt.1-12), ma tende a conservare i rapporti di forza socio-economici affermatisi coi trattati, al fine di mutare definitivamente il sistema di valori costituzionale e rendere accettabile la successiva restaurazione di principi fondanti storicamente anteriori alla Costituzione del 1948. 

5.1. In conseguenza di questa analisi, vorrei offrirvi la visione, reale e senza finzioni, sia del quadro (fattuale) effettivo di sovranità a cui siamo sottoposti, sia del punto di arrivo dell'adeguamento riformatore che dobbiamo inevitabilmente aspettarci.
Ho tratto dunque, da questo arguto e perspicuo commento di "Filippo" sul blog "Il Pedante", i principi e diritti fondamentali della €uro-Costituzione de facto (nel senso di occulta, ma non perciò meno dotata di effettività, già operativa), che discende dall'appartenenza dell'Italia all'Unione €uropea e dall'attuazione delle sue "politiche".
Risulta tragicamente comico, ma è terribilmente "reale".

Art. 1.
La Provincia italiana dell'Unione europea è una Plutocrazia oligarchica, fondata sul profitto. La sovranità appartiene al mercato, che la esercita attraverso l'oligarchia alla luce dei progressivi limiti di accettazione dell'opinione pubblica.

Art. 2.
La Plutocrazia disconosce l'esistenza di diritti inviolabili dell'individuo, sia come singolo, sia nelle reti sociali ove si palesa la sua specificità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà cosmetica, egoismo economico, e autismo sociale.

Art. 3.
Tutti gli attori del mercato hanno dignità in misura proporzionale alla loro capacità di spesa, e sono diversi davanti alla legge, dovendosi considerare il sesso, l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, i pregiudizi politici, le condizioni personali e sociali.
E' compito della Plutocrazia rimuovere gli ostacoli di ordine etico ed ed i retaggi ideologici, che, limitando di fatto la concorrenza e la meritocrazia, impediscono il pieno sviluppo del mercato, e l'effettiva reificazione di tutti gli individui nell'organizzazione tecnocratica, economicistica e postumana della Provincia.

Art. 4.
La Plutocrazia riconosce l'immutabilità delle leggi economiche, e la necessità di una quota fisiologica di disoccupazione determinata dal ciclo economico. Ogni individuo è libero di svolgere una attività o una funzione che massimizzi la sua ricchezza materiale o la sua popolarità.

Art. 5.
La Plutocrazia, espressione dell'Unione europea, indebolisce progressivamente le autonomie locali; attua nei servizi che da essa dipendono, la massima centralizzazione amministrativa; adegua i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'Unione e dell'oligarchia.

Art. 6.
La Plutocrazia tutela con apposite buone pratiche le minoranze linguistiche della Provincia, con particolare riguardo per quella italiana.

Art. 7.
La Plutocrazia e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati alla luce della pubblica opinione. Le modificazioni dei rapporti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione formale delle norme.

Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente deprecabili e superate. Le teorie economiche diverse dal liberismo sono da considerarsi infondate ed utopiche nella misura in cui contrastino con l'ordinamento economico e giuridico della Provincia. I loro rapporti con l'Eurocrazia sono regolati attraverso la creazione di apposite categorie nel dibattito pubblico.

Art. 9.
La Tecnocrazia promuove lo sviluppo della cultura delimitandone con precisione gli ambiti e la ricerca scientifica e tecnica orientate alle esigenze del mercato e della competizione globale. E' indifferente al paesaggio e negligente verso il retaggio storico e artistico della Provincia quando essi non siano monetizzabili.

Art. 10.
L'ordinamento giuridico della Provincia si conforma alle norme del diritto europeo ed internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica del migrante è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Il migrante, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà economiche garantite dalla Costituzione della Provincia italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Tecnocrazia, secondo le legittime necessità di deflazione salariale dei padroni. Non è ammessa l'espulsione del migrante per formalità giuridiche.

Art. 11.
La Provincia italiana riconosce la guerra come strumento di salvaguardia dei propri interessi e di quelli dei suoi alleati e come mezzo didattico verso i popoli non democratici; si adegua alle scelte europee e transatlantiche per assicurare l'espansione del blocco occidentale che assicuri la stabilità della propria influenza; promuove interventi unilaterali nelle aree contese.

Art. 12.
La bandiera della Plutocrazia è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Può essere utilizzata esclusivamente insieme alla bandiera dell'Unione europea, rispettando il parametro numerico massimo di una a dieci.

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