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TTIP: IL PROBLEMA NON E' LA PRASSI DEL "CATTIVO" GLOBAL CAPITALISM MA LA COMPETENZA UE.

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1. Riprendendo l'esposizione in precedenza già fatta (e legata, in quel caso, al non trascurabile aspetto valutario e monetario dell'eventuale conclusione del TTIP), ci pare opportuno rammentare quale sia il quadro delle norme dei trattati europei circa la conclusione di accordi commerciali c.d. di "libero scambio". E lo faremo ripetendo più volte concetti già esposti, dato che repetita iuvant, specialmente nel caso in cui ci si ostini a sbagliare  
E' importante capire questo sistema normativo, perché solo in base a tale comprensione è possibile avere la consapevolezza di quale sia il livello di mutamenti dell'assetto sociale previsto in precedenza dalla Costituzione (perché questo dovrebbe essere il problema prioritario di cui rendersi conto), al quale siamo esposti per il mero fatto di aver aderito all'Unione europea.

In altri termini, non è, di per sé, la prassi internazionale negoziale imposta dalle forze del mercato globalizzato che costituisce la minaccia alla democrazia costituzionale del welfare, ma è, piuttosto, la legittimazione, - vincolante e assorbita nelle competenze tecnocratiche delle istituzioni non elettive UE-, che il trattato UE dà all'introduzione di tali prassi negoziali: sono i trattati che eliminano la valutazione autonoma delle istituzioni democratiche dei singoli Stati membri e che prevedono una "superiore" competenza a concludere trattati commerciali previsti, sempre dai trattati UE, come insieme di regole direttamente vincolanti nella realtà sociale degli Stati aderenti all'Unione.

2. Se dunque non ci fossero le norme dei trattati europei che consentono all'Unione certi oggetti di negoziazione e con certe procedure esclusivamente "europee", i cui esiti sono immediatamente vincolanti per i cittadini dei singoli Stati, la conclusione di accordi di libero scambio sarebbe soggetta alla competenza dei singoli Stati che dovrebbero singolarmente negoziare trattati di tale tipologia
Ma i singoli Stati dovrebbero necessariamente esercitare tale competenza sottoponendo la conclusione di tali trattati alle condizioni che dettano le norme costituzionali nazionali circa i possibili contenuti considerati legittimi alla luce di un interesse nazionale.
Ciò, per quanto riguarda il nostro ordinamento, è reso evidente avendo riguardo al testo dell'art.11 Cost.; tale norma, (rientrante fra i principi costituzionali non soggetti neppure a revisione ex art.138 Cost.), secondo l'inequivoca lettura datane dai lavori dell''Assemblea Costituente, rende in radice molto difficile giustificare la conclusione di accordi puramente economico-commerciali che non siano direttamente e obiettivamente legati alla "pace e alla giustizia fra le Nazioni""in condizioni di parità con gli altri Stati".

3. Schematizzando la intenzionale verbosità e oscurità delle previsioni dei trattati, emerge che, in base all'art.216 del TFUE, "Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri...qualora i trattati lo prevedano...".

In materia di  "politica commerciale comune" i trattati lo prevedono: precisamente all'art.207 del TFUE, innescando l'incombente vincolo diretto derivante da trattati in materia "commerciale" per gli Stati e, di conseguenza, per gli stessi cittadini europei. 
E quali oggetti rientrano in tali potenziali trattati che l'UE può concludere (con procedure speciali e, ribadiamo, direttamente vincolanti), sempre in base allo stesso art.207?
E' presto detto. Si tratta di: 
"accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni."

4. Prima immediata conseguenza di tale competenza attribuita all'UE e auto-sottrattasi dagli Stati aderenti è che tutti gli oggetti di scambio e gli obiettivi di "liberalizzazione" posti dalla norma europea sono divenuti non solo "legittimi" ma proprio doverosi
E questo prescindendosi dal vero e dimenticato problema, che è quello se questa "autosottrazione" di sovranità sia conforme ai principi costituzionali fondamentali, la cui violazione abrogativa avrebbe impedito di aderire a un trattato contenente una simile devoluzione "in bianco" di poteri negoziali sovrani: proprio in quanto relativi al perseguimento di diritti fondamentali di prestazione sociale, cioè attinenti ai doveri costituzionalmente sanciti dello Stato di diritto costituzonale. 

L'obiettivo della politica economica internazionale dei singoli Stati, a seguito dell'istituzione dell'UE, è perciò irrevocabilmente mutato in deroga ad ogni eventuale diversa previsione delle Costituzioni nazionali, non solo in tema di conclusioni di trattati, ma proprio con riguardo alle norme, sempre costituzionali, che, per certi settori di produzione di merci e specialmente di "servizi", possano imporre regole improntate all'interesse pubblico (nel caso italiano, fondamentalmente per la proiezione del principio lavoristico che caratterizza, in termini di tutela del lavoro e di perseguimento della piena occupazione, tutto il sistema costituzionale).

5. Questa competenza devoluta all'UE, - e affermata come vincolante, con pretesa prevalenza sui limiti costituzionali di liceità dei trattati internazionali rispetto alle norme ordinatrici fondamentali dell'assetto socio-economico nazionale-, è ben precisata anche con riguardo ai "servizi" considerati fonte di prestazioni pubbliche a tutela di diritti fondamentali quali la salute, cioè il sistema del servizio sanitario pubblico universale, la previdenza, cioè il sistema pensionistico pubblico, e l'istruzione, come organizzazione scolastica universale erogata dall'organizzazione pubblica.
Se qualcuno avesse dei dubbi su tale effetto, scaturente appunto dalla mera adesione al trattato UE, basta leggersi il paragrafo 4, secondo alinea, dello stesso art.207 (poniamo in neretto la parte chiaramente attributiva del potere negoziale all'UE). 

Per introdurre norme vincolanti che privatizzino, cioè "liberalizzino", i settori in questione, ponendoli sotto il controllo produttivo delle multinazionali finanziarie, l'unico limite è quello dell'unanimità in sede di Consiglio UE (cosa che, sull'esperienza finora avutasi delle regole fiscali "austere" che hanno devastato la crescita e l'occupazione in €uropa, non pare un grande ostacolo): 
"Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:
a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;
b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione."

Attenzione. Il rischio di "perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi" non è fonte di alcun obbligo istituzionale di giustificazione e ponderata motivazione circa i presupposti per cui intraprendere tali privatizzazioni, magari da sottoporre al vaglio dei singoli elettorati: è solo il presupposto che autorizza il metodo dell'unanimità in seno al Consiglio da cui scaturisce, senza alcuna altra formalità deliberativa, il vincolo per i singoli Stati.

6. Dunque, non è esatto, dal punto di vista giuridico e politico, che il pericolo dell'abolizione privatizzatrice di sanità, pensioni e istruzione pubbliche, gestite dagli Stati in nome di superiori (in precedenza) norme costituzionali fondamentali, scaturisca dalla "prassi" definitoria adottata nelle precedenti negoziazioni di liberoscambio relativa ai cosa debba intendersi per servizio pubblico (si dice: "L’escamotage risiede nella definizione di «servizio pubblico» adottata in questi accordi. Una definizione che si basa su due negazioni: 
a) non è servizio pubblico, quello la cui erogazione può essere effettuata anche da soggetti diversi dall’autorità di governo; 
b) non è servizio pubblico, quello per la cui erogazione è previsto un corrispettivo economico, anche una tantum. 
Da queste designazioni emerge chiaramente come l’istruzione e la sanità non vanno considerate servizi pubblici, in quanto possono essere erogati anche da soggetti privati, così come l’acqua, l’energia, i rifiuti e il trasporto pubblico, in quanto per la loro erogazione è previsto il pagamento di una tariffa.).

7. Una volta attribuita la competenza alle istituzioni UE, nei termini inequivoci sopra riportati, basta l'unanimità del Consiglio a superare ogni ostacolo.
Rimane una sola via praticabile di "resistenza"a questo mutamento liberoscambista dell'assetto socio-economico: quella di respingere la norma del trattato sulla competenza UE, per la sua illegittimità costituzionale, in base alla inderogabilità delle norme costituzionali interne, quale affermata nella "teoria dei controlimiti" dalla nostra Corte costituzionale: è questa norma che risulta pregiudizialmente illegittima, non l'inevitabile assetto negoziale che, aderendo al trattato UE, si è inteso rendere immediatamente vincolante per gli Stati aderenti, accettando quei contenuti di legittima negoziazione attribuita all'UE.

8. Questo assetto negoziale, infatti, una volta assunto nella competenza UE, può essere contestato solo per l'eventuale contrarietà al trattato. 
Che però, come dovrebbe essere evidente, non contiene norme fondamentali impeditive di tali privatizzazioni di servizi, subordinando ogni altro principio, ammesso che esista (e non esiste), alla instaurazione di una economia sociale di mercato fortemente competitiva.

Per chi avesse dei dubbi invitiamo a leggersi l'art.218 del TFUE, che specifica la procedura prevista dall'art.207 cit. per la conclusione degli accordi commerciali, e che, confermando il solo limite procedurale dell'unanimità in seno al Consiglio:
a)  include una "approvazione" del Parlamento europeo (che in effetti risulterebbe già nel caso  coinvolto, ancorché l'art.207 parrebbe derogare a tale onere procedurale) (art.218, par.6);
b) consente al singolo Stato di opporsi alla conclusione del trattato (e della sua diretta vincolatività per gli Stati) facendo mancare l'unanimità e sottoponendo alla Corte di giustizia UE la questione della compatibilità del nuovo trattato commerciale con il quadro degli stessi trattati europei (art.218, parr.8 e 11). 
Esclusa dunque ogni eccezione relativa alla incompatibilità del nuovo trattato "commerciale" con le norme fondamentali delle rispettive Costituzioni.


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