
1. Dovrei forse impegolarmi nella complessa spiegazione giuridica di come e perché si configurino, O NON SI CONFIGURINO, gli "aiuti di Stato", allorchè sia coinvolto l'intervento di un meccanismo di impiego di risorse finanziarie provenienti dai contributi affluiti dagli operatori privati del settore considerato?
E' Natale, ma non solo per questa ragione (che da sola mi parrebbe ipocrita), non mi sento di farlo.
E d'altra parte, come vedremo, questo è un aspetto secondario rispetto all'intero fronte degli effetti della disciplina della "Unione Bancaria" e del suo indispensabile presupposto che è la stessa moneta unica.
Mi limito a farne una trattazione riassuntiva, "d'assieme", senza scendere nel dettaglio di tutti gli aspetti costituzionali, giuridico-internazionali ed economici che, pure, la tumultuosa situazione degli ultimi giorni sta facendo emergere in tardivi e ondivaghi risvegli.
2. Per facilità di comprensione di alcuni aspetti sistemici del c.d. "diritto dei trattati", in tema di "aiuti di Stato", procedo a linkarvi una "decisione" della Commissione e una decisione della Corte europea, tra loro conformi, che escludono, per analoghi fondi di categoria, a base contributiva obbligatoria, la ricorrenza dei presupposti dell'aiuto di Stato:
relativa al regime di aiuti di Stato SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10, ex CP 157/07] a cui la Francia ha dato esecuzione (Accordo interprofessionale stipulato nell'ambito dell'Associazione francese per la valorizzazione dei prodotti e dei settori professionali dell'orticoltura e del paesaggio — Val'Hor).
Questo il (criptico) dispositivo della decisione:
"Il finanziamento delle azioni di promozione, pubblicità, assistenza tecnica e di ricerca e sviluppo condotte dall'organizzazione interprofessionale Val'Hor mediante contributi volontari obbligatori nel periodo 2005-2014 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, fatta salva la questione se le sovvenzioni dello Stato a un'organizzazione interprofessionale costituiscono un aiuto al settore interessato o se le sovvenzioni concesse a tali azioni costituiscono aiuti di Stato."
Queste le sue conclusioni:
"Gli artt. 92, n. 1 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) e 93, n 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) vanno interpretati nel senso che i regolamenti emanati da un'organizzazione di categoria di diritto pubblico ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria organizzata a favore dei propri membri e dai medesimi decisa, mediante risorse prelevate presso i membri stessi e obbligatoriamente destinate al finanziamento di tale campagna, non costituiscono parte integrante di una misura d'aiuto ai sensi delle dette disposizioni e non sono soggetti all'obbligo di previa comunicazione alla Commissione, qualora risulti accertato che tale finanziamento è stato realizzato per mezzo di risorse in ordine alle quali la detta organizzazione di categoria di diritto pubblico non ha mai avuto il potere di disporre liberamente."
3. Siamo al di fuori della materia bancaria e della sua farraginosa e volutamente ambigua normativa europea ora recepita in Italia: ma questa non è un'attenuante, anzi, è un aggravante.


4. E' un'aggravante perchè, a monte della logica del diritto europeo, esiste e dovrebbe esistere, sempre e comunque, la salvaguardia dell'interesse costituzionale, sovrano e democratico, della nazione italiana, non sacrificabile ma solo "limitabile" per perseguire la "pace", cioè la non conflittualità, e la "giustizia", cioè l'equa, effettiva e razionale realizzazione dei diritti fondamentali, tra le Nazioni.
Vi invito a rifare la connessione di quanto appena detto con questa linea di pronunzie della nostra Corte costituzionale, più che mai attuale sul tema bancario, oggi tragicamente alla ribalta:
"Non v’è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)."
5. L'irrigidimento, in materia bancaria, della Commissione rispetto ai precedenti da essa stessa affermati in tema di aiuti di Stato, pare volto a mettere l'Italia con le spalle al muro, per non si sa quali oscure colpe e bias punitivi o, peggio ancora, per realizzare un disegno non ben dichiarato e forse non dichiarabile.
A conferma di tale "confuso" ed incoerente irrigidimento, ecco qua:
Comunicato Stampa N° 260 del 23/12/2015
Per Banca Tercas nessuna conseguenza negativa perché è già pronto l’intervento di un fondo volontario del sistema bancario
La Commissione europea ha assunto in data odierna la propria decisione sull’intervento di sostegno effettuato, nel 2014, dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) in favore della Banca Tercas, in relazione all’acquisizione di questa da parte della Banca Popolare di Bari. A seguito di una indagine approfondita, la Commissione ha concluso che tale intervento costituisce un aiuto di Stato non compatibile con la disciplina europea.
La Commissione europea, modificando il proprio orientamento, ha parificato l'intervento del FITD a una misura di supporto pubblico. Infatti la Commissione europea ha ritenuto, nonostante che il FITD sia costituito da risorse private, che i suoi interventi siano imputabili allo Stato italiano in ragione dell’approvazione ex post da parte della Banca d’Italia delle decisioni che li dispongono e dell’obbligatorietà dell’adesione al Fondo.
