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IL CAMBIO DI MANO- 2: REVISIONE E "SOSPENSIONE" DELLA COSTITUZIONE (il procedimento in frode alla legge)

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Partiamo dalla conclusione dell'ultimo post:
"Ora chi, a seguito di questo scenario, fosse in un ragionevole stato di disperazione, sappia che tutto ciò, per ora, almeno finchè non avranno finito di devastare la Costituzione del '48, NON E' IRREVERSIBILE.
Perchè la Costituzione ancora consentirebbe di ristabilire fisiologiche condizioni di democrazia, sovrana, negli originari termini "necessitati" (quelli che o esistono o la democrazia "non è" come dice Mortati), per i quali si spese la Costituente."

Per capire la portata di questo potente strumento di difesa democratica della sovranità popolare, minacciata dal più o meno strisciante tentativo di disapplicazione da parte del "vincolo esterno", occorre comprendere le radici della sua forza vincolante. Non ancora divelte dall'avanzata dell'ordoliberismo: il "potere costituente".
A tal fine ricorriamo all'analisi di Vincenzo Caianiello, illustre autore democratico e liberale - ma consapevole del significato della democrazia, come Popper e Rawls, non come i nostrani €uro-spaghetti-tea-party-bancari-, Presidente della Corte costituzionale,  già ispiratore di questo post riportato in apposito capitolo di "Euro e (o?) democrazia costituzionale".
Lo spunto viene, questa volta, da un importante scritto "Come nascono le Costituzioni" (in "Istituzioni e Liberalismo", Rubattino 2005, pagg.219 ss.). Ecco cosa ci spiega:

"Il potere costituente che, da un punto di vista storico, è l'insieme di fatti, eventi e fenomeni causali cui è riconducibile la Costituzione di volta in volta presa in considerazione, dal punto di vista giuridico-sistematico è la tipizzazione di quei fenomeni.
Per verificarne il riscontro storico, non è il caso di soffermarsi sulle costituzioni c.d. ottriate, cioè quelle concesse o elargite dal monarca - come fu lo Statuto concesso da Carlo Alberto Re di Sardegna nel 1848 e quelli parimenti concessi nello stesso anno da Pio IX e dal Re delle Due Sicilie- perchè la loro fonte non può ravvisarsi in un potere costituente originario, dato che quegli Statuti hanno la loro fonte giuridica nel potere costituito del principe, che li concede, per cui la loro legittimazione non è originaria bensì derivata.
Quelli che abbiamo indicato come i prototipi delle costituzioni moderne, la cui fonte è ravvisaile in un potere costituente originario, e cioè la Costituzione degli Stati Uniti d'America e la Dichiarazione dei diritti dell'Uomo in Francia, furono mosse dall'esigenza di voltare pagina rispetto al passato, sia pure con finalità diverse quali, rispettivamente, l'indipendenza dal potere coloniale inglese e la sconfitta del potere assoluto. Entrambe si collocano dunque nel quadro di eventi straordinari segnati dalla drammatica rottura coi precedenti assetti di potere e dalla nascita di ordinamenti politici nuovi antagonisti di quelli sconfitti 
- E qui occorre una seria cultura storico-giuridica per comprendere quale fosse, in base al chiaro tenore dei lavori della Costituente, il modello antagonista effettivamente "sconfitto", come causa prima dello stesso avvento del fascismo, ndr.-.
...Ai nostri giorni...in un quadro analogo di straordinarietà si colloca il potere costituente che ha dato vita al nuovo assetto costituzionale italiano del 1948...La Costituzione italiana del 1948è dunque anch'essa manifestazione di un potere costituente che emerse in in conseguenza di eventi straordinari e drammatici, consumati in conseguenza della costante violazione dello Statuto albertino da parte di chi doveva esserne il custode, quali la sconfitta militare, la resistenza, il referendum popolare che aveva cacciato la monarchia. Furono eventi che alimentarono la passione civile necessaria a far nascere quello spirito costituente senza il quale le costituzioni non possono nascere forti...
Queste circostanze verificatesi sul piano storico testimoniano su quello giuridico formale il carattere originario del potere costituente che fece nascere la Costituzione repubblicana del 1948, la quale fonda la sua legittimazione esclusivamente su quel potere. Quando invece si pone mano ad operazioni di revisione della Costituzione che traggono origine da ina investitura che nella stessa affonda le sue radici - e se al potere di revisione sono posti limiti e confini che chi si appresta alla revisione ha il dovere di rispettare, non si è in presenza d potere costituente, bensì di potere costituito. Un potere che, non essendo originario è fortemente condizionato dalla esigenza di conservazione di quelli che sono i principi cardine fissati in Costituzione che restano immodificabili.
Se quello di revisione è potere costituito esso non può atteggiarsi ad un certo momento come potere costituente...perchè la legittimità del potere costituito è condizionata dalla fedeltà alla fonte che lo ha legittimato.
...La nostra Costituzione, prevedendo che alcune sue disposizioni possano essere superate dai tempi o possano nanifestare difetti di funzionamento, stabilisce epressamente all'art.138 quale debba essere la procedura di revisione... 
Per come è previsto dall'art.138, il potere di revisione appare chiaramente preordinato a modifiche puntuali che lascino intatto l'impianto complessivo, dato che la possibilità di assoggettamento (solo eventuale) a referendum oppositivo difficilmente consentirebbe che possano accorparsi in un solo quesito più oggetti se non coartando la volontà dell'elettore, costretto ad esprimersi con un'unica risposta in senso negativo su oggetti tra loro non omogenei.
Sul piano storico (si era nel 1998, ma finora la tendenza revisionista critica è rimasta sempre identica, ndr), le esigenze di revisione...si sono manifestate negli ultimi tempi per sbloccare i meccanismi inceppati della governabilità, della lentezza del procedimento legislativo, del rapporto governo centrale-autonomie...
Un procedimento di revisione diverso da quello previsto e per raggiungere risutlati eccedenti quelli consentiti dalla sua stessa natura non potrebbe considerarsi praeter Constitutionem, bensì contra Constitutionem, per la semplice ragione che, se fosse possibile pensre che, dal punto di vista di quella vigente, sia indifferente che per le modifiche ad essa possa seguirsi qualsiasi procedimento, non si spiegherebbe la ragione per cui l'art.138 ne detti specificamente uno soltanto.
....Sul piano storico sembra utile ricordare che questa Costituzione ha fatto crescere culturalmente l'Italia, mentre i mutamenti costituzionali di carattere radicale si legittimano...quando conseguono ad eventi straordinari che di per sè già spazzano gli assetti precedenti....Eventi che impongono di voltar pagina sul piano costituzionale con un nuovo assetto giuridico-formale che recepisca il contenuto ed il significato dell'evento straordinario già verificatosi sul piano storico.
Oggi, in mancanza di presupposti che possano far pensare alla instaurazione di un potere costituente, vi è seriamente da dubitare che si stia operando in una quadro di legalità costituzionale, quando si dichiara di volersi mantenere pur sempre nel solco della Costituzione esistente, mentre contemporaneamente di mettono da parte le sue procedure e si pretende, utilizzando un potere che deriva dalla Costituzione stessa, di snaturarla così vistosamente in un modo che solo una costituzione nuova potrebbe consentire. 
Si deve poi tenere conto che se i mutamenti, che vengono apportati, sono tanto radicali da farne risentire anche le parti non espressamente modificate, ne discendono in prospettiva squilibri ad antinomie che portano all'indebolimento dell'insieme, così esponendolo al sempre più frequente rischio di manomissioni. E poi come si risolveranno i contrasti tra la prima e la seconda parte della Costituzione, che già si vanno profilando come conseguenza delle modifiche proposte? 
Se volessimo prendere a prestito gli istituti del diritto privato, useremmo la formula del "procedimento in frode alla legge", consistente nel porre in essere atti che, se considerati separatamente, appaiono in sè validi, ma che producono nella loro sinergia un risultato che eccede o capovolge la premessa...
Sarebbe sterile forzatura considerare evento straordinario il venire alla ribalta di formazioni politiche nuove, non di rado composte da uomini del passato, o l'avvento al Governo di una formazione politica (che in precedenza aveva svolto, spesso solo formalmente, il ruolo della opposizione), alleatasi con una parte di quella che per oltre quarant'anni aveva avuto la guida del governo centrale. Il tutto verificatosi attraverso un avvicendamento anomalo, perchè innestato da vicende giudiziarie estranee al confronto politico..."

A chi sia abbia seguito finora questo blog, non sfuggiranno le molteplici implicazioni che, da queste chiare analisi e puntualizzazoni di concetti imprenscindibili - e non a caso accuratamente assenti dal dibattito politico-mediatico-, si riflettono sulla situazione attuale.
Le lascio per il momento alla vostra riflessione, dandovi anche il tempo di connetterle coi links inseriti (il che agevolerà la comprensione dello sviluppo ulteriore dell'argomento). 
E questo per poi riprendere il discorso in modo da trarre alcune conclusioni propulsive che ci possano servire da guida per capire e difendere la nostra democrazia dall'attacco violento cui è oggi sottoposta.


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