...DISTINCTIONES ET QUAESTIONES (questa è per Guerani).
Tanto per dire, no?...Ieri (domenica) mi aggiravo sul blog del FQ per vedere che "aria tirasse (basta farlo di quando in quando e in "apnea", perchè diciamo che l'aria è un pò troppo intossicata da esalazioni di "livore-casta-corruzione-debitopubblicobrutto" ad alto contenuto acido). Mi imbatto in questa notiziola, buttata la' per mostrarci quanto sono civili gli olandesi:
""Amsterdam: contro la violenza, il sindaco (laburista) pensa di ghettizzare vandali e bulli".
Siccome (come mi rimprovera Sil-viar), sono un inguaribile romantico (trad. "un pò fessacchiotto") , commento persino e..."Miraculo!" (come diceva Brancaleone da Norcia), me lo pubblicano!:
"Bene, bene, una volta si emigrava in Olanda (ne sapeva qualcosa Spinoza) perchè, purchè si aderisse alla visione "neo-borghese" del paese, si riceveva ospitalità e tolleranza.
Poi è arrivato il "sogno" meravigliso dell'euro e...poff!, tutto crolla.
Eh sì perchè l'euro, tanto bello e buono e caro, premia la logica mercantilista aggressiva- altro che pace tra i popoli europei!- e scatena la corsa alla deflazione. E l'Olanda, comprimi qui e comprimi lì, più ancora della germania, ha vinto la gara dei tassi di cambio reali svalutati. Cioè, grazie ai differenziali di inflazione (sotto il 2%) è riuscita ad accumulare un fantasmagorico surplus commerciale "strutturato" verso i partners europei.
Al punto che il tesoro USA addita il paese Olanda come tra quelli (conla Cccermania ) che maggiormente contribuiscono agli squilibri “insostenibili” globali.
PICCOLO PARTICOLARE: per fare ciò occorre ricorrere a massicce precarizzazioni e disoccupazioni striscianti nel settore dei "servizi", al fine di abbassare i costi di tale settore e FRENARELA DOMANDA INTERNA , E PERCIO’ L'INFLAZIONE.
Risultato: masse sempre più numerose di emarginati che, (ma guarda un pò, sorprendente!) che adesso si vuole mettere nei campi di lavoro. Almeno i tedeschi ai minijobbers (7,5 milioni) e ai midijobbers (2,5 milioni) gli pagano l'affitto di casa...Quando si dice scavalcare a sinistra..o a destra?
Che bella cosa l'età dell'euro!"
Naturalmente i funzionari del Treasury l'hanno fatto veramente di mettere all'indice l'Olanda (come mi ha segnalato uno di voi, si faccia avanti, lealmente...per il caffè) e proprio davanti al Congresso.
Questo mi fa tornare alla "asseverazione" della "ipotesi frattalica" e anche alla idea delle violazioni manifeste del trattato da parte dei paesi "core".
Però pone anche l'esigenza di fare un pò di ordine nel "materiale" fin'ora divulgato (c'è chi mi dice che è troppo e chi invece ne vuole di più: nel dubbio vado avanti col "troppo", perchè dobbiamo "metterci in pari" col programma rispetto a goofy, che, con "macroeconomia", è un pezzo avanti e vorrei che diveniste tutti "truppe scelte" interdisciplinari. Tra l'altro, siccome vi ascolto, noterete che sto scrivendo in "Verdana" :-)...).
Dunque:
1) la questione "frattalica" ci serve per cercare di capire lo "scenario strategico" a cui andremo incontro. Sbaglieremo? Potrete dire che "ho" sbagliato...e se avrò avuto ragione, potrete dire "l'avevamo detto". Non me la prendo. Capire lo scenario ci fa capire cosa possiamo fare, sia in termini cognitivi che pratici.
E ci prepara, se l'ipotesi si rivelerà giusta, alla "Costituente" e quindi a dover affrontare una serie di soluzioni correttive, sia a livello costituzionale che legislativo, indispensabili "affinchè tutto questo non possa mai più ripetersi";
2) la questione delle "violazioni al trattato", come pure quella di come funziona veramente il il neoaffarismo (italiano), a carico "vostro", targato "lovuolel'europa" (su cui Sofia tornerà con post bellissimo e tostissimo), ci servono per la visione "tattica", cioè per capire esattamente come smontare il luogocomunismo che può ancora annidarsi dentro di noi (come un pericoloso parassita) e capire meglio "perchè" dovremo provare a "sapere bene" e a "fare" determinate cose, e con quali priorità...durante il periodo di transizione verso una nuova "vita" di ritrovata democrazia.
