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(Parte Prima) DIRITTO AL LAVORO, PIENO IMPIEGO E SUA ATTUAZIONE NELLA TUTELA PUBBLICA DEL LAVORO. LA "NUOVA ECONOMIA" ANTILIBERISTA DELLA COSTITUZIONE FONDATA SUL LAVORO.

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1. Avrei voluto proporvi questo post "senza parole", cioè come mera riproduzione del testo delle norme della Costituzione e degli interventi dei componenti delle competenti sottocommissioni nell'Assemblea Costituente in sede di relativa discussione; e questo, - per motivi di sintesi e di miglior comprensione-, seguendo un criterio selettivo di tali interventi in modo da riportare quelli che, in modo più rilevante e significativo, illustrano i motivi ispiratori e le finalità (la c.d. ratio), poi racchiusi nelle formulazioni finali delle norme. 
Non ho proceduto in questo modo, - cioè evitando di apportare commenti illustrativi-, perchè lo stesso criterio selettivo seguito (che è costato, a sua volta, una lunga preliminare disamina...a vostro giovamento), esige un raccordo di prospettiva, sia storica che economica, con un indispensabile contrappunto rispetto a ciò che viene detto ai giorni nostri nel dibattito economico-politico. Com'è facile intuire (per i più accorti lettori), ciò si riferisce in specie alle "nuove modalità" del mercato del lavoro, imposte come indispensabili dalla moneta unica e dalla "globalizzazione".
Cioè ad opera delle due colossali "mistificazioni" inoculate mediaticamente nella sprovveduta massa ormai privata di ogni rappresentanza politica.

2. In questa ottica "introduttiva", vi riporto il testo degli articoli della Costituzione di cui enfatizziamo i lavori preparatori. 
Sono l'art.4, cioè il c.d. "diritto al lavoro", e gli artt. 35 e 38, rispettivamente dedicati alla "tutela del lavoro" nonchè all'assistenza pubblicaerogata dallo Stato, in prima battuta, ai lavoratori come cittadini dotati della legittimazione "essenziale" (se non immancabile) di partecipazione allo Stato-comunità, e quindi ad ogni persona "inabile e minorata", come recita la Costituzione, ben lungi dal doversi giustificare di un linguaggio rigoroso e diretto, a fronte della opacità e sottostante ipocrisia di cui è innervato il "politically correct" (che, infatti, è, come le stesse esigenze del mercato del lavoro imposte dall'euro e dalla globalizzazione, un corpo estraneo e invasivo rispetto al tessuto vitale della Costituzione):

Art.4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."


Art.35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero."

Art.38 "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera."

Da sinistra, tre giovanissimi "professorini", deputati all'Assemblea costituente: Giorgio La Pira, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti.
(Moro, Dossetti, La Pira, alla Costituente)

3. Prima di arrivare al testo degli interventi significativi dei "Costituenti", una serie di avvertenze:
a) ho fatto precedere la sintesi saliente della discussione sugli artt.35 e 38 a quella relativa all'art.4: il motivo principale di ciò è che questi due articoli delimitano l'area di legalità costituzionale, - cioè pongono dei confini e, più ancora, il contenuto di obblighi-, per ciò che costituisce la prima forma di attuazione del diritto del lavoro e che, quindi già in sè si colloca a valle di esso: la tutela del lavoro anche nella proiezione dell'assistenza alla disoccupazione involontaria. 
Emerge quindi con chiarezza, da tali norme, e dalla stessa discussione sui relativi articolati, come esse siano già uno "sviluppo" attuativo" di ciò che - cronologicamente in parallelo, come vedrete dalle date delle diverse sottocommissioni impegnate nei rispettivi articolati-  venne elaborato all'art.4 come loro presupposto necessario: il "diritto al lavoro";

b) va notato, in significativa connessione a ciò, che nel testo finale dell'art.38, fu abbandonato il termine disoccupazione "incolpevole"("...senza sua colpa"), inizialmente proposto da Aldo Moro; ciò proprio per evitare di dover attribuire una rilevanza giuridica all'eventuale addebito di colpa contrattuale ("giustificato motivo", nei termini delle successiva legislazione sul lavoro), a carico del lavoratore. Questo ci rammenta che in "Costituente" prevalse, nella sostanza, qualcosa di molto vicino a quanto enunciò a suo tempo Kalecky: cioè il concetto che il pieno impiego si ha quando il licenziamento cessa di essere considerato un provvedimento disciplinare;

