

L'art.2 Cost riconosce a tutti, e non ai soli cittadini, i diritti inviolabili dell'uomo.
Perciò, come prima certezza derivante dalla Costituzione del '48, gli immigrati hanno diritto, sul piano dei diritti inviolabili, allo stesso livello di prestazioni destinato ai cittadini stessi.
Vedremo come questa "certezza" sia divenuta una triste aleatorietà, a danno di cittadini e immigrati, a seguito della forma che ha assunto il "sogno €uropeo".
Vedremo come questa "certezza" sia divenuta una triste aleatorietà, a danno di cittadini e immigrati, a seguito della forma che ha assunto il "sogno €uropeo".
Il principio della parità di trattamento, sul piano dei diritti inviolabili, era stabilito dalla nostra Costituzione indipendentemente dai trattati sui diritti umani nella cornice ONU. Come segnale della profonda democrazia umanitaria e solidaristica che animava i Costituenti.
Tuttavia, già nel sistema originario, questo impegno solidaristico non include il diritto al lavoro che, per gli art.4 e, implicitamente 3, comma 2, della Costituzione risulta (et pour cause) espressamente riferibile ai soli cittadini, in quanto destinatari delle (sovrane) politiche di piena occupazione delineate come obbligo "della Repubblica" dalla Costituzione stessa.
Questa conclusione deriva dalla natura della sovranità popolare che l'art.1 Cost. riferisce al popolo italiano, il quale, si astiene dalla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra i popoli, ai sensi dell'art.11 Cost.
Quest'ultimo precisa contestualmente che lItalia non userà mai la guerra come mezzo di offesa alla libertà di un altro popolo. Cioè solidarietà interna al popolo italiano, nel porre a fondamento e vertice dei valori quello del lavoro, e solidarietà esterna affidata al rispetto della libertà altrui e alla osservanza del diritto internazionale generale (art.10 Cost.), che, nel secondo dopoguerra, include il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo sia in quanto riguardi ciò che si svolge sul nostro territoriosia, nel quadro del diritto internazionale cooperativo e volto alla pace e alla giustizia delle Nazioni, in (eventuali) situazioni, ove rigorosamente legittime, fuori dal nostro territorio.
Quest'ultimo precisa contestualmente che lItalia non userà mai la guerra come mezzo di offesa alla libertà di un altro popolo. Cioè solidarietà interna al popolo italiano, nel porre a fondamento e vertice dei valori quello del lavoro, e solidarietà esterna affidata al rispetto della libertà altrui e alla osservanza del diritto internazionale generale (art.10 Cost.), che, nel secondo dopoguerra, include il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo sia in quanto riguardi ciò che si svolge sul nostro territoriosia, nel quadro del diritto internazionale cooperativo e volto alla pace e alla giustizia delle Nazioni, in (eventuali) situazioni, ove rigorosamente legittime, fuori dal nostro territorio.
Se, come accade nel fenomeno della immigrazione sul territorio italiano, cittadini non italiani si trovino in relazione con le istituzioni democratiche repubblicane, ciò porterà all'applicazione di tutte quelle forme di assistenza umanitaria e di diritti civili che vengono riconosciuti a "tutti": per capirlo, basti vedere le norme della Parte I "DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI", che sono talora formulate in modo da rivolgersi, per l'appunto, a "tutti", cioè a tutti gli esseri umani sottoposti alla sovranità territoriale e democratica italiana.
Certo, se il cittadino straniero avesse, secondo i modi previsti dalla legge statale in materia, una posizione lavorativa in Italia, le norme di tutela del lavoro gli sarebbero automaticamente estese, dato che, sul punto, gli articoli relativi a tale tutela sono riferiti al "lavoratore", a "ogni lavoratore" che svolta la sua attività in Italia, senza distinzione di nazionalità.
Ma la parificazione nei diritti iniviolabili (tranne che per i diritti politici, che seguono la nazionalità legale posseduta), funziona in senso naturalmente biunivoco: se uno straniero, nell'osservanza delle leggi attuative della Costituzione, può entrare nel territorio, il livello di assistenza e prestazioni pubbliche connesse ai diritti inviolabili dovrà essere pari, NON SUPERIORE, a quello assicurato al cittadino che si trovi nella stessa situazione di bisogno, per malattia, indigenza e privazione dei beni essenziali per la sopravvivenza.
Quanto agli stranieri legalmente lavoratori in Italia, il criterio è dunque il seguente: se assistenza sociale e sanitaria (artt.32-40 Cost.) o le altre forme di diritto tutelate in Costituzione - quali l'accesso all'abitazione, 47 comma 2, e alla proprietà in generale, 42 Cost.- sono garantite ai cittadini, altrettanto dovrebbe essere assicurato, in misura tendenzialmente pari, ai non cittadini lavoratori.