1- MORTATI COME...KEYNES. IL PASSATO DEMOCRATICO...PER UN FUTURO DI LIBERAZIONE E IL "DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA "RESISTENZA", NEL PRESENTE, ALL'EURO-MATRIX.
Vi regalo una prima "chicca" (da me ri-scoperta ri-compulsando i "sacri" testi di diritto costituzionale).
Ritiene Costantino Mortati, insigne maestro del diritto costituzionale, esponente democratico-cristiano, ed eminente membro della "Assemblea Costituente", a proposito dei "limiti" alla revisione della Costituzione, impliciti nella "scarna" formulazione dell'art.139 Cost., che "il mutamento della forma di governo possa avvenire solo in via di fatto, con un procedimento extralegale".
Ciò perchè la "forma repubblicana, considerata nel sistema della costituzione, non è solo una soprastruttura formale, ma invece elemento coessenziale al regime (democratico ndr) che, per essere basato su una "democrazia del lavoro", non tollera nessuna forma di privilegio nè attribuzioni di funzioni non collegate a meriti individuali, quali sono quelle che provengono da trasmissione ereditaria del potere...". Ma ciò si attaglia perfettamente anche a qualsiasi forma di oligarchia che dissolva la "democrazia del lavoro".
Inoltre, altri limiti assoluti alla rivedibilità della Costituzione, e al mutamento necessariamente "extralegale" della democrazia del lavoro, sono rinvenibili nella "garanzia" fornita dal "diritto alla Resistenza".
Prosegue: "Nel progetto di costituzione era stato inserito un articolo che riproduceva"...l'art.35 della "dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" del 1793 ("Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple e pour chaque portion du peuple, le plus sacrè et le plus indispensable des devoirs"), e l'articolo, dice sempre Mortati, era "così formulato: <<Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla costituzione la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino>>...
Alla fine si ritenne di non inserirlo nel testo approvato, perchè "l'ipotesi giustificativa della resistenza è che le garanzie predisposte dall'ordinamento per l'integrità della costituzione non funzionino o non rispondano allo scopo per cui furono poste. Ma...fanno difetto i congegni idonei ad accertare se la reazione popolare si adegui a queste condizioni così come mancano i mezzi per determinare i limiti consentiti alla medesima".
Nondimeno, conclude Mortati "...la reazione popolare di cui si parla in tanto può trovare posto nella presente trattazione delle garanzie della costituzione in quanto si riferisca ad esigenze di conservazione dei principi istituzionali informanti la costituzione vigente. Si deve trattare in altri termini di movimenti che emanino dalle forze politiche (non necessariamente "partiti", dacchè "forze politiche" siete pure voi quando vi organizzate democraticamente per far sentire la vostra voce, ndr) agenti a sostegno della costituzione materiale, contro tentativi di sovversione effettuati da chi, assunto al potere di governo, si rivolga contro il regime (democratico ndr). Il popolo, insorgendo, assume una figura che si potrebbe assimilare a quella del "negotiorum gestor". All'infuori di questa ipotesi il movimento popolare contro i poteri costituiti assume il diverso carattere di <<rivoluzione>>" (Mortati "Istituzioni di diritto pubblico" vol.II, pagg.1243-1246).
Ora, basti solo rammentare che l'ipotesi "Costituente" e lo strumento democratico della "doppia rimessione", emerso dai commenti nel precedente post sulle violazioni al trattato (sopra già linkato), mirano proprio a valorizzare e riattualizzare la forza delle garanzie della Costituzione di cui parla Mortati, prima fra tutte la tutela che, nelle varie forme, può offrire il potere giurisdizionale.
La domanda-guida è: in assenza dell'euro i diritti fondamentali e le garanzie della Costituzione sarebbero stati realizzati - e non compressi- in maggior grado e con autentica "effettività"?
E prima ancora, sul piano giuridico-economico: assoggettarsi a un ordinamento sovranazionale i cui valori "supremi" sono, di fatto, la "stabilità dei prezzi" e la "libera concorrenza" e che per tali valori enuncia programmaticamente di "dover" (!) sacrificare quelli del "benessere dei popoli" e della "piena occupazione", (valori tutti parimenti enunciati nell'art.3 TUE), è compatibile con una "democrazia del lavoro"?
