
Questo nuovo contributo di Sofia mette in connessione i due aspetti salienti del fallimento, inevitabile e purtroppo inarrestabile, del paradigma economico neo-liberista, dettato dalla moneta unica: la distruzione di reddito e ricchezza trova il suo pendant simmetrico nella povertà conseguente alla mutata condizione del lavoro.
Fatti e dati economici confermano sempre più questo degenerare della situazione economica e sociale: i provvedimenti che si prendono risultano, in ossequio a un fideismo per cui la cura non può altro che consistere in "ulteriori dosi dello stesso veleno", aggravare la situazione.
Senza che nessuno dei "decidenti" paia in grado di comprendere e di trovare un modo per uscire da questa situazione: ormai divenuta insostenibile...
1. All’inizio del 2015 (in contrasto con i dati che erano appena stati pubblicati dalla banca d’Italia) il Premier Renzi sosteneva: "In un tempo di crisi le famiglie italiane hanno visto crescere i propri risparmi, passati da 3,5 a 3,9 triliardi di euro dal 2012 al 2014". Senza neppure comprendere il significato di questi dati.
In realtà si era trattato, come evidenziava lo studio di Bankitalia (sui dati disponibili al quel tempo più recenti) di una transitoria preferenza della liquidità resa necessaria dal costante calo della ricchezza patrimoniale delle famiglie, generato dall'intensa austerità fiscale imposta dall'UEM per salvare l'euro, e che vedeva un saldo netto complessivo negativo; questo era, anzitutto, imputabile al drastico calo dei prezzi immobiliari, e al sudden stop degli acquisti relativi, che ha determinato l'attesa nella spesa del risparmio monetario in attesa dell'assestamento verso il basso del prezzo degli immobili.
Ma tale risparmio "difensivo" era anche dovuto alla previsione del dover ricorrere ai propri (residui) risparmi per fronteggiare sia l'attesa dell'aumento costante della pressione fiscale, sia l'aspettativa di insolvenza dei propri debitori, sia la diminuita capacità di pagamento legata alla propria stessa situazione reddituale (ad es; clienti di micro e piccole imprese e liberi professionisti, ovvero, imprese fornitrici, e invano creditrici, sia dello Stato che delle PMI che, però, dovevano fronteggiare aumenti della tassazione, potenziali insolvenze fiscali, o il pagamento, a loro volta, dei rispettivi fornitori).
1.1. D'altra parte, al di là di questa congiunturale preferenza per la liquidità, non si vede come l'effettivo risparmio, cioè il reddito non consumato, potesse essere aumentato, in termini quantomeno "reali" (cioè al netto dell'inflazione) con questi dati relativi al reddito e all'aumento delle passività delle stesse famiglie (un dato, tutto dovuto all'assetto della moneta unica, senza precedenti nella storia italiana):


Dati che trovano appunto riscontro nell'andamento della ricchezza complessiva delle famiglie, indipendentemente dalla considerazione come "risparmio" del solo contante posteggiato nei depositi bancari:
![http://www.giornalettismo.com/wp-content/uploads/2015/12/ricchezza-famiglie.jpg]()

2. In ogni caso i dati ISTAT più recenti mettono in evidenza la riprova sociale dell'altra faccia di questa drastica diminuzione di reddito e ricchezza-patrimonio: un aumento del livello di povertà della popolazione e non certo un arricchimento (almeno nel senso implicato da Renzi).
Gli ultimi dati ISTAT 2015 su condizioni di vita e redditostimano che il 28,7% delle persone residenti in Italia sia "a rischio di povertà o esclusione sociale" ossia 17 milioni 469 mila persone; coloro che vivono in famiglie gravemente deprivate sono l’11,5%.
La condizione di diversità tra persone "a rischio povertà", cioè che vivono di espedienti e "non arrivano alla fine del mese" (senza ricorrere ad altro indebitamento o alla carità, pubblica o privata: figuriamoci se sono in grado di risparmiare), e "povertà conclamata" (ascrivibile a circa 4.6 milioni di persone), risiede essenzialmente, nella quantità di fame e di malattia irrisolvibili, che nel secondo caso, devono affidarsi esclusivamente, e senza alternative, all'assistenza pubblica e privata. E quest'ultima, comunque, com'è ben noto, non è certamente in grado di apprestare una via d'uscita dalla condizione di indigenza (irreversibile).