Questa parità, finchè sarà conservata la cittadinanza straniera, sarà tendenziale, dato che tale conservazione perpetua il vincolo politico con un'altra comunità nazionale; ma, nondimeno, non potrà tradursi in una posizione addirittura migliore, in termini di efficienza, efficacia e priorità finanziarie, rispetto a quella diretta ai cittadini italiani.
Questo discorso diviene attuale a seguito dell'adesione alla Unione monetaria ed alla privazione della sovranità monetaria e, ormai, con sempre maggior incidenza, di quella fiscale, al punto che è divenuto assolutamente prioritario il problema, causato da tale adesione, della "scarsità di risorse" pubbliche, addirittura vincolate, - con limitazioni dell'indebitamento statale, riduzione dello stock del debito, fino al pareggio di bilancio-, ad una progressiva e crescente riduzione.
Questa stessa crescente riduzione delle risorse pubblicheobbligata dalla Unione Europea, conduce alla necessità vincolata di stabilire delle priorità nel graduare le risorse decrescenti; e pone direttamente in pericolo persino la stessa garanzia dei diritti fondamentalissimi dei cittadini che, pure, la Costituzione prevede come oggetto di obblighi inderogabili di intervento a carico delle istituzioni.
Si pensi al sostegno dell'occupazione, come priorità delle priorità derivante dall'art.4 Cost., all'assistenza sanitaria e pensionistica (art.32 e 38 Cost), alla stessa istruzione pubblica (34 Cost.).
Si pensi al sostegno dell'occupazione, come priorità delle priorità derivante dall'art.4 Cost., all'assistenza sanitaria e pensionistica (art.32 e 38 Cost), alla stessa istruzione pubblica (34 Cost.).
Conseguentemente, nella graduazione degli interessi che pone capo alle politiche fiscali e di spesa dello Stato nella situazione ormai impostaci dall'adesione all'euro, non sarà costituzionalmente legittimo:
a) apprestare ai non cittadini, non dotati della qualità legittima di lavoratore, forme di assistenza superiori a quelle apprestate ai cittadini;
b) sacrificare il livello essenziale minimo delle prestazioni erogato ai cittadini, cioè il livello che garantisca l'effettività di tali diritti inviolabili e degli impegni gravanti sulle istituzioni democratiche, a favore di non cittadini.
Insomma, qualora lo Stato non potesse garantire più, - anche a prescindere dalla redistribuzione di parte delle risorse a favore dei non cittadini-, i diritti inviolabili nè ai cittadini nè agli altri esseri umani immigranti, a causa di vincoli fiscali e monetari imposti da trattati internazionali, si avrà una (ulteriore) illegittimità costituzionale dei trattati stessi ai sensi degli artt.2 e 10 Cost., cioè per un aspetto non secondario di violazione dei principi fondamentali della Costituzione, non soggetti a revisione e non sacrificabili ai sensi dell'art.11 Cost.
E ciò prima di tutto nei confronti dei cittadini e poi, inevitabilmente, dati i meccanismi di privazione della sovranità imposti dalla UE-UEM, anche nei confronti degli immigrati.
Queste non paradossali ma, anzi, tragiche conseguenze umanitarie -sui cittadini bisognosi come sui migranti- ci rammenta ancora una volta che l'art.11 Cost. consente l'adesione ai trattati in quanto ciò garantisca la pace e la giustizia tra le Nazioni; ma nè la pace nè la giustizia sono assicurate da limitazioni fiscali che costringano un paese sovrano a scegliere tra la violazione dei diritti fondamentali dei propri cittadini e i diritti umani inviolabili degli immigranti.
Senza riuscire più, in termini concreti ed effettivi, a tutelare nè gli nè gli altri.
Senza riuscire più, in termini concreti ed effettivi, a tutelare nè gli nè gli altri.
E l'€uropa del fiscal compact e dell'European Redemption Fund, non fingesse poi di preoccuparsi delle condizioni delle popolazioni costrette alla immigrazione.
Gli €urocrati e gli €urofili sono interessati a una sola cosa: a rimediare al calo demografico provocato dalle condizioni ordoliberiste e esplicitamente antisolidaristiche contenute nel modello sociale di Maastricht arruolando in condizioni disumane una una legione straniera industriale di riserva dei disoccupati.
Per proseguire nella deflazione salariale e riplasmare la società, italiana ed europea, nella oligarchia dei creditori finanziari.