Nella previsione di essere coinvolto nel "che ne pensi?" (e so che si conta sul fatto che sono molto più fesso e buono del ch.mo prof.Bagnai), avevo fatto questo post, invitando alla calma e al distacco dalla "triste vicenda". La quale, se ci pensate bBbbbene, ma proprio bene-bene, non ha quasi nulla a che fare con i problemi attuali e quindi la soluzione della "vicenda" non ha influenza su una soluzione dei problemi stessi: avreste per caso un diverso sistema mediatico in presenza di una nuova legge elettorale? Avreste per caso un'offerta politica, diversa da quella attuale, e sostenuta "a reti unificate" in ogni sua componente, capace di ottenere - nel più ottimistico dei casi- oltre il 4% dei voti?
Poichè amo contraddirmi, di fronte alle insistenze di taluno (a cui, nonostante tutto :-), voglio bene), e di "altri", faccio una breve trattazione del (poco appassionante) dilemma.
Sperando di placare gli animi degli inquieti. E sapendo che non ci riuscirò.
Questo è il parere di Capotosti (ex presidente della Corte) richiamato da Mattia:
"Dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza questo Parlamento è esautorato perché eletto in base a una legge dichiarata incostituzionale. Quindi non potrà più fare niente, e questo è drammatico". Così Pietro Alberto Capotosti, presidente emerito della Corte costituzionale, in un'intervista a Qn.
"La sentenza entrerà in vigore quando sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, presumibilmente verso la fine di gennaio", spiega. Quindi il giorno dopo "i deputati che sono stati eletti grazie al premio di maggioranza diventano illegittimi". Infatti, sottolinea, "l'annullamento che pronuncia la Corte costituzionale ha effetto retroattivo". Se, aggiunge, l'elezione fosse stata già convalidata "non c'era problema, ma alla Camera non è successo. Dunque, una volta pubblicata la sentenza, essendo la legge illegittima, non si può applicare".
La convalida dovrebbe arrivare prima della pubblicazione della sentenza della Consulta, in quel caso "si salverebbero" ma, fa notare il costituzionalista, "a Montecitorio devono ancora convalidare tutti e 630 i deputati. Diciamolo chiaramente: questa sentenza ha un effetto dirompente". E prosegue: "In teoria, dovremmo annullare le elezioni due volte del Presidente della Repubblica, la fiducia data ai vari governi dal 2005, e tutte le leggi che ha fatto un Parlamento illegittimo. Sennonché il passato si salva applicando i principi sulle situazione giuridiche esaurite". Alla domanda se ciò significa tornare a votare, risponde: "Io non lo dico ma lo penso"."
"La sentenza entrerà in vigore quando sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, presumibilmente verso la fine di gennaio", spiega. Quindi il giorno dopo "i deputati che sono stati eletti grazie al premio di maggioranza diventano illegittimi". Infatti, sottolinea, "l'annullamento che pronuncia la Corte costituzionale ha effetto retroattivo". Se, aggiunge, l'elezione fosse stata già convalidata "non c'era problema, ma alla Camera non è successo. Dunque, una volta pubblicata la sentenza, essendo la legge illegittima, non si può applicare".
La convalida dovrebbe arrivare prima della pubblicazione della sentenza della Consulta, in quel caso "si salverebbero" ma, fa notare il costituzionalista, "a Montecitorio devono ancora convalidare tutti e 630 i deputati. Diciamolo chiaramente: questa sentenza ha un effetto dirompente". E prosegue: "In teoria, dovremmo annullare le elezioni due volte del Presidente della Repubblica, la fiducia data ai vari governi dal 2005, e tutte le leggi che ha fatto un Parlamento illegittimo. Sennonché il passato si salva applicando i principi sulle situazione giuridiche esaurite". Alla domanda se ciò significa tornare a votare, risponde: "Io non lo dico ma lo penso"."
Preciso: l'intero procedimento di convalida dovrebbe arrivare prima della pubblicazione perchè dopo non si potrebbe più fare, a rigore, essendo in definitiva un'applicazione (più o meno diretta) delle norme dichiarate illegittime.
Poco prima, avevo mandato una risposta mail ad un altro "interrogante(si)", di questo tenore (come vedete la faccio breve):
"Considero la questione un elemento ingannevole e fuorviante rispetto alle priorità dello scenario (non c'è alcuna possibilità di sostituire UTILMENTE questa classe politica in queste settimane)
http://orizzonte48.blogspot.it/2013/12/keep-calm-le-maschere-si-sciolgono.html
In ogni modo, la Corte non dichiara la nullità delle leggi ma la loro "illegittimità costituzionale", con le sole conseguenze certe dell'art.136 Cost. (cioè quelle dette da Capotosti relative al divieto di applicazione dal giorno della "pubblicazione" della sentenza ; nota successiva aggiunta).