3. Come del resto anticipato anche nel libro Finanziamenti Comunitari – Condizionalità senza frontiere, gli obiettivi prefissati dalla Strategia Europea 2020 (entro il 2020 l'Italia dovrebbe ridurre gli individui a rischio sotto la soglia dei 12 milioni 882 mila) non saranno raggiunti proprio perché la popolazione esposta a tale "rischio" (per la verità piuttosto concreto e attualizzato, almeno rispetto agli standards di un paese appartenente alle c.d. "nazioni civili") è ancora «superiore di 4 milioni 587 mila unità rispetto al target previsto».
I dati settoriali, poi sono a dir poco inquietanti perché al Sud quasi quasi la metà dei residenti (!!!) risulta a rischio povertà o esclusione sociale, con una percentuale del 46,4%.
Inoltre nella graduatoria dei Paesi dell'Ue «l’Italia occupa la sedicesima posizione assieme al Regno Unito».
In questa situazione il 20% più ricco delle famiglie percepisce il 37,3% del reddito equivalente totale; il 20% più povero solo il 7,7% e se questa diseguaglianza è andata aumentando negli anni il merito è proprio delle politiche europee che predicano pace e benessere per tutti.
3. Un modo per migliorare questi dati sarebbe stato quello di fare politiche del lavoro per l’aumento dell’occupazione (effettiva, cioè stabile e dignitosamente retribuita).
Il Governo Renzi aveva promesso miracoli con il jobs act.
Eppure anche su questo piano piovono smentite su ogni fronte, perché il jobs act non ha affatto aumentato l’occupazione ma, associato alla (ulteriore) modifica dell’art. 18, ha solo contribuito ad aumentare il precariato.
LʼOsservatorio sul precariato (INPS) segnala (ma i dati sono confermati anche dall’ISTAT) che i contratti a tempo indeterminato sono il 32,9% in meno rispetto al periodo corrispondente del 2015.
Scendono anche quelli le assunzioni da parte dei datori privati: -8%, mentre crescono i licenziamenti del 31%.Nei primi otto mesi del 2016 i c.d. voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, sono aumentati del 35,9%. Nell’identico periodo 2015 rispetto al 2014, erano aumentati del 71,3%.
4. Mentre si delinea in senso crescente questo stato di cose, che registra in modo oggettivo le tendenze reali innescate dal jobs act, è di qualche giorno fa la notizia che si vorrebbe risolvere il problema povertà con l’introduzione del “reddito di inclusione”.
Ed infatti il ministro delle Politiche agricoleMaurizio Martina sostiene: "Noi dobbiamo rispondere all'appello lanciato giorni fa da "Alleanza contro la povertà".
A parte il fatto che Martina richiama i soli dati ISTAT in base ai quali i poveri "assoluti" sarebbero 4,5 milioni, - mentre invece abbiamo visto sopra che la condizione di "povertà relativa", (di per sè allarmante e non tollerabile in un paese democratica e a capitalismo "avanzato"), sono oltre 17 milioni-, egli smentisce che si tratti di una manovra di conquista elettorale. Ritiene invece che "Si tratterà di un sostegno finanziario non assistenziale, che dovrà rispettare determinati criteri e che coinvolgerà nella prima fase famiglie con minori” che ammonta a circa 400 euro mensili.
Dal che desumiamo che se si abbiano a disposizione più di 400 euro mensili, il problema povertà diviene tale che lo Stato non se ne prende cura o, il che è lo stesso, che, a causa dei "vincoli di bilancio assunto verso l'Unione europea", un intervento "non ce lo possiamo permettere" (come ironizzava Keynes, stigmatizzando una situazione passata del tutto analoga all'attuale e parlando dell'incubo del contabile).
5. Tuttavia, Martina omette qualunque riferimento alla copertura necessaria per una manovra del genere, che tenga conto dell’obbligo del pareggio di bilancio introdotto in Costituzione (art. 81) e delle sempre incombenti misure di correzione fiscale, dettate dalla Commissione UE, in senso "austero", che comunque questo stesso governo dovrà in qualche modo adempiere (con un ulteriore inasprimento fiscale che non potranno che aumentare il "rischio povertà" e la "povertà assoluta").
E comunque del reddito minimo e di cittadinanza, della inutilità di queste misure, di come esse siano - nella migliore delle ipotesi - solo un sedativo delle masse e uno strumento di deflazione salariale si è ampiamente parlato qui, qui, qui, quie - con riferimento alla non conformità di tali misure alla Costituzione- qui e ancora qui.