Affinché l’intervento del Fondo, qualificato come aiuto di Stato, potesse essere considerato compatibile con la disciplina europea, sarebbe stata necessaria la previsione di misure di contenimento della distorsione alla concorrenza, tra le quali, in particolare, la condivisione degli oneri da parte dei detentori di obbligazioni subordinate (c.d. burden-sharing).
Il FITD, anche su suggerimento e impulso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha istituito un meccanismo completamente volontario, con una gestione distinta da quella con cui sono assunte le decisioni a tutela dei depositanti, e finanziato con risorse diverse dalle contribuzioni obbligatorie. Il meccanismo volontario, per definizione non assoggettabile ai vincoli previsti per gli aiuti di Stato, provvederà a replicare il precedente intervento, restituendo alla Banca Tercas l’intero ammontare delle risorse che questa dovrà retrocedere al FITD in esecuzione della decisione della Commissione.
L’intervento del meccanismo garantirà la piena continuità finanziaria e operativa di Banca Tercas, neutralizzando le conseguenze negative della decisione della Commissione europea."
6. Rispetto a quanto "mutando di orientamento" ad Italiam, dice oggi la Commissione, i surriportati precedenti, infatti, presentavano maggior evidenza della possibile violazione del principio concorrenziale.
Ma anche risultavano, con tutta evidenza, di minor delicatezza sistemica.
Tra l'altro il precedente orientamento lassista sulle contribuzioni "volontarie-obbligatorie" (discernere, adesso e in concreto, le due ipotesi alternative, tramite mutamenti di disciplina apportati a posteriori, equivale a far assurgere alla dignità di principio di diritto l'aggettivo sarcastico "spintaneo"), riguarda altri Stati-membri (Francia e Olanda).
7. Da qui l'oggettiva impressione che, anche nella logica interna del diritto e della discrezionalità europei, si facciano "distinguo" farraginosi e discriminatori.
Ma quello che conta veramente, è ciò che la Commissione dovrebbe imparare a temere e considerare, come forma di rispetto delle democrazie e dei diritti fondamentali di cui, per trattato, NON ha competenza ad occuparsi: cioè dovrebbe rendersi conto che il diritto costituzionale democratico dei popoli condiziona sempre le determinazioni, per di più "ultra vires", di un'organizzazione internazionale liberoscambista (o di un'unione economica, per un "mercato unico", governata dalla "forte competizione" tra Stati, che è la stessa cosa...)
E cioè la Commissione, e ogni altro organo di tale organizzazione liberoscambista, dovrebbero imparare a RISPETTARE la pienamente legittima - e doverosa- facoltà dell'Italia di richiamarsi alla impossibilità di applicare soluzioni che contraddicono quei principi della Costituzione che non sono MAI derogabili dalla disciplina del trattato liberoscambista europeo.
8. Un trattato che, però, proprio in Italia, ci si ostina a confondere con qualcosa di vagamente attinente ad un'organizzazione lecita per l'art.11 della Costituzione, cioè univocamente e costantemente volta ALL'ESCLUSIVA FINALITA' del perseguimento della pace e della giustizia tra le Nazioni coinvolte, nel rispetto del PRINCIPIO DI PARITA' CON GLI ALTRI STATI (che certo non è rispettato assoggettandoci a un "mutato orientamento"ad Statum e "secundum Statum"..., bello o brutto, nell'insondabile logica del para-diritto €uropeo, ordoliberista e indifferente a giustizia, equità ed a ogni parvenza di rispetto della tradizione dei principi delle Nazioni civili, tra cui la non retroattività della espropriazione dell'assetto contrattuale originariamente voluto dalle parti).
Avrete notato quanto lo ripeto questo fondamentalissimo concetto. Ma avrete notato, altrettanto, quanto il concetto stesso sia lontano dalla sensibilità legalitaria costituzionale di chi dovrebbe possederla sopra ogni altra qualità "istituzionale".
9. E infatti, (senza volersi soffermare su una disamina in dettaglio che lascio a qualunque lettore dei documenti sopra linkati), risulta particolarmente evidente la labilità della influenza dell'utilizzazione dei fondi a contribuzione privata sul meccanismo concorrenziale interno al mercato unico - considerato anche cio' che e' già avvenuto nel settore bancario "salvato", negli altri paesi €uropei, con EFFETTI TUTT'ORA PERMANENTI PROPRIO SUL PIANO CONCORRENZIALE,- e quindi l'abnormità delle imposizioni normative o interpretative, (non cambia molto), delle istituzioni europee, con riguardo alla situazione del sistema del risparmio italiano.
Si trattava, nei richiamati precedenti, di agricoltura e, appunto, non del sistema bancario.
Nelle dinamiche industriali di quest'ultimo, salvo essere sommamente ipocriti circa la crescente presenza di oligopoli che si prestano all'abuso della posizione dominante- e non certo in Italia-, la questione della concorrenza è sicuramente meno importante che in campo agricolo (tradizionalmente protetto verso "l'esterno" all'UE e, come tale, da considerare essenzialmente, e con grande attenzione, nell'aspetto della corretteza dei reciproci rapporti concorrenziali tra Stati-membri!).
