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UN UNICO PUNTO FONDAMENTALE.

L'ottimo g.b. nel fare gli auguri di Pasqua, ci dice:
"Incredibile come alla fine in Italia si sia perso il senso della tragedia che stiamo vivendo: abbiamo dato talmente per scontati i principi Costituzionali, che non li abbiamo più, e ora riteniamo talmente normale che dall'estero vengano a comprarci i nostri tesori che non li consideriamo nemmeno più alla stregua di un'invasione, perchè se è vero che il tedesco che compra in Italia è pur sempre soggetto alle leggi italiane, è anche vero che se a comprare è una grossa banca magari di quelle che finanziano anche il debito pubblico, ecco che le leggi prendono il nome di memorandum."
"Perfetto. Il corto circuito tra cessione di sovranità alla finanza UEM (tedesca) e democrazia, sta proprio nella fine della legge come espressione della volontà del popolo sovrano e nella espropriazione di fatto dell'indirizzo politico: dalle istituzioni costituzionali elette a organismi sovranazionali svincolati da qualsiasi esito elettorale italiano."

Siccome non sono mai chiaro (per definizione), provo a scomporre quest'unico punto (cessione della sovranità=fine della democrazia costituzionale):
1- cessione di sovranità: deriva dal fatto stesso:
a) di aver adottato una moneta non nazionale ma emessa da un entità sovranazionale non prevista dalla Costituzione;
b) di essersi sottoposti ai criteri di convergenza dell'inflazione (chiaramente imperfetti e difettosi nella teoria delle aree valutarie ottimali), nonchè di riduzione del deficit secondo indici posti astrattamente e immotivatamente in sede internazionale, vincolando in connessione anche il rapporto debito/PIL, così cedendo di fatto anche la sovranità fiscale (artt. 136-140 del Tr. sul funzionamento dell'Unione);
c) dall'aver aggravato questa situazione di cessione accettando i vincoli derivanti dai regolamenti del 2011 che hanno modificato il Trattato stesso e configurato il fiscal compact;
   
2-fine della democrazia costituzionale: deriva dal fatto stesso che:
a) il deficit (indebitamento annuo del bilancio statale) servendo a creare risparmio privato (art.3 e 47 Cost.) e a perseguire politiche di eguaglianza sostanziale tra i cittadini (art.3, comma 2, Cost, norma chiave sui compiti istituzionali dei pubblici poteri di tutta la Costituzione), nell'ambito della loro condizione di lavoratori (art.1, 4 e 36 Cost.), non può essere limitato nell'ammontare secondo un indice prefissato una volta per tutte;
b) questo a maggior ragione se il corso della moneta adottata non sia conforme alla inflazione media corrente nello Stato rispetto ad altri partecipanti all'Unione monetaria, tollerandosi anzi nel trattato differenze fino a 1,5% tra i paesi UEM (protocollo 13 al trattato sui criteri di convergenza) in assenza di previsioni di trasferimenti finanziari a carico di un bilancio federale UEM.

Con ciò si è ottenuto di violare:
- l'art.139 Cost., in quanto si è di fatto, con un vincolo internazionale, sospeso, senza limiti di tempo, l'obbligo del potere governativo-legislativo di raggiungere gli obiettivi imposti dai principi fondamentali della Repubblica fondata sul lavoro, non assoggettabili a revisione;
- l'art.11 Cost., dato che un trattato internazionale, comunque denominato, non può portare a "cessioni" di sovranità - ovvero alla sua "sospensione" senza limiti di tempo-, sebbene solo a "limitazioni" della medesima sovranità.
E questo, però, purchè sia fatto, anzitutto, "a condizioni di parità", cosa esclusa proprio dai suddetti criteri di convergenza, e dalla inattendibilità complessiva degli stessi, che, come tutti constatano oggi, portano a condizioni sempre più divergenti di attuazione della moneta unica.
E, inoltre, sia fatto per "assicurare la giustizia e la pace tra i popoli" laddove invece, le regole della moneta unica hanno dato luogo a una crescente competizione tra i paesi europei coinvolti, con un trattato che non contiene regole per mitigarla, in particolare imponendo ai paesi ad inflazione media più bassa, per un periodo significativo, di aumentarla per creare leali condizioni di convergenza.

Molte altre cose si potrebbero aggiungere sia dal punto di vista giuridico che economico.
Ma quello che conta è come ormai appaia del tutto evidente che le elezioni in Italia non possono più svolgere la funzione di scelta democratica popolare sull'indirizzo politico -e quindi anche fiscale e monetario- che gli organi elettivi debbano perseguire (artt.3, comma 2, 48, 51, 54, 56 e 57 Cost.).
Qualunque sia l'esito delle elezioni questo indirizzo politico fondamentale, - rimanendo ben poco al di fuori della politica fiscale e monetaria-, è già predeterminato senza alcuna partecipazione del popolo sovrano ed una volta per tutte, come detto, senza limiti di tempo.
Perciò la sovranità non appartiene più al popolo (art.1 Cost.) e le forme per il suo esercizio previste dalla Costituzione sono una mera "fictio juris internationalis" contraria alla Costituzione

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