c) il senso di ciò, niente affatto casuale, emerge dall'insieme sistematicamente considerato delle discussioni sui tre articoli riportati: la "SPECIALE PROTEZIONE" accordata dalla volontà dei Costituenti al "fattore della produzione""lavoro", - "protezione" intesa come azione politica PRIORITARIA E DOVEROSA PER LO STATO NELLA SUA DIMENSIONE POLITICA E, QUINDI, LEGISLATIVA. Ciò emerge specialmente negli interventi di chi, avendo una profonda comprensione dell'equilibrio macroeconomico - come ad es; come Fanfani, Laconi e, con altri accenti, Ghidini- ha chiara la conseguenza normativa, oggi possiamo dire di LEGALITA' SUPREMA, di ciò che nel complesso si stava ponendo in atto. E il tutto culmina nel celebre intervento di Lelio Basso che trovate nel primo capitolo di "Euro e/(o) democrazia costituzionale";
d) vale a dire, l'affermazione del diritto al lavoro come obbligo per lo Stato di perseguire politiche di pieno impiego, collegando questo stesso obbligo, con immediatezza e senza equivoci, agli strumenti di politica economico-industriale dettati nella c.d. Costituzione economica.

e) quando quindi, nell'oggi, ci immergiamo nella assolutamente doverosa considerazione della possibile attuazione legislativa dell'art.38 Cost, - se non altro come fondamento di legislazione denominata "flexicurity" o, in un suo frammento suggestivo e non meditatamente proposto, "reddito di cittadinanza"-,  non possiamo, e NON DOBBIAMO, dimenticare la "pregiudiziale"a questi aspetti, sancita dalla volontà, normativa e vincolante, dei Costituenti:cioè che la precondizione in assenza della cui realizzazione effettivanon si può affrontare il problema "attuativo" di livello "assistenziale" (in senso lato),  è il perseguimento del pieno impiego attraverso l'utilizzazione degli strumenti di politica economico-industriale previsti nella Costituzione economica;

f) questo obbligo pregiudiziale prefigura, nella stessa intenzione inequivocabile dei Costituenti, la realizzazione di un integrale modello economico. Quella che, al tempo (nelle parole chiarissime di Laconi, v.infra, Seconda Parte), viene definita una "nuova economia". 
g) Ma quest'ultima, "nuova" rimane ancora oggi, se la si contrappone a quella che si riteneva, - anche qui con esplicita e implacabile esortazione fatta propria dalla maggioranza dell'Assemblea, che appoggiò le esplicitazioni in tal senso di Fanfani o Ruini-, la vecchia e superata economia dei "neo-liberisti".
E noi dalle parole dei Costituenti che affermarono coraggiosamente nelle norme il loro "credo" di giustizia sociale abbiamo l'evidente conferma di questo superamento.

h) Da plurimi interventi dell'on.Moro, cui aderì anche Lelio Basso, vediamo anche come, una volta intrapresa l'attuazione del diritto al lavoro mediante l'azione di sua  "tutela" da parte dello Stato, cioè mediante la sua legislazione di protezione e "assicurazione" pubblica, l'altro inscindibile versante della tutela sia affidato, dalla stessa Costituzione, all'autonomia sindacale.
Ora, questo ci conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che il diritto del lavoro come "politiche statali obbligatorie di pieno impiego", non può trovare attuazione in forme di tutela (della condizione del lavoratore-disoccupato in stato di bisogno) che siano conseguenziali a politiche legislative obiettivamente e strutturalmente contrarie al perseguimento del pieno impiego: cioè in forme di regolazione (statale) del mercato del lavoro che implichino con evidenza la forte limitazione della tutela sindacale che, sancita dalla struttura legislativamente imposta al mercato del lavoro. Cioè, a monte della tutela del lavoro costituzionalmente lecita non può mai esservi una struttura del mercato del lavoro rinunciataria della "speciale protezione" del lavoro stesso che ne neghi l'effettività del "diritto".
La prima rinuncia oggettivamente incostituzionale è quella alla stabilità e reintegrabilità di un contratto lavoro totalmente flessibilizzato, riducendo il lavoro alla stregua di un qualunque oggetto di contratto di scambio: questo elemento, depotenzia il contraente-lavoratore addirittura rispetto alla normale "parte" degli ordinari contratti di scambio,portando non alla "speciale protezione" del lavoro, ma al suo opposto: la discriminazione peggiorativa della posizione negoziale del lavoro!