Se seguite il nostro percorso, specie se vi siete già "istruiti" su goofynomics, la risposta è...(lascio a voi riempire l'apposito spazio).
Ma ci piacerebbe sapere cosa ne pensino la Corte costituzionale e la Corte europea di giustizia. Su questi specifici quesiti.
""Amsterdam: contro la violenza, il sindaco (laburista) pensa di ghettizzare vandali e bulli".
Siccome (come mi rimprovera Sil-viar), sono un inguaribile romantico (trad. "un pò fessacchiotto") , commento persino e..."Miraculo!" (come diceva Brancaleone da Norcia), me lo pubblicano!:
"Bene, bene, una volta si emigrava in Olanda (ne sapeva qualcosa Spinoza) perchè, purchè si aderisse alla visione "neo-borghese" del paese, si riceveva ospitalità e tolleranza.
Poi è arrivato il "sogno" meravigliso dell'euro e...poff!, tutto crolla.
Eh sì perchè l'euro, tanto bello e buono e caro, premia la logica mercantilista aggressiva- altro che pace tra i popoli europei!- e scatena la corsa alla deflazione. E l'Olanda, comprimi qui e comprimi lì, più ancora della germania, ha vinto la gara dei tassi di cambio reali svalutati. Cioè, grazie ai differenziali di inflazione (sotto il 2%) è riuscita ad accumulare un fantasmagorico surplus commerciale "strutturato" verso i partners europei.
Al punto che il tesoro USA addita il paese Olanda come tra quelli (con
PICCOLO PARTICOLARE: per fare ciò occorre ricorrere a massicce precarizzazioni e disoccupazioni striscianti nel settore dei "servizi", al fine di abbassare i costi di tale settore e FRENARE
Risultato: masse sempre più numerose di emarginati che, (ma guarda un pò, sorprendente!) che adesso si vuole mettere nei campi di lavoro. Almeno i tedeschi ai minijobbers (7,5 milioni) e ai midijobbers (2,5 milioni) gli pagano l'affitto di casa...Quando si dice scavalcare a sinistra..o a destra?
Che bella cosa l'età dell'euro!"
Naturalmente i funzionari del Treasury l'hanno fatto veramente di mettere all'indice l'Olanda (come mi ha segnalato uno di voi, si faccia avanti, lealmente...per il caffè) e proprio davanti al Congresso.
Questo mi fa tornare alla "asseverazione" della "ipotesi frattalica" e anche alla idea delle violazioni manifeste del trattato da parte dei paesi "core".
Però pone anche l'esigenza di fare un pò di ordine nel "materiale" fin'ora divulgato (c'è chi mi dice che è troppo e chi invece ne vuole di più: nel dubbio vado avanti col "troppo", perchè dobbiamo "metterci in pari" col programma rispetto a goofy, che, con "macroeconomia", è un pezzo avanti e vorrei che diveniste tutti "truppe scelte" interdisciplinari. Tra l'altro, siccome vi ascolto, noterete che sto scrivendo in "Verdana" :-)...).
Dunque:
1) la questione "frattalica" ci serve per cercare di capire lo "scenario strategico" a cui andremo incontro. Sbaglieremo? Potrete dire che "ho" sbagliato...e se avrò avuto ragione, potrete dire "l'avevamo detto". Non me la prendo. Capire lo scenario ci fa capire cosa possiamo fare, sia in termini cognitivi che pratici.
E ci prepara, se l'ipotesi si rivelerà giusta, alla "Costituente" e quindi a dover affrontare una serie di soluzioni correttive, sia a livello costituzionale che legislativo, indispensabili "affinchè tutto questo non possa mai più ripetersi";
2) la questione delle "violazioni al trattato", come pure quella di come funziona veramente il il neoaffarismo (italiano), a carico "vostro", targato "lovuolel'europa" (su cui Sofia tornerà con post bellissimo e tostissimo), ci servono per la visione "tattica", cioè per capire esattamente come smontare il luogocomunismo che può ancora annidarsi dentro di noi (come un pericoloso parassita) e capire meglio "perchè" dovremo provare a "sapere bene" e a "fare" determinate cose, e con quali priorità...durante il periodo di transizione verso una nuova "vita" di ritrovata democrazia.
1- MORTATI COME...KEYNES. IL PASSATO DEMOCRATICO...PER UN FUTURO DI LIBERAZIONE E IL "DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA "RESISTENZA", NEL PRESENTE, ALL'EURO-MATRIX.
Vi regalo una prima "chicca" (da me ri-scoperta ri-compulsando i "sacri" testi di diritto costituzionale).
Ritiene Costantino Mortati, insigne maestro del diritto costituzionale, esponente democratico-cristiano, ed eminente membro della "Assemblea Costituente", a proposito dei "limiti" alla revisione della Costituzione, impliciti nella "scarna" formulazione dell'art.139 Cost., che "il mutamento della forma di governo possa avvenire solo in via di fatto, con un procedimento extralegale".
Ciò perchè la "forma repubblicana, considerata nel sistema della costituzione, non è solo una soprastruttura formale, ma invece elemento coessenziale al regime (democratico ndr) che, per essere basato su una "democrazia del lavoro", non tollera nessuna forma di privilegio nè attribuzioni di funzioni non collegate a meriti individuali, quali sono quelle che provengono da trasmissione ereditaria del potere...". Ma ciò si attaglia perfettamente anche a qualsiasi forma di oligarchia che dissolva la "democrazia del lavoro".
Inoltre, altri limiti assoluti alla rivedibilità della Costituzione, e al mutamento necessariamente "extralegale" della democrazia del lavoro, sono rinvenibili nella "garanzia" fornita dal "diritto alla Resistenza".
Prosegue: "Nel progetto di costituzione era stato inserito un articolo che riproduceva"...l'art.35 della "dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" del 1793 ("Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple e pour chaque portion du peuple, le plus sacrè et le plus indispensable des devoirs"), e l'articolo, dice sempre Mortati, era "così formulato: <<Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla costituzione la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino>>...
Alla fine si ritenne di non inserirlo nel testo approvato, perchè "l'ipotesi giustificativa della resistenza è che le garanzie predisposte dall'ordinamento per l'integrità della costituzione non funzionino o non rispondano allo scopo per cui furono poste. Ma...fanno difetto i congegni idonei ad accertare se la reazione popolare si adegui a queste condizioni così come mancano i mezzi per determinare i limiti consentiti alla medesima".
Nondimeno, conclude Mortati "...la reazione popolare di cui si parla in tanto può trovare posto nella presente trattazione delle garanzie della costituzione in quanto si riferisca ad esigenze di conservazione dei principi istituzionali informanti la costituzione vigente. Si deve trattare in altri termini di movimenti che emanino dalle forze politiche (non necessariamente "partiti", dacchè "forze politiche" siete pure voi quando vi organizzate democraticamente per far sentire la vostra voce, ndr) agenti a sostegno della costituzione materiale, contro tentativi di sovversione effettuati da chi, assunto al potere di governo, si rivolga contro il regime (democratico ndr). Il popolo, insorgendo, assume una figura che si potrebbe assimilare a quella del "negotiorum gestor". All'infuori di questa ipotesi il movimento popolare contro i poteri costituiti assume il diverso carattere di <<rivoluzione>>" (Mortati "Istituzioni di diritto pubblico" vol.II, pagg.1243-1246).
Ora, basti solo rammentare che l'ipotesi "Costituente" e lo strumento democratico della "doppia rimessione", emerso dai commenti nel precedente post sulle violazioni al trattato (sopra già linkato), mirano proprio a valorizzare e riattualizzare la forza delle garanzie della Costituzione di cui parla Mortati, prima fra tutte la tutela che, nelle varie forme, può offrire il potere giurisdizionale.
La domanda-guida è: in assenza dell'euro i diritti fondamentali e le garanzie della Costituzione sarebbero stati realizzati - e non compressi- in maggior grado e con autentica "effettività"?
E prima ancora, sul piano giuridico-economico: assoggettarsi a un ordinamento sovranazionale i cui valori "supremi" sono, di fatto, la "stabilità dei prezzi" e la "libera concorrenza" e che per tali valori enuncia programmaticamente di "dover" (!) sacrificare quelli del "benessere dei popoli" e della "piena occupazione", (valori tutti parimenti enunciati nell'art.3 TUE), è compatibile con una "democrazia del lavoro"?
Se seguite il nostro percorso, specie se vi siete già "istruiti" su goofynomics, la risposta è...(lascio a voi riempire l'apposito spazio).
Ma ci piacerebbe sapere cosa ne pensino la Corte costituzionale e la Corte europea di giustizia. Su questi specifici quesiti.
