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IL PAREGGIO DI BILANCIO QUALE "EFFETTIVAMENTE" DISCIPLINATO DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 1/2012.

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Di seguito pubblichiamo il testo integrale della
LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale

Probabilmente vi parrà un esercizio scontato, dato che tale testo è comunque ampiamente accessibile sul web ed è stato oggetto di discussione e commento sui giornali (non in TV, dove il dettaglio non può andare oltre lo slogan, che è, semmai, seguito da feroci aggressioni polemiche contro ogni forma di riflessione critica basata su elementari principi economici e costituzionali).
Ma questo testo, ed il suo impatto applicativo, tanto scontati non sono. Non farò un "commentario" all'intera legge costituzionale, ma vi fornisco alcune brevi indicazioni di lettura per individuare i punti problematici del testo:
a- all'art.1, soffermatevi sul previsto secondo comma del "nuovo" art.81. In tale formulazione viene posta una duplice barriera "autorizzativa" dell'indebitamento: "gli effetti del ciclo economico" (locuzione alquanto imprecisa: non si poteva direttamente dire "la crescita del prodotto interno lordo" rilevata in un significativo periodo di riferimento, appunto, "il ciclo"?) nonchè il "verificarsi di eventi eccezionali". Meditate: il problema è che anche una stagnazione prolungata, divergente dalla crescita del resto del mondo, è di per sè un evento eccezionale (e si protraeva dall'introduzione dell'euro!). Non diciamo poi una recessione prolungata, che, in sè, è sicuramente un evento eccezionale, specie se rapportata alle serie storiche precedenti dell'andamento dell'economia italiana;
b- rapportate poi quanto appena evidenziato con l'art.5. Questo è sicuramente il più "clamoroso": basti dire che si imporrebbe "l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni", cosa che, in primo luogo, presupporrebbe una seria considerazione del "moltiplicatore fiscale". Almeno definendone la metodologia di applicazione in base alla più attendibile letteratura scientifica in materia.
Cosa che porterebbe alla autosconfessione di tutta l'impostazione della legge costituzionale, dato che si evidenzierebbe come il pareggio di bilancio - che è posto come "divieto" di indebitamento, cioè come sua assenza programmatica- risulterebbe essere la causa principale del ciclo economico negativo e, nel tempo, assumerebbe una inevitabile natura di "evento eccezionale" (se si fosse ancora connessi al buon senso)!
c- Un suicidio in diretta. Basti dire che il risparmio privato (ed il connesso livello necessario di investimenti) sarebbe realizzabile solo in caso di attivo costante (e rilevante) delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, obiettivo che, nella situazione di cambio fisso, imporrebbe una costante svalutazione interna, addirittura perpetua (almeno finchè esista l'euro).
Ma anche "fuori dall'euro", il pareggio di bilancio imporrebbe lo stesso vincolo di attivo costante del CAB: altrimenti, dato il crollo di risparmio-investimenti che ne conseguirebbe, sarebbe una intenzionale enunciazione del programma di deindustrializzazione del paese.
E, comunque, in entrambe le ipotesi, il pareggio di bilancio implicherebbe la concentrazione del risparmio, e della stessa (magra) ricchezza dovuta a questo modello di ipotetica crescita, in capo ai soli percettori dei profitti da esportazione (ammesso che siano disposti poi a reinvestirli e non a cercare remunerazione in investimenti finanziari all'estero, come accade in Germania)
d- Ma una volta che, per "accertare le cause degli scostamenti rispetto alle previsioni", si facesse una corretta e realistica applicazione del moltiplicatore, si vedrebbe pure come lo stesso "pareggio" del saldo statale (o anche la sua costante drastica limitazione), pur mirato inevitabilmente a realizzare un costante attivo CAB, avrebbe effetti "ciclici", cioè prolungati - ed anche incontrollabili, data l'esistenza di condizioni valutarie, commerciali e cicliche proprie dell'intera economia mondiale-, nel determinare una "compressione-decrescita" della domanda interna tale da deindustrializzare comunque il paese.
Mi fermerei qui: di autentiche "perle", la legge costituzionale è letteralmente infarcita.
E so che le potreste altrettanto indicare voi stessi. 
Da notare che il pareggio si applica, (art.6), "a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014." Ciò significherebbe, a rigore, che tale esercizio finanziario dovrebbe risultare già in pareggio: cioè che in esso, in base alla stessa legge di stabilità appena approvata, non sia consentito l'emergere di un indebitamento (deficit) a fine anno. Ma, a voler concedere che si tratti di una normativa "procedurale", cioè che si applicherebbe nei suoi effetti sostanziali dal 2015 e nelle sue forme deliberative circa il bilancio da approvare a maggioranza assoluta (dei componenti delle camere) dal 2014, avremmo un bel problemino: i presupposti e la finalità della legge costituzionale escludono "culturalmente e cognitivamente", in base alle teorie economiche propugnate unanimemente da tutte le forze politiche italiane e dall'UEM, che possa mai identificarsi una ragione dello scostamento nelle stesse politiche di "pareggio" e che ciò, pertanto, possa mai costituire una giustificazione per politiche correttive che ricorrano all'indebitamento (che, infatti, rischierebbero di ri-provocare un saldo negativo delle partite correnti).
Solo che, questo temuto effetto transitorio, a fronte della costante caduta di risparmi e investimenti, e della conseguente deindustrializzazione, sarebbe assicurato e strutturale proprio dall'applicazione costante del pareggio!
"l'attuale fase recessiva non è ora considerata, nè lo sarà mai, un ciclo economico particolarmente avverso, cosa che imporrebbe di ricercarne la cause e i metodi di correzione mediante intervento fiscale.
Magari ammettendo che la recessione, cioè il ciclo economico avverso, è provocato proprio dall'asservimento alle politiche UEM, e quindi, in definitiva, dall'adesione all'euro con tutti i suoi annessi e corollari, nel tempo. Anzi, stiamo in pieno "risanamento" (di cosa? I conti pubblici peggiorano costantemente rispetto a tutte le previsioni e il debito/PIL continua ad aumentare).
 Solo che, invece, con unanime parere di tutte (TUTTE) le forze politiche presenti oggi in Parlamento, la crisi viene tutt'ora definita "finanziaria" (e provocata dalla crisi internazionale del 2008, che, invece, ha ormai esaurito i suoi effetti fuori dall'area UEM); cioè la crisi sarebbe imputabile al deficit pubblico eccessivo e all'accumularsi del debito".
Divertitevi (se potete):
 
Art. 1 

1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle
fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi
per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese
dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale». 
 
 Art. 2 

1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso
il seguente:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la
sostenibilita' del debito pubblico». 
 
Art. 3 

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema
tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti:
«armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei
bilanci pubblici e» sono soppresse. 
 
Art. 4 

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio». 
 
Art. 5 

1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge
costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche
amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di
finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle
previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo
economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi
eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui
alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico
rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre
intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi
finanziarie e delle gravi calamita' naturali quali eventi
eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge
costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso
all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo
economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c)
del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa
autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale
attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza
pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse
del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui
alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119
della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte
degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili
e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi':
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facolta' dei Comuni, delle Province, delle Citta'
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119,
sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalita' attraverso le quali i Comuni, le Province, le
Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio
2013.
4. Le Camere, secondo modalita' stabilite dai rispettivi
regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza
pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e
spese nonche' alla qualita' e all'efficacia della spesa delle
pubbliche amministrazioni. 
 
Art. 6 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si
applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno
2014.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

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