Degli effetti che produce l’introduzione di un salario minimo o, in stretta connessione, un "reddito di inclusione" generalizzato (per modo di dire), con il già avvenuto simultaneo smantellamento di una misura, con finalità ben più logiche e mirate, come la c.d. mobilità pure, si è ampiamente detto; si era infatti chiarito che (riferendoci al salario minimo) “è un espediente per abbassare i salari di "entrata" allo stesso livello degli assegni di sostegno, per eliminare la cassa integrazione e, nello stesso tempo, per risolvere problemi legati alle procedure di mobilità”.
6. E non è un caso, quindi, che si parli di "reddito di inclusione" proprio in parallelo alla disattivazione, a partire dal primo gennaio, della procedura di mobilità. Scompare, infatti, così come previsto dalla legge 92/2012(art. 2 comma 71), la mobilità introdotta dalla legge 223/1991, e, con essa, una qualche sicurezza per il futuro di 185mila impiegati nel settore manifatturiero che ne usufruivano. Ai quali si vanno ad aggiungere gli 86mila in cassa integrazione e le migliaia dell'indotto.
Dal primo gennaio non esiste più l’indennità di mobilità, l’ammortizzatore sociale che in caso di licenziamenti collettivi accompagnava nel modo meno traumatico possibile il passaggio alla disoccupazione vera e propria o, nelle storie più fortunate, era il ponte verso un nuovo posto di lavoro.
L’indennità di mobilità, dal 1° gennaio 2016 viene corrisposta per un massimo di dodici mesi per le due prime fasce di lavoratori fino a 40 e 50 anni per salire a diciotto mesi per gli over 50: questo avviene nelle aree del centro nord mentre nel meridione l’indennità di mobilità e’ pari a 12 mesi per i soggetti fino a quarant’anni, sale a 18 mesi per quelli fino a 50, mentre per coloro che superano tale età diviene di 24 mesi.
Questo striumento sarà sostituito, man mano che andranno ad esaurirsi i periodi di mobilità in essere, dal combinato disposto di altri e "nuovi" ammortizzatori sociali: la Naspi in primis, che rappresenta una copertura ridotta, correlata alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e che prescinde dall’età e dal luogo di residenza dell’interessato (la modifica definitiva è intervenuta con il D.L.vo n. 148/2015).
E si tratta di misure che riguarderanno, solo per citare i casi più corposi, gli operai dell'Ilva, della Lucchini di Piombino, dell'Alcoa di Portovesme, ma anche dell'Hp, dell'Italtel, della Linka-Compel, della Nokia, della Whirpool-Indesit, dell'Electrolux e molti altri.
7. Occorre ricordare che la mobilità, dopo la riforma Fornero del 2012, aveva una durata massima di 48 mesi e prevedeva l’erogazione di un importo pari al 100% per il primo anno e all’80% dal tredicesimo mese in poi - entro i massimali previsti in ogni caso-, della retribuzione effettivamente in godimento.
La Naspi disciplinata dal decreto legislativo n.80/2015, invece, è corrisposta per un massimo di 24 mesi; e ne hanno diritto i lavoratori con almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e almeno 30 giorni di lavoro effettivonell’ultimo anno che precede l’evento di disoccupazione. L’ammontare dell’ammortizzatore in esame si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e infine moltiplicando il tutto per 4,33 entro un massimale di 1300 euro. L’importo, però, viene ridotto del 3% a partire dal quarto mese di fruizione, secondo i criteri messi in evidenza dalle circolari INPS n. 94 e n. 142 del 2015.
Sia l’accesso alla NASPI che all’indennità di mobilità, nel momento in cui sarà pienamente operativo il sistema ipotizzato, con l’ANPAL, dal d.lgs n. 150/2015, saranno condizionati dalla partecipazione a programmi di riqualificazione professionale susseguenti alla sottoscrizione di specifici programmi con i servizi per l’impiego.
8. In forza di tale meccanismo, e considerata la già vista situazione occupazionale italiana, e l'ormai consolidato prevalere della deflazione salariale connessa alla dilagante precarizzazione, si avrà la conseguente impossibilità di rifiutare proposte di lavoro pena la perdita del sostegno economico.
Ma a quale soglia di impoverimento reddituale si attualizzerebbe questa prospettiva di perdita del sussidio NASPI (entro i 24 mesi massimi di sua fruibilità)?