2- NUOVA FORMULA GARANTISTA DELL’ART.139 PER PREVENIRE IL RIPETERSI DELLA VICENDA UE-UEM
Abbiamo visto della eccessiva (e originariamente voluta) genericità dell'art.139 Cost. nel definire ciò che non può essere fatto oggetto di revisione.
"Originariamente voluta" perchè si voleva lasciare spazio a un adeguamento storico, che si immaginava, nel clima di quegli anni di "liberazione", sarebbe stato sempre più nel senso dell'allargamento della democrazia e della eguaglianza sostanziale (il famoso art.3, comma 2, della costituzione). E il pericolo veniva storicamente visto, in via prioritaria, nella prospettiva di un tentativo di ritorno della "monarchia". Al tempo proprio non si riuscì a concepire che il "regresso" oligarchico sarebbe potuto arrivare al punto attuale !!!
I tedeschi che forse la sapevano più lunga su come l'abrogazione della monarchia in sè non basta a eradicare l'autoritarismo e la concentrazione del potere nelle mani di pochi, si sono premuniti in modo più "puntuale". E stabilirono una norma più esplicita e stringente (che oggi gli torna molto utile per proteggersi dalle conseguenze delle loro azioni sul piano del rispetto...mancato, dei trattati): per l'art.19, commi 1 e 2, della loro costituzione, i "limiti ai diritti fondamentali possono essere solo introdotti in modo espresso" e "in nessun caso il diritto fondamentale può essere leso nel suo nucleo essenziale".
Evidenzia infatti Mortati che, fermo restando che le norme costituzionali provenienti dal procedimento di revisione - ad es; quelle del Tit.V Cost., nuova versione, incluso l'art.117 col suo rinvio all'osservanza dei vincoli comunitari- sono subordinate alle norme della Costituzione "originarie" cioè provenienti dal costituente ("entità assolutamente orginaria, creativa in grado primario dell'ordinamento"), tutti i principi generali sono immodificabili in sede revisionale componendo la "forma repubblicana".
E ciò vale, quindi, a maggior ragione, per le norme europee, di qualunque fonte, coperte dall'art.11 Cost., per loro natura sempre subordinate alle norme costituzionali "originarie".
Ma quel che più conta è che secondo Mortati (cioè il più costituente più prestigioso, sul piano scientifico-giuridico), ciò varrebbe in via diretta proprio per il fiscal compact, inclusa la sua versione costituzionalizzata nel "pareggio di bilancio".
E su questo siamo abbastanza al sicuro (almeno quanto sul fatto che Keynes trovi confermata la sua "lezione" proprio dai disastri odierni della politica dell'austerity per la...crescita), anche secondo l'analisi che abbiamo fatto in questo post e che trova appoggio anche nella sentenza della Corte costituzionale del 13 luglio 2007, n.284 già citata qui.
"Originariamente voluta" perchè si voleva lasciare spazio a un adeguamento storico, che si immaginava, nel clima di quegli anni di "liberazione", sarebbe stato sempre più nel senso dell'allargamento della democrazia e della eguaglianza sostanziale (il famoso art.3, comma 2, della costituzione). E il pericolo veniva storicamente visto, in via prioritaria, nella prospettiva di un tentativo di ritorno della "monarchia". Al tempo proprio non si riuscì a concepire che il "regresso" oligarchico sarebbe potuto arrivare al punto attuale !!!
I tedeschi che forse la sapevano più lunga su come l'abrogazione della monarchia in sè non basta a eradicare l'autoritarismo e la concentrazione del potere nelle mani di pochi, si sono premuniti in modo più "puntuale". E stabilirono una norma più esplicita e stringente (che oggi gli torna molto utile per proteggersi dalle conseguenze delle loro azioni sul piano del rispetto...mancato, dei trattati): per l'art.19, commi 1 e 2, della loro costituzione, i "limiti ai diritti fondamentali possono essere solo introdotti in modo espresso" e "in nessun caso il diritto fondamentale può essere leso nel suo nucleo essenziale".
Evidenzia infatti Mortati che, fermo restando che le norme costituzionali provenienti dal procedimento di revisione - ad es; quelle del Tit.V Cost., nuova versione, incluso l'art.117 col suo rinvio all'osservanza dei vincoli comunitari- sono subordinate alle norme della Costituzione "originarie" cioè provenienti dal costituente ("entità assolutamente orginaria, creativa in grado primario dell'ordinamento"), tutti i principi generali sono immodificabili in sede revisionale componendo la "forma repubblicana".
E ciò vale, quindi, a maggior ragione, per le norme europee, di qualunque fonte, coperte dall'art.11 Cost., per loro natura sempre subordinate alle norme costituzionali "originarie".
Ma quel che più conta è che secondo Mortati (cioè il più costituente più prestigioso, sul piano scientifico-giuridico), ciò varrebbe in via diretta proprio per il fiscal compact, inclusa la sua versione costituzionalizzata nel "pareggio di bilancio".
E su questo siamo abbastanza al sicuro (almeno quanto sul fatto che Keynes trovi confermata la sua "lezione" proprio dai disastri odierni della politica dell'austerity per la...crescita), anche secondo l'analisi che abbiamo fatto in questo post e che trova appoggio anche nella sentenza della Corte costituzionale del 13 luglio 2007, n.284 già citata qui.
Sarebbe però il caso che si inserisse una clausola di "contenuto minimo indeclinabile" della intangibilità delle norme costituzionali: cioè menzionare alcune parti che non possano mai essere modificate se non nel rispetto di certi principi enunciati nella Cost. stessa (individuandoli meglio) e se non, ipotizziamo, per ampliarne in modo evidente e inequivoco la portata favorevole alle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini ovvero per realizzare gli obiettivi dell'art.3, comma 2.
Mortati, ancora una volta ci soccorre, in questa individuazione, e proprio parlando dei rapporti tra ordinamento costituzionale italiano e "prevalenza" del diritto comunitario.
Ci dice: "Passando all'esame dei limiti (di questa prevalenza ndr)...è da ritenere che essi debbano ritrovarsi in tutti i principi fondamentali, sia organizzativi che materiali, o scritti o impliciti, della costituzione: sicchè la sottrazione dell'esercizio di alcune competenze costituzionalmente spettanti al parlamento, al governo, alla giurisdizione,...de'essere tale da non indurre alterazioni del nostro stato come stato di diritto democratico e sociale (il che renderebbe fortemente dubbia la stessa ratificabilità del trattato di Maastricht e poi di Lisbona, ndr). Non è possibile distinguere, fra le disposizioni costituzionali, quelle che riguardino i diritti e i doveri dei cittadini e le altre attinenti all'organizzazione, poichè vi è tutta una serie di diritti rispetto a cui le norme organizzative si presentano come strumentali alla loro tutela (rappresentatività delle assmbleee legiferanti; precostituzione del giudice, organizzazione della giurisdizione tale da assicurare la pienezza del diritto di difesa ecc.). Pertanto il trasferimento di competenze dagli organi interni a quelli comunitari in tanto deve ritenersi ammissibile in quanto appaia sussistente, non già un'identità di struttura tra gli uni e gli altri, ma il loro sostanziale informarsi ad analoghi criteri in modo che risultino soddisfatte le esigenze caratterizzanti il nostro tipo di stato" (ecco: appunto, mentre aspettiamo un parlamento europeo con funzioni effettivamente legislative "principali", se non esclusive, e un governo europeo che ne abbia la decisiva, e non formale, fiducia legittimante).
Stabiliti questi principi l'art. 139 Cost. dovrebbe avere questa nuova formulazione:
"La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale nè essere derogata dalle fonti pattizie di cui all'art.11. In essa sono inclusi tutti i principi fondamentali di cui agli articoli da 1 a 12 nonchè i principi organizzativi che ne assicurano la effettiva e inderogabile realizzazione. In nessun caso possono essere apportate modifiche alle restanti norme costituzionali se non per i fini di cui all'art.3 comma 2, e fatto comunque salvo il carattere solidaristico e fondato sul lavoro dell'ordinamento repubblicano democratico "
Mortati, ancora una volta ci soccorre, in questa individuazione, e proprio parlando dei rapporti tra ordinamento costituzionale italiano e "prevalenza" del diritto comunitario.
Ci dice: "Passando all'esame dei limiti (di questa prevalenza ndr)...è da ritenere che essi debbano ritrovarsi in tutti i principi fondamentali, sia organizzativi che materiali, o scritti o impliciti, della costituzione: sicchè la sottrazione dell'esercizio di alcune competenze costituzionalmente spettanti al parlamento, al governo, alla giurisdizione,...de'essere tale da non indurre alterazioni del nostro stato come stato di diritto democratico e sociale (il che renderebbe fortemente dubbia la stessa ratificabilità del trattato di Maastricht e poi di Lisbona, ndr). Non è possibile distinguere, fra le disposizioni costituzionali, quelle che riguardino i diritti e i doveri dei cittadini e le altre attinenti all'organizzazione, poichè vi è tutta una serie di diritti rispetto a cui le norme organizzative si presentano come strumentali alla loro tutela (rappresentatività delle assmbleee legiferanti; precostituzione del giudice, organizzazione della giurisdizione tale da assicurare la pienezza del diritto di difesa ecc.). Pertanto il trasferimento di competenze dagli organi interni a quelli comunitari in tanto deve ritenersi ammissibile in quanto appaia sussistente, non già un'identità di struttura tra gli uni e gli altri, ma il loro sostanziale informarsi ad analoghi criteri in modo che risultino soddisfatte le esigenze caratterizzanti il nostro tipo di stato" (ecco: appunto, mentre aspettiamo un parlamento europeo con funzioni effettivamente legislative "principali", se non esclusive, e un governo europeo che ne abbia la decisiva, e non formale, fiducia legittimante).
Stabiliti questi principi l'art. 139 Cost. dovrebbe avere questa nuova formulazione:
"La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale nè essere derogata dalle fonti pattizie di cui all'art.11. In essa sono inclusi tutti i principi fondamentali di cui agli articoli da 1 a 12 nonchè i principi organizzativi che ne assicurano la effettiva e inderogabile realizzazione. In nessun caso possono essere apportate modifiche alle restanti norme costituzionali se non per i fini di cui all'art.3 comma 2, e fatto comunque salvo il carattere solidaristico e fondato sul lavoro dell'ordinamento repubblicano democratico "
3- NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART.70 SULLA “FUNZIONE LEGISLATIVA”
Vale la pena di apportare altri tasselli al quadro che stiamo delineando. Precisando un naturale "corollario" di quanto fin'ora esposto.
Se vogliamo assicurarci che la Costituzione non sia nuovamente "messa da parte" a cuor leggero da classi politiche e finanziarie che, mediante la forza economica preponderante di pochi, siano in grado di condizionare in modo totalizzante i mass media, dobbiamo incidere sulle stesse condizioni di esercizio della funzione legislativa (essendo la legge il più importante atto politico, cioè che ci riguarda direttamente tutti). In brve, in coerenza con quanto detto in precedenza, si propone di rafforzare la funzione di garanzia costituzionale della disciplina della funzione legislativa, per preservarla da massicci e "incomprensibili cortocircuiti culturali" (diciamo così) di chi si potrebbe trovare a sedere in parlamento. Questa la formulazione proposta:
“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Un disegno di legge può essere approvato e, successivamente, promulgato solo se indichi l’esatta disposizione della Costituzione che intende attuare o specificare, entro i limiti comunque sanciti dall'art.139”.
Ovviamente detto in questa maniera si ampliano e si precisano anche gli obblighi di garanzia incombenti sul Capo dello Stato in sede di promulgazione, ai fini del rinvio alle Camere ai sensi dell'art.74 Cost.
Ovviamente detto in questa maniera si ampliano e si precisano anche gli obblighi di garanzia incombenti sul Capo dello Stato in sede di promulgazione, ai fini del rinvio alle Camere ai sensi dell'art.74 Cost.
La clausola di salvaguardia e di emendabilità solo "in melius" della Costituzione andrebbe accoppiata con la possibilità, subito dopo l'approvazione e prima della stessa promulgazione (lasciando un adeguato spazio temporale di "riflessione" a tal fine, es. 15 giorni, prima dei quali non può essere inviato al PdR per la promulgazione), di deferire alla Consulta, su iniziativa di una minoranza qualificata del parlamento, le leggi di ratifica dei trattati e quelle che incidono direttamente su diritti previsti in articoli non soggetti a revisione costituzionale (una volta riformulato l'art.139 Cost.). Ciò rafforzerebbe concretamente la rivalorizzazione del parlamento e la garanzia costituzionale democratica.
Ricordiamoci di queste soluzioni, perchè se non le inserissimo in sede "(ri)costituente" rischiamo di azzerare ogni possibile vittoria...
Ricordiamoci di queste soluzioni, perchè se non le inserissimo in sede "(ri)costituente" rischiamo di azzerare ogni possibile vittoria...