4. Un'ultima considerazione di ordine "strutturale": pur operando una selezione (la cui bontà-opportunità ciascuno potrà verificare andando ai verbali di volta in volta linkati), la mole del lavoro è tale che una pubblicazione unitaria e un commento introduttivo che abbracciase l'intera gamma dei concetti emergenti dall'Assemblea nella loro pienezza di attualità, avrebbero comunque dato luogo a un post troppo lungo.
Perciò, oggi, diamo pubblicazione solo ad una Prima Parte, dedicata agli artt.35 e 38 Cost.
La preghiera e l'esortazione sono ovviamente nel senso di rileggere l'intera trattazione una volta che sia stata pubblica anche la Seconda Parte. Quest'ultima, potrà sviluppare un commento esplicativo anche di ampia portata (si vedrà la straordinaria attualità del problema dei c.d. "partiti di massa"), ma sempre da intendere nella sua unità sistematica con quello svolto in questa Prima Parte.
Ed ecco perciò la "selezione" degli interventi significativi in sede di prima Sottocommissione, nella vasta discussione che, in varie e complesse votazioni, portò alla formulazione degli artt.35 e 38 Cost. (ho aggiunto enfasi in neretto e in rosso per un miglior raccordo con quanto detto nella parte introduttiva che precede):

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 38 per il testo completo della seduta.]
Il Presidente Tupini informa che l'onorevole Dossetti ha presentato una proposta di articolo così formulata: 
«In caso di malattia, di infortunio, di perdita della capacità lavorativa, di disoccupazione involontaria, il lavoratore ha diritto ad ottenere per sé e per la sua famiglia, ad opera di appositi istituti previdenziali, prestazioni almeno pari al minimo vitale e da aumentarsi in proporzione ai servizi da lui resi.
«L'assistenza nella misura necessaria alle esigenze fondamentali della vita è garantita, ad opera di iniziative assistenziali, a tutti coloro che a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale o di contingenze di carattere generale, si trovino nella impossibilità di provvedere con il proprio lavoro a se stessi ed ai loro familiari.
«La legislazione sociale regola le assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, l'invalidità e la vecchiaia; protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori; stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e famigliare.
«È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».
[...]
Moropropone la seguente formula più sintetica delle altre, nell'intento di coordinare i vari punti di vista: 
«Il cittadino il quale, per qualsiasi ragione e senza sua colpa, si trovi nell'impossibilità di ricavare i mezzi di vita dal suo lavoro, ha diritto di ricevere dalla collettività prestazioni sufficienti per assicurare l'esistenza di lui e della sua famiglia. Tali prestazioni debbono essere aumentate in proporzione al lavoro ed al contributo sociale da lui prestato in precedenza.
«La legge regola le modalità relative alla completa attuazione del diritto all'esistenza sancito dalla presente Costituzione.
«È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».
[...]
Il Presidente Tupini, poiché l'onorevole Lucifero ha accettato che si discuta sulle formulazioni proposte dall'onorevole Togliatti, dà lettura del terzo articolo non numerato di dette proposte:
«Il lavoro, nelle sue diverse forme, è protetto dallo Stato, il quale interverrà per assicurare l'esistenza degli invalidi e inabili.
«Tutti i cittadini hanno diritto all'assicurazione sociale.
«La legislazione sociale regola le assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, l'invalidità e la vecchiaia; protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori; stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare.
«È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».
[...]
Dossetti osserva all'onorevole Togliatti che il primo comma dell'articolo da lui proposto consta di due elementi eterogenei, fusi in un unico periodo. Ritiene invece più chiara, dal punto di vista giuridico, la formula suggerita dall'onorevole Moro, alla quale si dichiara favorevole.
Moro, riallacciandosi a quanto ha osservato l'onorevole Dossetti, rileva che la prima parte del comma, proposta dall'onorevole Togliatti, si ricollega a quanto è detto nell'articolo successivo sotto un altro profilo; ed aggiunge che l'intervento dello Stato, diretto ad assicurare le condizioni di lavoro, è parallelo all'opera dei sindacati che tendono a questo stesso fine.
Quanto alla seconda parte del comma, gli sembra che ci si debba collegare a quanto si è detto in una precedente riunione, cioè che chi è senza lavoro ha diritto di essere assistito dallo Stato.
Fa infine presente l'opportunità di non scendere ad un'elencazione specifica che rientrerebbe nella competenza della terza Sottocommissione.
Mastrojannidomanda quali siano le forme di protezione di cui si parla nell'articolo proposto dall'onorevole Togliatti.
Togliatti, Relatore, risponde che si tratta delle forme di protezione indicate in seguito nel testo, cioè in senso economico, giuridico, politico, etico. Aggiunge che tra i diversi fattori della produzione, il fattore lavoro è particolarmente protetto.
Mastrojannisi domanda se non sia opportuno introdurre una maggiore precisazione, perché, dicendosi che il lavoro è protetto, non si intenda che viene protetta qualsiasi attività svolta dall'uomo.