10. Nel settore bancario, la "concorrenza"in un (presunto) mercato unico transanazionale, e quindi la questione degli aiuti di Stato, va contestualizzata, tranne che, per motivi non chiari e non dichiarati, si voglia perseguire una totale indifferenza verso la realtà composita di tale settore, nella indispensabile graduazione della priorità degli interessi sociali coesistenti in tale attività economica.
Una graduazione logica che attiene ai diritti fondamentali della persona, considerati correttamente nell'intero arco della sua esistenza, che è propria della democrazia e non del liberismo (del FMI e della stessa UE-UEM).
Questa logica della democrazia moderna e dei diritti fondamentali, fa apparire il solo sollevare il problema degli aiuti di Stato, in materia di insolvenze e ricapitalizzazioni bancarie come meramente pretestuoso, se non grottesco, e radicalmente negatorio dei prevalenti interessi collettivi concorrenti nella materia.
Questa logica della democrazia moderna e dei diritti fondamentali, fa apparire il solo sollevare il problema degli aiuti di Stato, in materia di insolvenze e ricapitalizzazioni bancarie come meramente pretestuoso, se non grottesco, e radicalmente negatorio dei prevalenti interessi collettivi concorrenti nella materia.
11. Non dovrebbe sfuggire ai cittadini e ai governanti italiani, poi, che tale negazione, porta all'aggravamento, tramite questa via, di €uro-problemi irrisolvibili come:
a) il pareggio di bilancio: l'Italia anche se volesse, non potrebbe fare aiuti di Stato efficaci, per dimensione finanziaria, di salvataggio bancario, senza sacrificare pesantemente altri interessi fondamentali sanciti dalla Costituzione;
b) la connessa mistificazione che i salvataggi sarebbero a carico dei "contribuenti", quando ciò è valido solo se ci accetta l'€uro-imposizione dei punti a) che precede e c) che segue);
c) la ormai conclamata disfunzionalità democratica della "indipendenza"della Banca centrale, nazionale o europea (che sia), dai governi, esecutivi delle esigenze democratiche sancite dalla Costituzione.
12. Uno schema, quello descritto nei tre punti che abbiamo appena elencato, che è solo la trasposizione dell'ideologia monetarista assurta a potere insindacabile e antidemocratico, per via di sistematica violazione proprio del segnalato art.11 Cost, perpetrata attraverso l'ostinata adesione alla moneta unica e ai suoi vari inevitabili corollari, di cui si vuole negare la realtà lesiva e costituzionalmente illegittima.
Una realtà UE che nega radicalmente il clou della democrazia costituzionale: quello per cui l'interesse del lavoratore (art.4, 35, 38 Cost.) e del suo risparmio (in connessione di tali previsioni all'art.47 Cost.) non possono recedere rispetto a quello della fiducia e stabilità finanziarie, affidate al sistema della moneta unica e della Banca centrale indipendente che non emette moneta a favore degli Stati, vietando la funzione di tesoreria anche per le più gravi emergenze economiche e sociali che coinvolgono, drammaticamente e tragicamente, i lavoratori-risparmiatori italiani.
E', quest'ultima, una compresenza inscindibile di "qualità-status" della persona (cioè, la qualità di risparmiatore "in quanto" lavoratore libero e dignitoso), che la Costituzione vuole tutelare e che invece l'€uropa nega radicalmente, predicando la sostanziale eliminazione della tutelabilità di entrambe tali proiezioni dei diritti fondamentali.
13. Esiste cioè un interesse costituzionale di vitale importanza "sovrana", che rifluisce direttamente su diritti fondamentali della persona e del lavoro che risultano indeclinabilmente considerati dall'art.47 Cost: cioè quest'ultimo, stabilisce uno standard di "esistenza libera e dignitosa" (art.36 Cost. inteso sistematicamente nella sua connessione all'art.47 Cost.), da ritenere inderogabile, irrevisionabile, e resistente alle aggressioni delle organizzazioni internazionali che lo vorrebbero distruggere.
Ciò, - anche se può stupire chi si è occupato di negoziare i trattati e i vari vincoli europei, - ci racconta di un crescendo di autolesionimo "senza senso": l'aggressione programmatica all'interesse costituzionale della persona umana, innescato su quello lavoritistico, si sta sempre più rivelando come vera ed unica natura dell'UE-UEM, persino in rapporto ai settori economici italiani che ritenevano di non riceverne mai danno.
Ed invece, contrariamente a queste aspettative pro-euro, per lunghi anni coltivate, rinunciare, contro l'equilibrio armonico della Costituzione (cui si riferiva Lelio Basso), alla tutela assolutamente prioritaria del lavoro, del salario e del conseguente adeguato trattamento pensionistico, posti non casualmente alla base del concetto di risparmio diffuso accolto in Costituzione, che è un riflesso della sovranità fondata sul lavoro e sulla concreta, e non astratta, dignità della persona umana (artt.1 e 2 Cost.), si sta rivelando un danno irreversibile per ogni segmento della società italiana.
14. Inclusi quei "segmenti" che di tutto questo si accorgono (?) soltanto ora, troppo, troppo tardi: