
1. Dunque, Carlo Clericetti, sul suo blog all'nterno di Repubblica.it, cerca di spiegare, citando un post di orizzonte48, "che non solo l'adesione all'Unione viene costituzionalizzata, ma la formulazione è tale che le norme europee diventano sovraordinate rispetto a quelle della nostra Costituzione, e dunque - nei casi in cui vi fosse un conflitto - debbono essere quelle a prevalere. I difensori della riforma sostengono che non cambia nulla rispetto ad ora, ma non è così: finora non c'è stato niente del genere nella nostra Carta".
Apriti cielo! Torme di europeisti entusiasti e convintissimi, si inalberano ergendosi a sommi intepreti del diritto (di ogni tipo: internazionale, dei trattati e costituzionale), facendo leva sull'argomento che il blog "disinformi" e condendo il tutto con insulti e insinuazioni personali. Uno spettacolo (di apertura mentale e di capacità di scendere nel "merito" che sarebbe il cavallo di battagli vincente dei sostenitori della riforma)!
Tralasciando i commentatori (peraltro bloccati su twitter e doppiamente inviperiti), che la sanno lunga e che gioiscono dello shadow-ban/censura del link al blog su twitter - che twitter non ritiene di spiegare pur a fronte dell'esperimento di varie procedure di segnalazione dell'inconveniente inutilmente esperite- vi riproduco qui, con alcune integrazioni, la mia replica, tecnico-interpretativa, pubblicata gentilmente da Clericetti.
Non sarà letta con alcuna attenzione dagli europeisti inviperiti.
2. Ma non importa: può anche servire a chi è dotato di volontà di capire e informarsi, cioè ai sempre più numerosi lettori di questo blog, come quadro riassuntivo di una parte consistente delle fonti qui analizzate e delle analisi rilevanti sul tema della "€uro-riforma":
"I. Per prima cosa va notato che, per partito preso, e senza aver dunque letto né quanto scrivo, né tantomeno la "riforma", taluni si basano sull'art.117 per sostenere che non sia "cambiato nulla". RIguardo al 117 sono il primo a evidenziarlo.http://orizzonte48.blogspot.it/2016/10/la-costituzionalizzazione-del-vincolo.html
II. Rimane il fatto che la lettura completa e non estrapolata del mio post consente di comprendere il "quid novi" degli artt.55 e 70: se fosse bastato l'art.117, vecchio e nuovo, non avrebbero avuto bisogno di una riformulazione di altre e ben più importanti norme fondamentali relative all'intero potere legislativo (in Costituzione!).
Il che consiste in un'anomalia che salta agli occhi dal confronto tra gli articoli 55 e 70, nella formulazione risalente al 1948, e la nuova. Riproduco i passaggi c) e d) (ivi mancante) del sintetico ragionamento svolto nel post:
"...c) vi accorgerete, dunque, che l'effetto aggiuntivo più eclatante, rispetto alle previsioni della Costituzione del 1948 è che "la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"è divenuta un contenuto super-tipizzato e dunque, potere-dovere immancabile, della più importante funzione sovrana dello Stato (quella legislativa): ergo, la sovranità italiana è, per esplicito precetto costituzionale, vincolata, per sempre, ad autolimitarsi attraverso l'adesione alla stessa UE che, per logica implicazione, diviene un obbligo costituzionalizzato.
d) Non potrebbe dunque non essere, lo Stato italiano, parte dell'Unione, così com'è (dato che la previsione costituzionale non parla di alcuna iniziativa tesa alla revisione e al dinamico aggiornamento dei trattati stessi), altrimenti il Parlamento, cioè il teorico massimo organo di indirizzo politico-democratico, non sarebbe in grado di adempiere al suo dovere costituzionalizzato".
Il che consiste in un'anomalia che salta agli occhi dal confronto tra gli articoli 55 e 70, nella formulazione risalente al 1948, e la nuova. Riproduco i passaggi c) e d) (ivi mancante) del sintetico ragionamento svolto nel post:
"...c) vi accorgerete, dunque, che l'effetto aggiuntivo più eclatante, rispetto alle previsioni della Costituzione del 1948 è che "la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"è divenuta un contenuto super-tipizzato e dunque, potere-dovere immancabile, della più importante funzione sovrana dello Stato (quella legislativa): ergo, la sovranità italiana è, per esplicito precetto costituzionale, vincolata, per sempre, ad autolimitarsi attraverso l'adesione alla stessa UE che, per logica implicazione, diviene un obbligo costituzionalizzato.
d) Non potrebbe dunque non essere, lo Stato italiano, parte dell'Unione, così com'è (dato che la previsione costituzionale non parla di alcuna iniziativa tesa alla revisione e al dinamico aggiornamento dei trattati stessi), altrimenti il Parlamento, cioè il teorico massimo organo di indirizzo politico-democratico, non sarebbe in grado di adempiere al suo dovere costituzionalizzato".
III. Che si costituzionalizzi un contenuto tipico dell'attività legislativa e si definisca la mission costituzionale del massimo organo rappresentativo dell'indirizzo politico è un'anomalia che si contrappone alla soluzione esattamente contraria adottata dalla Costituzione tedesca, come ho mostrato qui:http://orizzonte48.blogspot.it/2016/11/la-stupefacente-costituzione-teronoma.html
Sulla Germania e su come intende in modo sistematico, e molto pratico, il proprio filtro costituzionale, aggiungerei questo
http://orizzonte48.blogspot.it/2016/06/uk-italia-e-la-sovranita-la-sua-ragion.html (PP. 2-3.1.: si tratta della "rigida"Lissabon Urteil della Corte tedesca così come commentata, semplicemente prendendo atto, della irrealizzabilità degli Stati Uniti d'€uropa, da parte delle stesse istituzioni UE)
e questo:
http://orizzonte48.blogspot.it/2015/06/la-sentenza-della-corte-uropea-sullomt.html (qua s'è avuto un caso clamoroso di "adeguamento" della CGUE alla Corte costituzionale tedesca, esattamente in senso inverso a quanto accade in Italia!)
http://orizzonte48.blogspot.it/2016/06/uk-italia-e-la-sovranita-la-sua-ragion.html (PP. 2-3.1.: si tratta della "rigida"Lissabon Urteil della Corte tedesca così come commentata, semplicemente prendendo atto, della irrealizzabilità degli Stati Uniti d'€uropa, da parte delle stesse istituzioni UE)
e questo:
http://orizzonte48.blogspot.it/2015/06/la-sentenza-della-corte-uropea-sullomt.html (qua s'è avuto un caso clamoroso di "adeguamento" della CGUE alla Corte costituzionale tedesca, esattamente in senso inverso a quanto accade in Italia!)
IV. Ma poi, sul piano normativo, tali passaggi non avrebbero neppure bisogno di essere troppo interpretati, dato che è la stessa Relazione governativa di accompagnamento della riforma, presentata al Senato, ad affermarlo, e proprio citando l'esigenza di adeguamento della Costituzione, attuale, al fiscal compact e all'introduzione in Costituzione del connesso pareggio di bilancio (e al nuovo patto di stabilità interna, cioè al pareggio di bilancio inderogabile per gli enti autonomi territoriali). V. qui:http://orizzonte48.blogspot.it/2016/10/luro-riforma-della-costituzione-la.html
V. Sulla filosofia riformatrice connessa all'€uropa, in effetti, gli atti ufficiali dell'organismo incaricato dalla Commissione di "predicare" le riforme" costituzionali ai vari paesi UE, sono inequivocabili:http://orizzonte48.blogspot.it/2016/10/la-filosofia-riformatrice-della-venice.html
VI. Infine, per un quadro riassuntivo dell'intera questione e del livello di falsificazione (in senso popperiano) cui s'è pervenuti per legittimare la riforma, rinvio a quanto scritto qui, dove c'è una ricostruzione anche storica della questione del bicameralismo, e della relativa critica, erroneamente attribuita a Mortati:http://orizzonte48.blogspot.it/2016/11/bicameralismo-improprio-o-asimmetrico.html"
3. Ma il commento forse più "divertente"è questo:
Questo commento ha il "pregio" di mettere insieme, in un unico breve periodo, una serie di inesattezze storico-concettuali, veramente notevoli.
Non solo di un passo supera ogni obiezione al fatto che un solo trattato sia costituzionalizzato, tra i tanti anche più importanti trattati relativi a organizzazioni internazionali nati anche prima della Costituzione: ad es; il trattato ONU che è del 1945, ancorché ratificato dall'Italia nel 1957, "solo" 50 anni fa; o il trattato Nato, ratificato dall'Italia nel 1949...
Non solo, dunque, non si domanda perché i trattati che hanno effettivamente garantito la pace in Europa nel secondo dopoguerra - laddove i conflitti armati in Europa sono invece ricomparsi proprio in concomitanza della nascita dell'UE!- siano stati lasciati alla previsione dell'art.11 Cost., senza sentire il bisogno di modificare addirittura il contenuto vincolato della funzione legislativa e la mission giustificatrice degli stessi organi legislativi...
Ma dà anche per scontato che l'unione federata degli Stati europei non sia stata considerata, ed esplicitamente respinta, come oggetto di possibile costituzionalizzazione, da parte dell'Assemblea Costituente.
4. Sarà dunque uno shock notevole, per il commentatore convinto, sapere che il federalismo interstatale come "soluzione"€uropeista, proprio allo scopo di disabilitare gli Stati democratici del welfare e reinstaurare il governo sovranazionale dei mercati, era stato già da lungo tempo teorizzato, trovando la sua sistematizzazione più compiuta nel super-liberista von Hayek già nel 1944:
"in una federazione di stati nazionali la diversità di interessi è maggiore di quella presente all'interno di un singolo stato, e allo stesso tempo è più debole il sentimento di appartenenza a un'identità in nome della quale superare i conflitti stessi (…). Un'omogeneità strutturale, derivante da dimensioni limitate e tradizioni comuni, permette interventi sulla vita sociale ed economica che non risulterebbero accettabili nel quadro di unità politiche più ampie e per questo meno omogenee (pagg.121-122)").
Ma la formulazione di Hayek stesso costituisce appunto una sintesi a posteriori di una concezione che nel '900, era già considerata consolidata. Einaudi, lo sa benissimo e infatti, ispirandosi a un altro economista "iper" e, poi, "neo" liberista, Lionel Robbins, patrocina l'elaborazione del "Manifesto di Ventotene" sulla base del pensiero europeista dell'ordine sovranazionale dei mercati.
5. Come se non bastasse, la natura del federalismo europeo, - non a caso costantemente patrocinato dai liberisti amanti del gold standard e dunque della "moneta unica europea" (sempre Hayek: "Con una moneta unica, l'autonomia delle banche centrali nazionali sarà ristretta almeno quanto lo era sotto un rigido gold standard– e forse anche di più dal momento che, anche sotto il tradizionale gold standard, le fluttuazioni dei cambi tra paesi erano più ampie di quelle fra diverse parti di uno Stato o di quanto sarebbe comunque desiderabile consentire nell'unione...") e delle recessioni come opportunità per riequilibrare verso il basso il costo del lavoro-, era già stata considerata da Rosa Luxemburg, proprio sulla base della sua natura mercatista e propria dell'anarchia naturale del capitalismo.
"...Che un' idea così poco in sintonia con le tendenze di sviluppo non possa fondamentalmente offrire alcuna efficace soluzione, a dispetto di tutte le messinscene, è confermato anche dal destino dello slogan degli “Stati Uniti d’Europa”. Tutte le volte che i politicanti borghesi hanno sostenuto l’idea dell’europeismo, dell’unione degli stati europei, l’hanno fatto rivolgendola, esplicitamente o implicitamente, contro il “pericolo giallo”, il “continente nero”, le “razze inferiori”; in poche parole l’europeismo è un aborto dell’imperialismo.
E se ora noi, in quanto socialdemocratici, volessimo provare a riempire questo vecchio barile con fresco ed apparentemente rivoluzionario vino, allora dovremmo tenere presente che i vantaggi non andrebbero dalla nostra parte, ma da quella della borghesia..."
E se ora noi, in quanto socialdemocratici, volessimo provare a riempire questo vecchio barile con fresco ed apparentemente rivoluzionario vino, allora dovremmo tenere presente che i vantaggi non andrebbero dalla nostra parte, ma da quella della borghesia..."
6. Senza aggiungere altre possibili copiose fonti sulla preesistenza, al 1946-47, dell'idea di federalismo e di Unione europea, sempre improntata al "governo dei mercati" e allo Stato minimo con una moneta unica insterstatale (e naturalmente "il pareggio di bilancio"), assunte come leggi naturali politico-economiche, la prova-provata la troviamo negli stessi lavori dell'Assemblea Costituente.
Poiché, a differenza degli attuali, i deputati della Costituente erano còlti, e deliberavano preoccupandosi di informare il popolo (qui, p.4), la questione dell'eventuale inserimento dell'Europa fu esaminata e SCARTATA, sulla base delle considerazioni di sintesi (corrispondenti ad una vasta maggioranza), svolte dal presidente dell'Assemblea dei "75", (cioè quella "redigente"), Meuccio Ruini, in relazione al testo, approvato, dell'art.11 Cost. (quello che stabilisce i limiti entro i quali l'Italia può aderire ad organizzazioni internazionali):
"...Ma qualcuno ha chiesto: di quali organizzazioni internazionali si tratta?Non si può prescindere dalla indicazione dello scopo. Vi possono essere organizzazioni internazionali contrarie alla giustizia ed alla pace. L'onorevole Zagari ha ragione nel sottolineare che non basta limitare la sovranità nazionale; occorre promuovere, favorire l'ordinamento comune a cui aspira la nuova internazionale dei popoli.Ma l'attività positiva diretta a tale scopo è certamente implicita anche nella nostra formulazione: che dovrebbe essere (e non è facile qui su due piedi) tutta rimaneggiata, col rischio di perdere l'equilibrio faticosamente raggiunto di un bell'articolo.La questione sollevata dall'onorevole Bastianetto, perché si accenni all'unità europea, non è stata esaminata dalla Commissione. Però, raccogliendo alcune impressioni, ho compreso che non potrebbe avere l'unanimità dei voti.L'aspirazione alla unità europea è un principio italianissimo; pensatori italiani hanno messo in luce che l'Europa è per noi una seconda Patria.È parso però che, anche in questo momento storico, un ordinamento internazionale può e deve andare anche oltre i confini d'Europa. Limitarsi a tali confini non è opportuno di fronte ad altri continenti, come l'America, che desiderano di partecipare all'organizzazione internazionale.Credo che, se noi vogliamo raggiungere la concordia, possiamo fermarci al testo della Commissione, che, mentre non esclude la formazione di più stretti rapporti nell'ambito europeo, non ne fa un limite ed apre tutte le vie ad organizzare la pace e la giustizia fra tutti i popoli."
7. I costituenti, come traspare dall'intervento di Ruini, dovevano avere ben presente la "lezione" di Rosa Luxemburg, e hanno cercato di prevenire una deriva neo-liberista e liberoscambista, che avrebbe comportato il minare alle basi la nascente democrazia sociale e pluriclasse a cui si voleva dar vita; volevano anticipare, cioè, il pericolo di reinstaurazione e di "rivincita" del capitalismo anarcoide, dedito al controllo totalitario delle istituzioni (solo formalmente) democratiche, desiderato da Hayek e Einaudi. E dagli ordoliberisti tedeschi.
7.1. I migliori e più "liberi" pensatori tedeschi di oggi, sono ben consapevoli che questo pericolo non è stato purtroppo scongiurato: l'idea neo-ordoliberista, da sempre alla base dell'Unione €uropea, distruttiva della tutela del lavoro e del welfare, ha prevalso a proprio tramite il trattato che si vuole ora costituzionalizzare.
Ce lo dice Wolfgang Streeck, uno dei più eminenti sociologi ed economisti tedeschi, con parole che non lasciano adito ad equivoci:
“Dato che i problemi di legittimazione del capitalismo democraticopresso il capitale divennero problemi di accumulazione, fu necessaria la liberazione dell'economia capitalistica dall'intervento democratico quale condizione per la loro risoluzione. In questo modo si trasferì dalla politica al mercato il luogo dove assicurare una base di massa a sostegno del moderno capitalismo nelle sue motivazioni più profonde, generatedall'avidità e dalla paura (greed and fear), nel contesto del processo di immunizzazione avanzata dell'economia rispetto alla democrazia di massa.Descriverò questo sviluppo come il passaggio da un sistema di istituzioni politiche ed economiche di orientamento keynesiano, tipico della fase fondativa del capitalismo postbellico, a un regime economico neo-hayekiano.”A "greed and fear" c’è una nota: ”Greed and fear, avidità e paura sono, secondo l'autodescrizione del capitalismo finanziario fornita dall’economia finanziaria, spinte decisive al funzionamento dei mercati azionari e dell'economia capitalistica in generale (Shefrin 2002).” (W. Streeck, Tempo guadagnato, Feltrinelli, Milano, 2013, pagg. 25 e 221).
8. In sintesi, chi crede (magari in buona fede...) che l'Unione europa sia volta alla pace e alla giustizia fra le nazioni, dimentica che è stata, e rimane, una costruzione politico-culturale hayekiana, in cui la "pace" significa in realtà il dominio delle"oligarchie dei mercati" a scapito del resto della società dell'intera Europa, sottoposta a undominio totalitario, strenuo avversario della "dignità del lavoro" (come appunto teorizzava Hayek).
Una volta che si sia consapevolmente compreso questo quadro storico-economico, superando gli accorti slogan dei trattati, che dissimulano lo pseudo-concetto di piena occupazione c.d. neo-classica e l'antisolidarsimo competitivo tra Stati (qui, p.2), è questo, dunque, che si vuole costituzionalizzare, contro la volontà espressa dei Costituenti, e il principio della sovranità popolare di una democrazia fondata sul lavoro?
8.1. E secondo lo stesso Lucifero, costituente di orientamento liberale, questa sovranità popolare del lavoro non doveva essere messa in discussione, in seguito, da "coloro che non credono nelle Costituzioni":
"...credo che la Costituzione democratica debba chiaramente sancire il concetto che la sovranità, cioè il potere, non solo appartiene al popolo, ma nel popolo costantemente risiede. Ed allora bisogna impedire qualunque interpretazione che un giorno possa far pensare a sovranità trasferite o comunque delegate. Ecco perché al termine «appartiene», come pure al termine «emana», preferisco il termine «risiede».
Gli organi attraverso i quali la sovranità e i poteri si esercitano nella vita di un popolo, sono organi i quali agiscono in nome del popolo, ma che non hanno la sovranità, perché questa deve restare al popolo. Ecco perché è preferibile il termine «risiede» in confronto a quello di «appartiene».
...
Può sembrare una sottigliezza, ma sottigliezza non è. La verità è un'altra.
Esistono fra gli uomini due categorie di persone di fronte ai problemi costituzionali: quelli che credono nelle Costituzioni e quelli che non credono nelle Costituzioni.
Per quelli che non credono nelle Costituzioni, cioè che pensano che il giorno che avessero la maggioranza farebbero quello che vogliono, un'affermazione di principio può sembrare una sfumatura, e non ha importanza; ma per coloro che, come me, credono profondamente nelle Costituzioni e nelle leggi, ogni parola ha il suo peso e la sua importanza per il legislatore di domani.
Noi ci dobbiamo preoccupare del documento che facciamo, guardando verso l'avvenire, cioè dando norme sicure ai legislatori di domani, in modo che la volontà di oggi non possa essere violata per improprietà di linguaggio, voluta o non voluta che sia."
Se fosse esistita l'Unione Europea prima del 1947, sicuramente la Costituzione l'avrebbe inclusa nei suoi articoli. Non vedo perchè avrebbe dovuto far finta che non esista quel livello superiore di legislazione, su molte materie...
D'altra parte è vero che se fosse esistita l'Ue negli anni '40, non ci sarebbe stata la guerra mondiale e quindi neanche la nostra nuova Costituzione..."