Togliatti, Relatore, spiega che, a suo parere, deve essere protetta dallo Stato l'attività economica che si estrinseca col lavoro, mentre altre attività non sono considerate allo stesso modo.
Lucifero, Relatore, osserva che dovrebbe tranquillizzare la Sottocommissione il fatto che, sebbene partiti da presupposti molto lontani,egli e l'onorevole Togliatti hanno finito con lo scegliere presso a poco la medesima formula
Ciò dimostra che il lavoro, da qualunque punto di vista lo si consideri, rappresenta nella società moderna qualche cosa di sacro; e quindi riconosce l'opportunità di affermarne in questa sede la tutela. Si rende poi conto dell'intendimento dell'onorevole Togliatti di dare una protezione preminente al lavoro e particolarmente al lavoratore, al quale, nella società così come oggi viene concepita, manca quella possibilità di auto-protezione che invece hanno altri fattori della produzione.
Il Presidente Tupini si domanda se non sia da considerare implicita la protezione del lavoroda parte dello Stato nell'articolo approvato recentemente dalla Sottocommissione (ndr; cioè nell'attuale art.4 Cost.):«Ogni cittadino ha diritto al lavoro ed ha il dovere di svolgere una attività o esplicare una funzione idonee allo sviluppo economico o culturale o morale o spirituale della società umana, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta», dal momento che il diritto di lavorare da parte del cittadino importa necessariamente un dovere da parte dello Stato di farlo lavorare. Osserva che in caso affermativo, diverrebbe inutile la formula proposta dai Relatori.
Fa presente che, per assicurare il diritto all'esistenza dell'invalido e dell'inabile, l'articolo già approvato, di cui ha testé dato lettura, si potrebbe completare con la frase: «Gli invalidi hanno diritto all'esistenza». Osserva che con tale formula si assicurerebbero due diritti: quello del cittadino valido al lavoro, quello dell'invalido o dell'inabile all'esistenza.
Bassodichiara di non essere favorevole alla proposta del Presidente.
Quanto ai due concetti affermati nel primo comma della proposta dell'onorevole Togliatti, è favorevole al primo, ma non al secondo che ritiene meglio formulato nella proposta suggerita dall'onorevole Moro.
Mororitiene che una dichiarazione sulla protezione del lavoro da parte dello Stato debba farsi, ma non in questo articolo, bensì nel successivo in cui si parla dei sindacati. A suo parere, quella sarebbe la sede più adatta per trattare congiuntamente le due forme di tutela: attraverso i sindacati e attraverso lo Stato.
Mastrojanni fa presente che per il solo fatto che lo Stato obbliga a lavorare, è tenuto a proteggere l'individuo nell'esplicazione del suo lavoro; quindi la formula proposta dall'onorevole Togliatti: «Il lavoro, nelle sue diverse forme, è protetto dallo Stato» non va intesa, a suo parere, come una ripetizione di tale concetto, ma nel senso che lo Stato, tra tutti i fattori della produzione, predilige il lavoro. Se questa interpretazione è esatta, prospetta l'opportunità che tale affermazione venga fatta in modo esplicito.
Il Presidente Tupini pone ai voti la prima parte del primo comma del terzo articolo proposto dall'onorevole Togliatti:
«Il lavoro, nelle sue diverse forme, è protetto dallo Stato».
Cevolottodichiara di votare favorevolmente, se l'approvazione di questa proposizione lascerà immutata la questione della sua collocazione nel testo definitivo.
Il Presidente Tupini risponde che tale questione rimane per ora impregiudicata.
Dichiara di astenersi dalla votazione, perché ritiene che il concetto della proposta dell'onorevole Togliatti sia contenuto nell'articolo già approvato a proposito del diritto al lavoro e del dovere al lavoro.
Mastrojannidichiara di astenersi per le ragioni che poc'anzi ha esposto e per quelle ora dette dal Presidente.
Dossettiè favorevole alla formula, proprio per il motivo accennato dall'onorevole Mastrojanni, cioè che il lavoro, tra i diversi fattori della produzione, deve essere quello prediletto dallo Stato. Si riserva di presentare, quando sarà completato il lavoro della Sottocommissione, un articolo fondamentale nel quale verrà assorbita la formula ora approvata.
Basso, essendo favorevole al concetto informatore della disposizione, voterà in senso positivo, riservandosi però di proporre eventuali modifiche di forma.
Morosi dichiara favorevole alla proposta, di cui approva il concetto, ma ritiene che esso debba essere ripreso sia nell'articolo fondamentale che l'onorevole Dossetti si riserva di premettere alla parte concernente il diritto sociale, sia in quello riguardante l'autotutela dei lavoratori che si effettua mediante i sindacati e che viene integrata con la tutela effettuata dallo Stato.
(La Commissione approva la prima parte del comma con 11 voti favorevoli e 2 astenuti).
[...]
Togliatti, Relatore, dà lettura di una formula che tiene conto di molte osservazioni fatte durante la discussione:
«Gli inabili al lavoro hanno diritto di avere la loro esistenza assicurata dallo Stato. Tutti i cittadini hanno diritto all'assicurazione sociale contro gli infortuni, le malattie, l'invalidità, la disoccupazione involontaria e la vecchiaia.
«La legge protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori, stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare.
«È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».




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