Laddove andasse in porto la proposta del reddito di inclusione, sarà praticamente automatica la fissazione del tetto di retribuzione "non rifiutabile" in misura almeno equivalente al reddito di inclusione di circa 400 euro. Con la conseguenza che coloro che non vogliono perdere la NASPI saranno costretti ad accettare posti di lavoro retribuiti come il reddito di inclusione ed anche meno: si è visto, infatti, che non è ammessa la facoltà di rifiutare lavori, soprattutto se sono qualificati socialmente utili.
9. Tra l’altro la mobilità non era una misura utile ai soli lavoratori per tamponare le conseguenze reddituali e occupazionali di situazioni di difficoltà aziendale, ma anche per le aziende stesse.
Costituiva, infatti, uno strumento che consentiva di ripartire tra l’impresa e lo Stato gli oneri della disoccupazione momentanea, in linea con le tutele del lavoro previste in Costituzione.
Ma non solo.
La legge sulla mobilità conteneva delle misure, incentivanti all’assunzione, molto diffuse e questo, probabilmente, farebbe comprendere le ragioni per cui se ne è voluta l’abolizione.
Va, infatti, ricordato, che la legge 223/1991 agevolava sia le occasioni di impiego con contratto a termine, sia gli inserimenti più stabili nel mondo del lavoro, con assunzioni a tempo indeterminato.
In entrambe le fattispecie, la norma prevedeva che la contribuzione a carico dei datori di lavoro che assumessero i lavoratori in mobilità, fosse dovuta nella misura prevista per gli apprendisti.
Diverso era l’arco temporale di spettanza: 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, a cui si aggiungono altrettanti in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi nelle ipotesi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato.
L’agevolazione competeva anche per le assunzioni part-time.
La medesima legge, inoltre, prevedeva, la concessione di un ulteriore “bonus” nel caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (in entrambi i casi a tempo pieno). Ove, infatti, le "trasformazioni" stesse riguardassero lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro era corrisposto un contributo mensile, consistente nel 50% della prestazione che sarebbe toccata al lavoratore se non fosse stato assunto.
10. Con le modifiche introdotte dal 2017, invece: fino al 30 dicembre 2016, per le aziende rientranti nel relativo campo di applicazione, sarà possibile collocare in mobilità i lavoratori sia dopo un periodo di Cigs (articolo 4, legge 223/91), sia a seguito di licenziamento collettivo (articolo 24, legge 223/91); le aziende che attiveranno assunzioni di questi lavoratori entro la fine del 2016 potranno contare, nel rispetto dei principi generali, sugli incentivi di legge.
Occorre, tuttavia, ricordare che, mentre le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2016 potranno beneficiare dell’intero periodo di durata dell’agevolazione (18 mesi) (cioè di decontribuzione delle assunzioni dei lavoratori in mobilità), quelle "a termine" che sconfineranno nel 2017 non potranno essere né prorogate (con i benefici decontributivi), né trasformate a tempo indeterminato fruendo degli incentivi previsti dall’articolo 8 della legge 223/91 in quanto la norma, come già anticipato, sarà abrogata dal 1°gennaio 17.
In ultima analisi: dal 31 dicembre 2016 i lavoratori non potranno più essere collocati in mobilità, in quanto l’iscrizione nelle liste decorrerebbe dal 1° gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento; dal 1° gennaio 2017 non potranno essere premiate le assunzioni effettuate con riferimento a soggetti iscritti entro il 31 dicembre 2016, in conseguenza del venir meno delle relative norme incentivanti.
11. L’impossibilità di accedere alle misure agevolate si rifletterà anche sui contratti di apprendistato professionalizzati instaurati con lavoratori che fruiscono della mobilità. Dalla medesima data, con questa tipologia contrattuale, sarà possibile assumere solamente lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione; per costoro - tra l’altro - da un anno e mezzo l’Inps dovrebbe dare specifiche istruzioni.
Insomma, siamo di fronte all’ennesima cronaca degli effetti prodotti da politiche combinate di tagli alla spesa pubblica con effetti generalizzati sui redditi, sia del settore pubblico che privato, con conseguente restrizione della domanda interna, deflazione salariale e liberalizzazione del lavoro, smantellamento/svuotamento di ogni forma di welfare, in perfetta rispondenza ai diktat europei per la neutralizzazione della nostra carta Costituzionale.
E la povertà, o anche solo il (molto concreto) "rischio" di finirci dentro, non potranno che aumentare.