Quindi non si può far riferimento al regime della "nullità", quanto semmai a quello della annullabilità con varie distinzioni possibili rispetto agli effetti di durata (questo è il punto) delle precedenti applicazioni (cioè del concreto episodio elettorale registratosi da ultimo, cioè l'attuale formazione delle Camere).
Infatti, in teoria generale, l'atto illegittimo è "annullabile" - con effetto ex tunc, ma delimitato dal factum infectum fieri nequit, quanto al ripristino retroattivo-, mentre la nullità si aggancia o al difetto degli elementi costitutivi essenziali-minimi della fattispecie o al diverso caso della "illiceità" (cioè contrarietà a norma che implica una sanzione pubblica autonoma dalla declaratoria di illegittimità-inefficacia dell'atto "giuridico"; la sanzione "autonoma" poi, sempre in linea di principio, riguarderebbe un "comportamento" che non coincide con l'atto giuridico, che sarebbe solo un elemento della fattispecie illecita)."
Ora, se prestate attenzione, la mia risposta coincide, per grandi linee con quella di Capotosti.
In particolare il "factum infectum fieri nequit" riguarda gli effetti c.d. irrettrattabili degli atti esauriti.
La convalida potrebbero farla (se non sono resi troppo sicuri di sè dall'€uropa che "li vuole" tutti quanti).
Come pure, saranno considerati dalla Corte, presumibilmente, effetti esauriti quelli di esercizio della funzione legislativa, compresa l'elezione del Presidente della Repubblica; certo non sarà facile argomentarlo, ma come già detto ad altri commentatore/trice, una cosa è l'applicazione diretta della norma dichiarata illegittima, cioè quella sulla composizione e costituzione giuridica dell'organo, altra cosa è l'esercizio delle funzioni legilsative che, regolato da distinte previsioni costituzionali ad applicazione "diretta", potrebbe configurarsi come produzione di "atti" perfetti e "definitivi" alla luce della rispettiva disciplina . Cioè considerati, rispetto al procedimento costituzionale di loro adozione in quanto atti, esauriti con la loro approvazione-promulgazione (regolare e legittima quanto alla disciplina che li regola).
Oddio, si potrebbe anche essere più "draconiani": cioè, sostenere che le leggi (o l'elezione del Pres. della Rep.)siano atti di durata (negli effetti), e come tali, essendo pur sempre soggetti al sindacato di costituzionalità - che li rende perciò instabili, non definitivi e "non irretrattabili", sotto questo profilo-, l'effetto della illegittima composizione dell'organo si estenda agli effetti ancora perduranti degli atti adottati dall'organo illegittimamente costituito. Cioè si possa estendere anche agli effetti collegati ad atti del parlamento ancora CONTESTABILI (in un potenziale giudizio ordinario), mediante eccezione di illegittimità costituzionale, che potrebbe rivolgersi alla illegittima composizione dell'organo legislativo.
Credo che la Corte considererà questi ultimi aspetti e li risolverà in senso "responsabile" e quindi molto diffilmente lascerà dilagare l'effetto "caducatorio".Ma un punto rimane: anche se l'organo fosse irretrattabilmente non convalidabile, non si saprebbe COME votare rispettando il volere della Corte (che sarebbe poi il "voluto" della Costituzione). Infatti; non solo non si saprebbe come emendare, rispetto alla legge attuale rimasta in piedi, il vizio della non esprimibilità delle preferenze, e non solo sarebbe forse troppo difficile far rivivere per intero il "Mattarellum" (inoltrandosi su complesse questioni di abrogazione per incompatibilità di molte sue previsioni), anche se non è da escludersi (vedremo le motivazioni), ma una qualunque legge non sarebbe votabile da questa Camera non convalidata e non convalidabile.
Questo spiega allora perchè la Corte, preannunziando probabilmente di non voler adottare la tesi "draconiana" e largheggiando sugli effetti "esauriti", ha posto GIA' IN DISPOSITIVO, la indicazione della permanente libertà del parlamento di approvare una nuova legge, SENZA PORRE (per quanto sappiamo) IL LIMITE TEMPORALE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.
E' tutto chiaro?
Per me no.
Ma, come ho detto, non è poi così importante. Allo stato attuale (sì perchè "potrebbe sempre piovere"...dall'Europa del Nord, ovviamente)